Sentenza n. 82/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1982 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1187/1968
- art. 2legge 1187/1968
- art. 5legge 1187/1968
- art. 1legge 756/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5
della legge 19 novembre 1968, n. 1187, dell'art. 1 della legge 30
novembre 1973, n. 756 e dell'art. 1 della legge della Regione Sicilia 5
novembre 1973, n. 38 (vincoli di inedificabilità) promosso con
ordinanza emessa il 16 maggio 1975 dal Tribunale di Palermo, nel
procedimento civile vertente tra Daino Benedetto e Giuseppe e il Comune
di Palermo, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 il Giudice
relatore Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con citazione del 2 agosto 1973, Daino Benedetto e Giuseppe
esponevano che il piano regolatore generale di Palermo, approvato con
decreto del Presidente della Regione Sicilia del 28 giugno 1962, aveva
vincolato a verde pubblico un'area di loro proprietà, e, assumendo
l'illegittimità del vincolo per irretroattività ed
incostituzionalità della legge 19 novembre 1968 n. 1187, che aveva
attribuito alla pubblica amministrazione il potere di imporre vincoli
urbanistici temporanei senza indennizzo, convenivano davanti al
Tribunale di Palermo il Comune per sentir dichiarare il loro diritto
alla libera edificabilità sull'area suddetta.
Costituitosi il convenuto, gli attori affermavano l'illegittimità
costituzionale anche della legge 30 novembre 1973 n. 756, che aveva
fissato altro termine per la efficacia dei vincoli, nonché della legge
regionale 5 novembre 1973 n. 38 (art. 1), che aveva portato a dieci
anni il termine predetto.
Il Tribunale, con ordinanza del 16 maggio 1975, riteneva non
manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 1, 2, 5 l. n. 1187 del 1968, 1 l. n. 756 del 1973, 1 l.
reg. sic. n. 38 del 1973, per contrasto con gli artt. 3, 42, terzo
comma, 136 Cost., 1 l. cost. 9 febbraio 1948 n. 1; b) della l. reg.
sic. cit. per contrasto con gli artt. 3 Cost. e 44 Statuto della
Regione Sicilia.
Esso prospetta anzitutto un contrasto tra le norme sopra citate e
l'art. 42, terzo comma, Cost.: l'esclusione di ogni indennizzo per i
vincoli con contenuto sostanzialmente espropriativo e la fissazione di
termini continuamente prorogati avrebbero infatti riprodotto la
situazione normativa già dichiarata illegittima dalla Corte
costituzionale con sentenza 29 maggio 1968 n. 55.
Infine, il Tribunale ritiene che la previsione del termine di
efficacia di dieci anni, contenuta nella legge regionale siciliana n.
38 del 1973, deroghi al termine valido sul territorio nazionale, senza
razionale giustificazione e perciò in contrasto con gli artt. 3 Cost.
e 14 dello Statuto regionale.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella G.U. n. 242 del 10 settembre 1975.
Sono intervenute la Presidenza del Consiglio dei ministri e la
Regione Sicilia, rilevando entrambe che la Corte costituzionale, con la
sentenza n. 55 del 1968, dichiarò illegittimi gli artt. 7 e 40 della
legge n. 1150 del 1942 nella parte in cui non prevedevano un indennizzo
per l'imposizione dei vincoli urbanistici operanti "a tempo
indeterminato". Non può parlarsi, perciò, di contrasto con i principi
affermati in detta sentenza, con riguardo a leggi che, appunto,
determinano l'efficacia temporale dei vincoli.
La Regione Sicilia aggiunge che il più lungo termine stabilito
nella legge regionale n. 38 del 1973 non sostanzia alcuna irragionevole
disparità di trattamento, essendo stato esso disposto in riferimento a
particolari condizioni determinatesi nel territorio dell'isola, tra cui
i terremoti del 1966 e del 1968. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 5
della legge 19 novembre 1968 n. 1187 e dell'art. 1 della legge 30
novembre 1973 n. 756, in relazione agli artt. 42, 3 comma, 3, nonché
136 della Costituzione; ha inoltre impugnato la legge regionale
siciliana 5 novembre 1973 n. 38 con riferimento agli artt. 3 Cost. e
14 Statuto della Regione.
Precisamente ritiene il giudice a quo che la citata l. n. 1187 del
1968, la quale ha stabilito il termine massimo di cinque anni per la
validità dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo, e quella
n. 756 del 1973, con cui è stato fissato provvisoriamente un altro
termine di due anni, sarebbero illegittime perché non hanno stabilito
che in ogni caso è dovuto al proprietario del bene un previo
indennizzo.
La l. reg. n. 38 del 1973 sarebbe invece illegittima perché
avrebbe sostituito il termine suddetto con un diverso termine più
ampio (dieci anni), creando così una disparità di trattamento fra i
proprietari dei beni situati in Sicilia e quelli del restante
territorio nazionale.
2. - Osserva la Corte che le due questioni, le quali si riferiscono
a un vincolo urbanistico preordinato a un successivo trasferimento
(destinazione a verde pubblico), non sono fondate.
La prima è frutto di un equivoco perché il giudice a quo
espressamente e ripetutamente afferma di volersi attenere alla
statuizione contenuta nella sentenza n. 55 del 1968 di questa Corte ed
appunto, invocando tale statuizione, ritiene che il legislatore era
tenuto sia a fissare il termine di durata dei vincoli urbanistici, sia
a stabilire che in ogni caso era previamente dovuto un indennizzo al
proprietario del bene. Ma la ricordata decisione ha chiaramente posto
un'alternativa, nel senso che ha ritenuto come necessaria la previsione
di un indennizzo ovvero quella di un termine di durata dell'efficacia
del vincolo. Data questa alternativa, pacificamente riconosciuta in
dottrina e giurisprudenza, il legislatore correttamente si è limitato
a fissare, per l'efficacia del vincolo, un termine massimo di durata.
Il giudice a quo, a sostegno del suo dubbio, non adduce altre
argomentazioni al di là del richiamo alla suindicata decisione di
questa Corte e quindi può senz'altro concludersi per l'infondatezza
della prospettata questione.
3. - Con l'impugnativa della legge regionale n. 38 del 1973,
l'ordinanza di rimessione non contesta alla Regione siciliana la
potestà (legislativa e amministrativa) esclusiva in materia
urbanistica, potestà espressamente prevista dall'art. 14 dello
Statuto, approvato con r.d.l.vo 15 maggio 1946 n. 455 convertito in
legge costituzionale con l. cost. 26 febbraio 1948 n. 2. Deduce invece
che il maggior termine fissato da detta legge (dieci anni) rispetto a
quello valido sul restante territorio nazionale (cinque anni) creerebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento.
Ora, sotto un aspetto generale, è evidente che la potestà
legislativa delle regioni ha la sua ragion d'essere nella necessità di
adattare la disciplina normativa alle particolari esigenze locali e
quindi ben può una legge regionale dettare una disciplina diversa da
quella nazionale con i limiti, ben s'intende, fissati dall'art. 117
Cost. ovvero dagli Statuti speciali, limiti che qui non sono in
discussione.
Il controllo di costituzionalità, quando tali limiti risultino
osservati, può avvenire soltanto sotto il profilo dell'arbitrarietà o
irrazionalità - in base all'art. 3 Cost. - ma, da questo angolo
visuale, la legge censurata resiste pienamente all'impugnativa. Invero
è precisato nello stesso art. 1 della legge, e risulta anche dai
lavori preparatori, che essa fu dettata dalle particolari condizioni
della Sicilia cagionate principalmente dalle gravissime scosse
telluriche del 1966 e del 1968, che investirono una larga parte del suo
territorio e che ebbero sensibili ripercussioni sulle varie attività
produttive e sull'economia in genere dell'isola. Infatti, nel
suindicato art. 1, è detto testualmente: "In relazione alle
particolari condizioni determinatesi nella Regione siciliana di seguito
all'emanazione delle leggi regionali 3 febbraio 1968 n. 1 e 31 marzo
1973 (recte: 1972) n. 19"; e queste leggi sono state appunto emanate
per la ripresa civile ed economica dei territori colpiti dai suddetti
terremoti.
Conseguentemente anche la seconda questione deve ritenersi
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 2, 5 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, dell'art. 1
l. 30 novembre 1973 n. 756 nonché della legge della Regione siciliana
5 novembre 1973 n. 38, sollevate dal Tribunale di Palermo con le
ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, e
136 Cost. nonché all'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte