Sentenza n. 822/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 297/1982
citata
- art. 26legge 160/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 15
novembre 1986 dal Pretore di Pisa nel procedimento civile vertente
tra Kinsky Vaclav Norberto e I.N.P.S., iscritta al n. 32 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Kinsky Vaclav
Norberto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Uditi l'avv. Paolo Pafanti-Pellettier per Kinsky Vaclav Norberto e
l'avv. Fabrizio Ausenda per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Mario
Imponente per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso al Pretore di Pisa, Kinsky V. Norberto chiedeva
la condanna dell'I.N.P.S. alla liquidazione in proprio favore di una
pensione di vecchiaia commisurata alla 30ª classe di retribuzione.
A sostegno della pretesa, il ricorrente deduceva che, dopo ventuno
anni di impiego con contribuzione obbligatoria I.N.P.S., nel 1973,
per gravi motivi familiari, egli aveva dovuto interrompere
l'attività lavorativa, ed era stato ammesso alla prosecuzione
volontaria della contribuzione in 30ª classe con decorrenza 1° luglio
1973.
Tale prosecuzione era durata sino al 31 ottobre 1977: dal 1°
novembre 1977 al 31 dicembre 1980 il ricorrente era stato parte di
altro rapporto di lavoro, con relativa contribuzione obbligatoria.
Quindi, dal 1° gennaio 1981 era stato nuovamente ammesso alla
prosecuzione volontaria in 10ª classe fino all'ottobre 1983.
Al compimento del sessantesimo anno di età, in data 21 marzo
1984, il Kinsky aveva chiesto la liquidazione della pensione di
vecchiaia commisurata alla 30ª classe di contribuzione, secondo il
principio stabilito dall'art. 26, terzo comma, della legge 3 giugno
1975, n. 160, alla stregua del quale, ai fini del computo della
pensione, avrebbe dovuto essere considerato il migliore triennio di
contribuzione nell'ultimo decennio. Invece, la pensione gli era stata
corrisposta sulla base della 10ª classe di contribuzione, e ciò alla
luce della modifica legislativa introdotta, medio tempore, dall'art.
3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, che aveva
sostituito il principio dianzi ricordato con quello delle ultime
duecentosessanta settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza
del pensionamento.
Strumentalmente all'accoglimento del ricorso, il Kinsky sollevava
eccezione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3
e 36 Cost. della norma testé citata, nella parte in cui essa non
prevede, nella fase transitoria dal vecchio al nuovo regime, che
venga fatta salva la posizione giuridica del lavoratore il quale,
alla data di entrata in vigore della legge n. 297/1982, si trovasse
ad avere già maturato, nell'ultimo decennio prima del pensionamento,
il triennio di migliore contribuzione I.N.P.S. ai sensi dell'art. 26,
terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Il Pretore di Pisa ha ritenuto la questione rilevante ai fini
della decisione del giudizio e non manifestamente infondata, e,
pertanto, con ordinanza del 15 novembre 1986, ha rimesso gli atti a
questa Corte.
Il giudice a quo, riferendosi ai menzionati parametri
costituzionali, critica la mancanza di una norma transitoria che,
facendo salvi i più favorevoli criteri di liquidazione della
pensione, sui quali l'assicurato poteva aver fatto legittimo
affidamento in base alla previgente normativa del 1975, eviti "palesi
irrazionalità e disparità di trattamento".
Osserva il Pretore di Pisa che, nel caso concreto che ha dato
luogo all'ordinanza di rimessione, all'epoca della seconda fase di
prosecuzione volontaria della contribuzione da parte del ricorrente,
la legge gli consentiva la prosecuzione stessa in una classe modesta,
in quanto, in sede di liquidazione della pensione, sarebba stata
rilevante la contribuzione elevata del triennio già perfezionato, e,
pertanto, un ulteriore versamento in una classe superiore sarebbe
stato del tutto superfluo. Invece, mutato il regime al momento del
pensionamento del ricorrente, era diventata inopinatamente
determinante per la quantificazione della pensione proprio quella
contribuzione volontaria nella classe più bassa.
2. - Nel giudizio si sono costituiti la parte privata e
l'I.N.P.S., ed ha, inoltre, spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello
Stato.
3. - La parte privata ha insistito, sia nell'atto di costituzione,
sia nella memoria conclusionale, per la dichiarazione di fondatezza
della questione, rilevando, tra l'altro, che la norma censurata ha
inciso negativamente su diritti quesiti dell'assicurato,
peggiorandone in misura notevole ed in maniera definitiva la
posizione previdenziale, ciò che sarebbe, a suo avviso, precluso dai
precetti costituzionali in materia, anche secondo i principi
enunciati da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1985.
4. - Di opposto tenore è la difesa dell'I.N.P.S., la quale
osserva che la modificazione normativa introdotta con la disposizione
censurata va valutata nel contesto globale dell'evoluzione
dell'ordinamento previdenziale, nel cui ambito ragionevolmente si
giustifica tenendo presente da un lato l'intento di collegare più
immediatamente la misura del trattamento pensionistico alle ultime
contribuzioni, al fine di sopperire alle esigenze di finanziamento
del sistema previdenziale e secondo il criterio di solidarietà
sociale cui il sistema stesso è improntato; dall'altro lato i
miglioramenti di trattamento che gradualmente si sono venuti
verificando (es. indicizzazione del tetto pensionistico, perequazione
automatica delle pensioni etc...).
5. - L'Avvocatura dello Stato ha eccepito la inammissibilità
della questione sollevata, alla stregua del rilievo secondo cui
nell'ordinanza di rimessione non sarebbero esposti in modo compiuto i
motivi di contrasto della norma censurata con gli artt. 3 e 36 della
Costituzione.
Nel merito, la difesa dell'autorità intervenuta ha concluso per
la infondatezza della questione. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Pisa dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui
non fa salva la posizione giuridica del lavoratore il quale, alla
data di entrata in vigore della medesima legge, si trovasse ad avere
già maturato, nell'ultimo decennio prima del pensionamento, il
triennio di migliore retribuzione I.N.P.S., ai sensi dell'art. 26,
terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, in riferimento agli
artt. 3 Cost., per la evidente irrazionalità, e 36 Cost., perché a
detto lavoratore viene attribuita una pensione in misura di gran
lunga inferiore a quella cui avrebbe avuto diritto secondo la
precedente legge.
2. - Va, anzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità
sollevata dall'Avvocatura sul rilievo dell'omessa o, quanto meno,
insufficiente motivazione del contrasto della norma censurata con i
sopra ricordati parametri costituzionali. Dal contesto dell'ordinanza
di rimessione si evince, invece, l'esistenza di una motivazione del
tutto sufficiente al riguardo.
3. - La questione è fondata.
Questa Corte ha già affermato (sent. n. 349 del 1985) che nel
nostro sistema costituzionale il legislatore può emanare
disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei
rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da
diritti soggettivi perfetti, salvo, quando si tratti di disposizioni
retroattive, il limite costituzionale vigente per la materia penale
(art. 25, secondo comma, Cost.). Dette disposizioni, però, al pari
di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un
regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni
sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così
anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza pubblica che
costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di
diritto (v. sentt. nn. 36 del 1985 e 210 del 1971).
Anche se deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che
modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni, non può,
però, ammettersi che detto intervento sia assolutamente
discrezionale.
In particolare, non può dirsi consentita una modificazione
legislativa che, intervenendo o in una fase avanzata del rapporto di
lavoro oppure quando già sia subentrato lo stato di quiescenza,
peggiorasse, senza una inderogabile esigenza, in misura notevole ed
in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza
spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle
aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo
successivo alla cessazione della propria attività lavorativa.
Nella fattispecie il trattamento pensionistico che, in base alla
precedente legge, sarebbe spettato al ricorrente, si è
irrimediabilmente ridotto di quasi due terzi.
L'operata riduzione è tanto più grave in quanto lo stesso
Istituto previdenziale ha provveduto a determinare la quota di
contribuzione volontaria, dovuta per legge interamente dal
lavoratore, necessaria per raggiungere l'anzianità contributiva
richiesta dalla legge allora in vigore per conseguire il diritto al
trattamento pensionistico.
La quota di contribuzione volontaria postula la sussistenza di
tassativi ed inderogabili requisiti di legge supportati dalla
prescritta anzianità assicurativa e contributiva ed è ragguagliata
nella misura alla retribuzione settimanale ed alla correlativa classe
contributiva assegnata dall'I.N.P.S. in relazione all'entità di tale
retribuzione, percepita prima della cessazione dell'attività
lavorativa. In conseguenza dell'eventuale versamento di una somma
inferiore, il periodo assicurativo si contrae automaticamente in
proporzione.
L'inderogabile esigenza giustificatrice della riduzione del
trattamento pensionistico ormai prossimo a maturazione, secondo la
legge precedente alla modificazione, non può concretarsi nelle
ragioni che hanno determinato la riforma legislativa.
Il precedente trattamento pensionistico era, infatti, calcolato
sulla base retributiva collocata, nella fattispecie, in epoca non
lontana dalla decorrenza della pensione.
Per effetto della legge di modifica si è inserita, invece, la
valutazione dell'apporto contributivo oggettivamente dovuto nel
sistema a ripartizione, nel quale i contributi assicurativi sono
percentualmente commisurati alle retribuzioni collegate con le
variazioni dell'indice del costo della vita, sicché il trattamento
di pensione liquidato ai lavoratori che maturano il relativo diritto
dopo l'entrata in vigore di detta legge, per effetto della maggiore
contribuzione versata, è certamente più congruo. Ciò non avviene,
invece, per coloro che, pur avendo versato la contribuzione dovuta in
base alla legge precedente, dovessero seguire il nuovo sistema.
Sono di ordine secondario le altre ragioni, quali il conseguimento
di un gettito fiscale per coprire gli oneri dei trattamenti dovuti
anche alle categorie con contribuzione bassa o nulla, secondo il
principio solidaristico, nonché l'avvenuta elevazione del tetto
pensionabile, l'adeguamento periodico delle pensioni e l'aumento dei
trattamenti minimi, in una con le necessità di contenimento della
spesa previdenziale: ragioni non idonee a giustificare la
decurtazione della pensione in danno di quei lavoratori che hanno
versato contributi a loro carico, per l'intero o in parte, nella
legittima aspettativa di conseguire un trattamento pensionistico
adeguato. Valgono per costoro il principio della garanzia della
sicurezza sociale, che è anch'esso di ordine costituzionale (art.
38), oltre che le innegabili ragioni di giustizia sociale e di
equità per cui non possono effettuarsi riforme o conseguire
risultati a danno di categorie di lavoratori in genere ed in ispecie
di quelli che sono prossimi alla pensione o sono già in pensione.
Pertanto, la questione è fondata nei suddetti sensi, rimanendo
assorbito il profilo della violazione dell'art. 36 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di
fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui
non prevede, per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della
sua entrata in vigore, o già pensionati, il mantenimento in vigore,
ai fini della liquidazione della pensione stessa, dei criteri dettati
dall'art. 26, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:822 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte