Corte costituzionale

Ordinanza n. 83/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Antonino Papaldo

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953
  • art. 29legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del T.U.

delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 19 aprile 1956 del Tribunale di Locri emessa nel

procedimento penale a carico di Pizzata Giuseppe ed altri, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 14 giugno 1956 ed

iscritta al n. 206 del Registro ordinanze 1956;

2) ordinanza 27 febbraio 1956 del Pretore di Bologna emessa nel

procedimento penale a carico di Zucchini Mario, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1956 ed

iscritta al n. 310 del Reg. ord. 1956;

3) ordinanza 16 giugno 1956 del Pretore di Imola emessa nel

procedimento penale a carico di Mirti Giuseppe, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed

iscritta al n. 335 del Reg. ord. 1956.

Viste le deduzioni presentate in cancelleria dall'avv. Sigfrido

Coppola nell'interesse di Zucchini Mario.

Ritenuto che nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del T.U. delle

leggi di pubblica sicurezza approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773,

e la decisione di tale questione è stata dai giudici rimessa alla

Corte con le tre ordinanze sopra elencate.

Considerato che con la sentenza n. 8 del 20 giugno 1956 la Corte

costituzionale ha dichiarato non fondata la assunta illegittimità

costituzionale della citata disposizione dell'art. 2 della legge di

pubblica sicurezza; e tale pronuncia va pienamente confermata, non

essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in contrario.

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo

1953, n. 87, e l'art. 9 secondo comma, delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale 24 marzo

1956).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti alle competenti

autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte