Sentenza n. 82/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1983 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 824/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3,
comma secondo, della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione,
modificazione e integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336,
concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici
ex combattenti), promossi con ordinanze emesse il 6 aprile 1976, l'8
aprile e il 22 novembre 1977 rispettivamente dal Tribunale di Lecce,
dal Pretore di Siena e dal Pretore di Andria, iscritte al n. 549 del
registro ordinanze 1976, al n. 273 del registro ordinanze 1977 e al n.
36 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 246 del 1976, n. 190 del 1977 e n. 87 del 1978.
Visti gli atti di costituzione del Banco di Napoli e del Monte dei
Paschi di Siena e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen;
uditi l'avv. Renato Scognamiglio, per il Monte dei Paschi di Siena,
l'avv. Vincenzo Spagnuolo Vigorita, per il Banco di Napoli, e
l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 6 aprile 1976 il Tribunale di Lecce ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 9 ottobre 1971,
n. 824, a norma del quale, ai fini della concessione dei benefici
combattentistici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, "negli
ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in
dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni per carriera di
appartenenza si intende quella che si articola nei gradi conseguibili
in ciascuno degli indicati gruppi".
Osserva il Tribunale che secondo l'orientamento giurisprudenziale
pressoché costante, la disposizione predetta ha posto una chiara
limitazione, secondo la quale negli ordinamenti nei quali sia prevista
la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e
subalterni, per carriera di appartenenza si deve intendere quella che
si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi e
l'art. 4 del Regolamento per il personale del Banco di Napoli prevede
puntualmente siffatta distinzione, cosicché non è possibile alcun
dubbio interpretativo sui limiti posti alla possibilità di attribuire
il beneficio della qualifica superiore.
Questa normativa introdurrebbe una non giustificata disparità di
trattamento tra dipendenti degli istituti di diritto pubblico e gli
impiegati civili dello Stato, nonché fra gli stessi dipendenti degli
istituti di credito di diritto pubblico, a seconda che abbiano
raggiunto o no l'ultimo grado della categoria di appartenenza, con
violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata
non fondata.
Si osserva che con l'art. 2 della legge n. 336 del 1970 il
legislatore ha previsto che ai dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici "ex combattenti ed assimilati" (artt. 1 e 3), "all'atto della
cessazione dal servizio" sia attribuito solo, in via alternativa, il
beneficio del conferimento della qualifica o classe di stipendio, paga
o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.
La norma impugnata fu emanata per eliminare possibili controversie
interpretative della legge n. 336/1970, ed era diretta a consentire una
uniforme applicazione del beneficio (alternativo) attribuito al
dipendente ex combattente che cessa dal servizio, nel senso che la
qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente
superiore a quella posseduta si riferisce alla carriera di appartenenza
del dipendente medesimo: e per carriera di appartenenza si intende,
secondo la fondamentale distinzione di cui all'art. 1 del d.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, quella direttiva, di concetto, esecutiva,
ausiliaria, ovvero, per riportarsi al Regolamento vigente pel Banco di
Napoli, dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni.
Secondo l'Avvocatura dello Stato non v'è quindi, alcun dubbio che
il beneficio opera esclusivamente nell'ambito della carriera di
appartenenza e che i dipendenti pubblici in tanto possono godere del
beneficio in questione in quanto nell'ambito appunto della carriera,
non abbiano raggiunto la qualifica massima; che se questa qualifica
avessero invece raggiunto potrebbero godere esclusivamente dell'altro
beneficio, attribuito in via alternativa e cioè degli aumenti
periodici di stipendio.
Tale situazione si verifica per tutti i dipendenti ex combattenti
previsti dalla legge, sia cioè dipendenti dello Stato, sia - per
restare nella specie - dipendenti degli istituti di credito di diritto
pubblico, senza alcuna discriminazione e per altro verso è logico e
razionale che il dipendente che abbia raggiunto il massimo della
qualifica alla sua carriera possa usufruire solamente del beneficio
alternativo degli aumenti di stipendio, non essendo concepibile
l'attribuzione di una qualifica iniziale della carriera superiore e
cioè un trasmutamento del dipendente da ausiliario ad esecutivo, o da
esecutivo a funzionario o da funzionario a dirigente.
Non vi sarebbe, pertanto, alcuna violazione né dell'art. 3 né
dell'art. 35 della Costituzione.
Si è costituito il Banco di Napoli chiedendo che la questione sia
dichiarata non fondata.
Questione identica - ma con riferimento al solo art. 3 della
Costituzione - è stata sollevata anche dal Pretore di Siena, con
ordinanza emessa l'8 aprile 1977 nel corso di un giudizio promosso da
44 dipendenti del Monte dei Paschi, tutti con il più alto grado della
categoria di appartenenza, i quali avevano chiesto, ai sensi della
legge n. 336/1970, l'attribuzione del grado superiore a quello in
possesso all'atto del collocamento a riposo.
Anche nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata. Si è pure costituito il Monte dei Paschi, formulando la
stessa richiesta.
Questione analoga è stata parimenti sollevata dal Pretore di
Andria con ordinanza emessa il 22 novembre 1977, nel corso di un
analogo giudizio promosso contro il Banco di Napoli. In tale ordinanza,
peraltro, la disparità di trattamento viene denunciata anche "tra
dipendenti inquadrati in ordinamenti che non prevedono una netta
distinzione del personale in vari gruppi, prevedendo uno scorrimento
verticale pieno sino ai vertici, e dipendenti inquadrati in ordinamenti
che tale distinzione contemplano".
Anche nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri e si è costituito il Banco di Napoli: entrambi
hanno chiesto che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di cui in epigrafe sollevano la medesima
questione di legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi
possono essere riuniti ai fini di un'unica sentenza.
2. - L'art. 3, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824
("Norme di attuazione, modificazione e integrazione della legge 24
maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello
Stato ed enti pubblici ex combattenti"), testualmente stabilisce:
"Negli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale
in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, per carriera di
appartenenza si intende quella che si articola nei gradi conseguibili
in ciascuno degli indicati gruppi".
Posta in relazione con l'art. 2 della precedente legge 24 maggio
1970, n. 336 ("Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti
pubblici ex combattenti ed assimilati"), la citata norma è stata
interpretata nel senso che il beneficio del conseguimento della
qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente
superiore a quella posseduta, a chi lo chieda in sostituzione del
beneficio di cui al primo comma dello stesso art. 2, non può essere
accordato se abbia raggiunto, nella carriera di appartenenza, il
massimo grado.
I giudici a quibus dubitano che la norma, così interpretata,
vietando che coloro i quali abbiano raggiunto quel grado massimo
possano conseguire lo stipendio proprio della carriera superiore, violi
gli artt. 3 e 35 Cost., in quanto si porrebbe in essere una distinzione
non giustificata:
a) - fra i dipendenti degli istituti di credito di diritto pubblico
(ai quali appartengono coloro i quali avevano promosso i giudizi nel
corso dei quali è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale in oggetto) ed i dipendenti delle Amministrazioni civili
dello Stato;
b) - fra i dipendenti dai medesimi istituti di credito di diritto
pubblico a seconda che abbiano raggiunto o meno il grado massimo della
carriera di appartenenza;
c) - fra coloro, infine che appartengono ad istituti di credito
retti da ordinamenti nei quali esiste una distinzione di carriere e
coloro che appartengono ad istituti di credito retti da ordinamenti che
tali distinzioni non conoscono.
La questione non è fondata.
3. - Premette la Corte che, come è stato concordemente rilevato
dalla giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, consentire a chi ha
raggiunto il massimo della propria carriera di conseguire il passaggio
allo stipendio della carriera superiore, significherebbe aggiungere,
per opera dell'interprete, una seconda fictio a quella preveduta
espressamente dalla legge: a ciò va aggiunto che, in ogni caso,
rimarrebbe sempre l'ipotesi di coloro i quali abbiano raggiunto il
grado della carriera più elevata ed ai quali, di conseguenza, è ovvio
che non possa essere attribuito alcun diverso assegno o trattamento
economico neppure fittiziamente.
Il beneficio in parola, cioè quello di cui all'art. 2, secondo
comma, della legge n. 336 del 1970, è poi alternativo con quello
preveduto dal primo comma del medesimo articolo (attribuzione di tre
aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione), sicché ove non
sia chiesta l'applicazione del secondo comma o questa non sia
possibile, come nei casi in questione, va pur sempre applicato il
beneficio di cui al primo comma, che, come è noto, talora può essere
superiore a quello del secondo comma: in altri termini coloro i quali
rimangono esclusi dal beneficio in questione sono senza meno ammessi a
fruire di altro beneficio.
Ciò premesso la Corte, riferendosi più da vicino alle censure
prospettate dai giudici a quibus, osserva che esse risultano ictu oculi
infondate.
Infatti:
a) - non esiste a questo riguardo alcuna differenza fra dipendenti
da istituti di credito di diritto pubblico e dipendenti statali, sia
perché la legge n. 336 del 1970 e quella n. 824 del 1971 hanno
chiaramente per destinatari anche, anzi in primo luogo, i secondi (art.
1 della legge n. 336), sia perché anche per i dipendenti statali, come
risulta dall'art. 1 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato") esistono differenti carriere;
b) - non si configura alcuna disparità di trattamento fra chi sta
al vertice della propria carriera e chi questo vertice non ha
raggiunto: si tratta di situazioni diverse, dato che quando si è
raggiunto il vertice di una carriera non vi è, ovviamente, alcuna
possibilità giuridica di trasferimento in quella superiore e rimane
naturalmente preclusa, quindi, la possibilità di conseguire ulteriori
avanzamenti ed ulteriori sistemazioni che non siano esplicitamente
prevedute dalla legge.
Diversamente, invece, avviene per coloro i quali non si trovano al
vertice, essendo naturale, per costoro, la possibilità di progressione
nell'ambito della carriera prescelta;
c) - È del tutto inconferente il paragone che si pretende operare
fra chi appartiene ad ordinamenti privi di distinzioni di carriera e
chi appartiene ad ordinamenti che ne hanno, dato che anche nei primi
non può non verificarsi la situazione di chi abbia raggiunto il
vertice e non possa quindi beneficiare del secondo comma dell'art. 2 in
questione.
Nessuna motivazione, infine, è stata data dall'ordinanza di
rimessione circa l'allegata violazione dell'art. 35 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824 ("Norme
di attuazione, modificazione e integrazione della legge 24 maggio 1970,
n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed Enti
pubblici ex combattenti"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35
della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte