Sentenza n. 83/1967
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1967 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 160r.d. 297/1911
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del R.
D. 12 febbraio 1911, n. 297 (relativo ai giudizi di decadenza dei
consiglieri comunali), promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1966
dalla Giunta provinciale amministrativa di Taranto sul ricorso di Di
Maggio Antonio contro Tomaselli Oronzo, iscritta al n. 139 del Registro
ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 226 del 10 settembre 1966.
Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il 23 maggio 1966 la Giunta provinciale amministrativa di Taranto
emetteva un'ordinanza di rinvio a questa Corte affermando che l'art.
160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297, poiché dà potestà
giurisdizionale a giudici non imparziali (consiglio comunale),
contrasterebbe con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione.
La causa, in assenza delle parti, è stata discussa in camera di
consiglio. Considerato in diritto :
Si è denunciato l'art. 160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297
(relativo ai giudizi di decadenza dei consiglieri comunali), in
riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione.
La questione è inammissibile.
L'art. 160 è contenuto in un decreto che non ha forma di legge:
come risulta dal preambolo, dal contenuto e dalla stessa ordinanza,
esso è un regolamento esecutivo della legge comunale e provinciale 21
maggio 1908, n. 269, cosicché non può essere sottoposto al giudizio
della Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297 (relativo ai giudizi
di decadenza dei consiglieri comunali), proposta dalla Giunta
provinciale amministrativa di Taranto, con l'ordinanza citata in
epigrafe, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte