Corte costituzionale

Ordinanza n. 82/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/2001 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 2000 dal tribunale

di Torino sul ricorso proposto da Vittorio Grimaldi ed altre,

iscritta al n. 622 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1a serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Torino

ha proposto, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui - disciplinando

le condizioni per l'adozione di persone maggiori di età - non

consente al giudice competente, in presenza di validi motivi e/o

circostanze eccezionali, di ridurre l'intervallo di diciotto anni di

età che deve intercorrere fra adottanti e adottando, pur quando la

differenza di età rimanga in concreto ricompresa in quella di solito

intercorrente fra genitori e figli;

che l'ordinanza è stata emessa nel corso di un procedimento

promosso da una coppia di coniugi che - avendo già adottato una

minorenne ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, ed avendo

altresì ottenuto l'affiliazione del fratello naturale di costei,

ormai maggiorenne - intendevano adottarlo, secondo il regime

dell'adozione ordinaria;

che il giudice rimettente - rilevato che all'accoglimento

della domanda di adozione ostava la mancanza di una differenza di

età fra adottanti e adottando di almeno diciotto anni, quale

prevista dall'art. 291 del codice civile - ha ritenuto

l'irragionevolezza dell'inderogabilità di tale limite, dettato dal

principio dell'imitatio naturae ove, come nella specie, ne derivi il

sacrificio di diritti inviolabili della persona umana

costituzionalmente garantiti, con conseguente violazione degli

indicati articoli della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

sostenendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della

questione.

Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice

civile, nella parte relativa ai limiti di età in tema di adozione di

maggiorenni, proposta sotto il profilo dell'asserita irragionevole

disparità di trattamento rispetto ai corrispondenti limiti previsti

per l'adozione dei minori dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ed ha

ritenuto a tal fine determinante la differenza di struttura, di

funzione e di effetti tra i due tipi di adozione (sentenze n. 89 del

1993 e n. 500 del 2000);

che l'incomparabilità tra siffatti due tipi è riconosciuta

dallo stesso giudice rimettente, il quale pone infatti la questione

in termini diversi, in particolare rilevando: a) che l'adozione dei

maggiorenni si è rivelata idonea a soddisfare nuove esigenze

socialmente apprezzabili e meritevoli di tutela, come quella di dare

veste giuridica al rapporto personale e affettivo; b) che a questa

esigenza si ricollega l'aspirazione alla costituzione di un "legame

giuridico familiare"; c) che nella specie i coniugi istanti - che

hanno accolto due figli nati dagli stessi genitori naturali, adottato

la sorella minorenne ai sensi della legge n. 184 del 1983 ed

affiliato il fratello maggiorenne - mirano, con l'adozione ordinaria

di quest'ultimo, all'instaurazione dello stato giuridico di fratelli

tra il maggiorenne adottando (già affiliato) e la minorenne (già

adottata con adozione legittimante); d) che l'assoluta

inderogabilità della differenza di almeno diciotto anni fra

adottanti e adottato maggiore di età, "quando sussistano gravi

motivi e circostanze eccezionali concernenti i diritti inviolabili

della persona umana attinenti alla sua identità personale ed al

riconoscimento giuridico dei legami familiari naturali (di sangue)

esistenti nella realtà" viola gli artt. 2, 3, 30 e 31 della

Costituzione;

che la questione di legittimità costituzionale deve essere

quindi esaminata sotto il solo profilo dell'irragionevolezza

intrinseca della norma impugnata, rimanendo estraneo al tema ogni

profilo concernente la possibilità di estendere all'adozione

ordinaria aspetti della disciplina dell'adozione legittimante assunta

come tertium comparationis;

che la tesi dell'irragionevolezza intrinseca poggia sul

presupposto interpretativo secondo cui l'adozione ordinaria

consentirebbe la costituzione di un "legame giuridico familiare" in

particolare fra il maggiorenne adottato ed i figli degli adottanti;

che tale presupposto - peraltro affermato apoditticamente -

è palesemente erroneo, perché l'art. 300, secondo comma, del codice

civile afferma, in senso esattamente contrario, che l'adozione

(ordinaria) "non induce alcun rapporto civile [...] tra l'adottato e

i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge"

(delle quali comunque il giudice rimettente non parla), e - sotto

altro aspetto - l'art. 567, secondo comma, dello stesso codice

precisa che "i figli adottivi sono estranei alla successione dei

parenti dell'adottante";

che l'erroneità del presupposto su cui riposa

l'interpretazione data alla norma impugnata dal giudice rimettente

inficia radicalmente le valutazioni da lui svolte circa i rapporti

fra la disciplina dell'adozione dei maggiorenni posta dalla norma

stessa ed i parametri costituzionali ritenuti violati, con

conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della

Costituzione, dal tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte