Corte costituzionale

Sentenza n. 822/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 3legge 297/1982

citata

  • art. 26legge 160/1975

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e

norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 15

novembre 1986 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente

tra Kinsky Vaclav Norberto e I.N.P.S., iscritta al n. 32 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Kinsky Vaclav

Norberto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi l'avv. Paolo Pafanti-Pellettier per Kinsky Vaclav Norberto e

l'avv. Fabrizio Ausenda per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Mario

Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso al Pretore di Pisa, Kinsky V. Norberto chiedeva

la condanna dell'I.N.P.S. alla liquidazione in proprio favore di una

pensione di vecchiaia commisurata alla 30ª classe di retribuzione.

A sostegno della pretesa, il ricorrente deduceva che, dopo ventuno

anni di impiego con contribuzione obbligatoria I.N.P.S., nel 1973,

per gravi motivi familiari, egli aveva dovuto interrompere

l'attività lavorativa, ed era stato ammesso alla prosecuzione

volontaria della contribuzione in 30ª classe con decorrenza 1° luglio

1973.

Tale prosecuzione era durata sino al 31 ottobre 1977: dal 1°

novembre 1977 al 31 dicembre 1980 il ricorrente era stato parte di

altro rapporto di lavoro, con relativa contribuzione obbligatoria.

Quindi, dal 1° gennaio 1981 era stato nuovamente ammesso alla

prosecuzione volontaria in 10ª classe fino all'ottobre 1983.

Al compimento del sessantesimo anno di età, in data 21 marzo

1984, il Kinsky aveva chiesto la liquidazione della pensione di

vecchiaia commisurata alla 30ª classe di contribuzione, secondo il

principio stabilito dall'art. 26, terzo comma, della legge 3 giugno

1975, n. 160, alla stregua del quale, ai fini del computo della

pensione, avrebbe dovuto essere considerato il migliore triennio di

contribuzione nell'ultimo decennio. Invece, la pensione gli era stata

corrisposta sulla base della 10ª classe di contribuzione, e ciò alla

luce della modifica legislativa introdotta, medio tempore, dall'art.

3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, che aveva

sostituito il principio dianzi ricordato con quello delle ultime

duecentosessanta settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza

del pensionamento.

Strumentalmente all'accoglimento del ricorso, il Kinsky sollevava

eccezione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3

e 36 Cost. della norma testé citata, nella parte in cui essa non

prevede, nella fase transitoria dal vecchio al nuovo regime, che

venga fatta salva la posizione giuridica del lavoratore il quale,

alla data di entrata in vigore della legge n. 297/1982, si trovasse

ad avere già maturato, nell'ultimo decennio prima del pensionamento,

il triennio di migliore contribuzione I.N.P.S. ai sensi dell'art. 26,

terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Il Pretore di Pisa ha ritenuto la questione rilevante ai fini

della decisione del giudizio e non manifestamente infondata, e,

pertanto, con ordinanza del 15 novembre 1986, ha rimesso gli atti a

questa Corte.

Il giudice a quo, riferendosi ai menzionati parametri

costituzionali, critica la mancanza di una norma transitoria che,

facendo salvi i più favorevoli criteri di liquidazione della

pensione, sui quali l'assicurato poteva aver fatto legittimo

affidamento in base alla previgente normativa del 1975, eviti "palesi

irrazionalità e disparità di trattamento".

Osserva il Pretore di Pisa che, nel caso concreto che ha dato

luogo all'ordinanza di rimessione, all'epoca della seconda fase di

prosecuzione volontaria della contribuzione da parte del ricorrente,

la legge gli consentiva la prosecuzione stessa in una classe modesta,

in quanto, in sede di liquidazione della pensione, sarebba stata

rilevante la contribuzione elevata del triennio già perfezionato, e,

pertanto, un ulteriore versamento in una classe superiore sarebbe

stato del tutto superfluo. Invece, mutato il regime al momento del

pensionamento del ricorrente, era diventata inopinatamente

determinante per la quantificazione della pensione proprio quella

contribuzione volontaria nella classe più bassa.

2. - Nel giudizio si sono costituiti la parte privata e

l'I.N.P.S., ed ha, inoltre, spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello

Stato.

3. - La parte privata ha insistito, sia nell'atto di costituzione,

sia nella memoria conclusionale, per la dichiarazione di fondatezza

della questione, rilevando, tra l'altro, che la norma censurata ha

inciso negativamente su diritti quesiti dell'assicurato,

peggiorandone in misura notevole ed in maniera definitiva la

posizione previdenziale, ciò che sarebbe, a suo avviso, precluso dai

precetti costituzionali in materia, anche secondo i principi

enunciati da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1985.

4. - Di opposto tenore è la difesa dell'I.N.P.S., la quale

osserva che la modificazione normativa introdotta con la disposizione

censurata va valutata nel contesto globale dell'evoluzione

dell'ordinamento previdenziale, nel cui ambito ragionevolmente si

giustifica tenendo presente da un lato l'intento di collegare più

immediatamente la misura del trattamento pensionistico alle ultime

contribuzioni, al fine di sopperire alle esigenze di finanziamento

del sistema previdenziale e secondo il criterio di solidarietà

sociale cui il sistema stesso è improntato; dall'altro lato i

miglioramenti di trattamento che gradualmente si sono venuti

verificando (es. indicizzazione del tetto pensionistico, perequazione

automatica delle pensioni etc...).

5. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito la inammissibilità

della questione sollevata, alla stregua del rilievo secondo cui

nell'ordinanza di rimessione non sarebbero esposti in modo compiuto i

motivi di contrasto della norma censurata con gli artt. 3 e 36 della

Costituzione.

Nel merito, la difesa dell'autorità intervenuta ha concluso per

la infondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Pisa dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui

non fa salva la posizione giuridica del lavoratore il quale, alla

data di entrata in vigore della medesima legge, si trovasse ad avere

già maturato, nell'ultimo decennio prima del pensionamento, il

triennio di migliore retribuzione I.N.P.S., ai sensi dell'art. 26,

terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, in riferimento agli

artt. 3 Cost., per la evidente irrazionalità, e 36 Cost., perché a

detto lavoratore viene attribuita una pensione in misura di gran

lunga inferiore a quella cui avrebbe avuto diritto secondo la

precedente legge.

2. - Va, anzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità

sollevata dall'Avvocatura sul rilievo dell'omessa o, quanto meno,

insufficiente motivazione del contrasto della norma censurata con i

sopra ricordati parametri costituzionali. Dal contesto dell'ordinanza

di rimessione si evince, invece, l'esistenza di una motivazione del

tutto sufficiente al riguardo.

3. - La questione è fondata.

Questa Corte ha già affermato (sent. n. 349 del 1985) che nel

nostro sistema costituzionale il legislatore può emanare

disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei

rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da

diritti soggettivi perfetti, salvo, quando si tratti di disposizioni

retroattive, il limite costituzionale vigente per la materia penale

(art. 25, secondo comma, Cost.). Dette disposizioni, però, al pari

di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un

regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni

sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così

anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza pubblica che

costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di

diritto (v. sentt. nn. 36 del 1985 e 210 del 1971).

Anche se deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che

modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può,

però, ammettersi che detto intervento sia assolutamente

discrezionale.

In particolare, non può dirsi consentita una modificazione

legislativa che, intervenendo o in una fase avanzata del rapporto di

lavoro oppure quando già sia subentrato lo stato di quiescenza,

peggiorasse, senza una inderogabile esigenza, in misura notevole ed

in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza

spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle

aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo

successivo alla cessazione della propria attività lavorativa.

Nella fattispecie il trattamento pensionistico che, in base alla

precedente legge, sarebbe spettato al ricorrente, si è

irrimediabilmente ridotto di quasi due terzi.

L'operata riduzione è tanto più grave in quanto lo stesso

Istituto previdenziale ha provveduto a determinare la quota di

contribuzione volontaria, dovuta per legge interamente dal

lavoratore, necessaria per raggiungere l'anzianità contributiva

richiesta dalla legge allora in vigore per conseguire il diritto al

trattamento pensionistico.

La quota di contribuzione volontaria postula la sussistenza di

tassativi ed inderogabili requisiti di legge supportati dalla

prescritta anzianità assicurativa e contributiva ed è ragguagliata

nella misura alla retribuzione settimanale ed alla correlativa classe

contributiva assegnata dall'I.N.P.S. in relazione all'entità di tale

retribuzione, percepita prima della cessazione dell'attività

lavorativa. In conseguenza dell'eventuale versamento di una somma

inferiore, il periodo assicurativo si contrae automaticamente in

proporzione.

L'inderogabile esigenza giustificatrice della riduzione del

trattamento pensionistico ormai prossimo a maturazione, secondo la

legge precedente alla modificazione, non può concretarsi nelle

ragioni che hanno determinato la riforma legislativa.

Il precedente trattamento pensionistico era, infatti, calcolato

sulla base retributiva collocata, nella fattispecie, in epoca non

lontana dalla decorrenza della pensione.

Per effetto della legge di modifica si è inserita, invece, la

valutazione dell'apporto contributivo oggettivamente dovuto nel

sistema a ripartizione, nel quale i contributi assicurativi sono

percentualmente commisurati alle retribuzioni collegate con le

variazioni dell'indice del costo della vita, sicché il trattamento

di pensione liquidato ai lavoratori che maturano il relativo diritto

dopo l'entrata in vigore di detta legge, per effetto della maggiore

contribuzione versata, è certamente più congruo. Ciò non avviene,

invece, per coloro che, pur avendo versato la contribuzione dovuta in

base alla legge precedente, dovessero seguire il nuovo sistema.

Sono di ordine secondario le altre ragioni, quali il conseguimento

di un gettito fiscale per coprire gli oneri dei trattamenti dovuti

anche alle categorie con contribuzione bassa o nulla, secondo il

principio solidaristico, nonché l'avvenuta elevazione del tetto

pensionabile, l'adeguamento periodico delle pensioni e l'aumento dei

trattamenti minimi, in una con le necessità di contenimento della

spesa previdenziale: ragioni non idonee a giustificare la

decurtazione della pensione in danno di quei lavoratori che hanno

versato contributi a loro carico, per l'intero o in parte, nella

legittima aspettativa di conseguire un trattamento pensionistico

adeguato. Valgono per costoro il principio della garanzia della

sicurezza sociale, che è anch'esso di ordine costituzionale (art.

38), oltre che le innegabili ragioni di giustizia sociale e di

equità per cui non possono effettuarsi riforme o conseguire

risultati a danno di categorie di lavoratori in genere ed in ispecie

di quelli che sono prossimi alla pensione o sono già in pensione.

Pertanto, la questione è fondata nei suddetti sensi, rimanendo

assorbito il profilo della violazione dell'art. 36 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma,

della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di

fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui

non prevede, per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della

sua entrata in vigore, o già pensionati, il mantenimento in vigore,

ai fini della liquidazione della pensione stessa, dei criteri dettati

dall'art. 26, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:822 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte