Corte costituzionale

Ordinanza n. 82/1980

Altra decisione · depositata il 11/06/1980 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 1d.P.R. 24/1979
  • art. 3d.P.R. 24/1979
  • art. 58legge 765/1978

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 58,

quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore

aggiunto) promossi con ordinanze emesse dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Mantova e dalla Commissione tributaria di primo grado

di Livorno, rispettivamente in data 4 novembre 1978 e 30 gennaio 1979

sui ricorsi proposti dalla Soc.n.c. Mantovana Carni e da Lulli Romano,

iscritte ai nn. 629 e 723 del registro ordinanze 1979 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 318 e 353 del 1979.

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che nei giudizi in epigrafe, con le ordinanze ivi

indicate, sono state sollevate, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58,

quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (recante "Istituzione

dell'imposta sul valore aggiunto"), nella parte in cui non prevede la

possibilità di definizione in via breve per le violazioni che non

siano state constatate in occasione degli accertamenti di cui all'art.

52 dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972.

Considerato che i giudizi di legittimità costituzionale promossi

richiedono un'unica trattazione, stante l'unitarietà dell'oggetto;

Ritenuto che perciò essi debbono essere riuniti;

Considerato che - come già rilevato da questa Corte con le

ordinanze n. 22 e n. 129 del 1979 - gli artt. 1 e 3 del d.P.R. 29

gennaio 1979, n. 24 (recante "Disposizioni integrative e correttive

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, anche in

attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765,

riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore

aggiunto alla normativa comunitaria") hanno interamente mutato il testo

dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, con effetto

retroattivo, modificando il regime e le ipotesi di conciliazione

amministrativa in materia di violazione della normativa sull'IVA;

Ritenuto che in conseguenza di ciò si rende necessario - in

conformità di quanto già statuito da questa Corte con le ordinanze n.

22 e n. 129 del 1979 per questioni analoghe a quelle in esame - che i

giudici a quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte,

tenendo conto della suddetta nuova normativa e che occorre quindi

disporre la restituzione degli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte