Sentenza n. 83/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1972 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2736,
n. 2, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 dicembre 1969 dal tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra la società Esercizio Stabilimenti
Litex di Vittorio Azario e C. e la società Lanificio fratelli Canale,
iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970;
2) ordinanza emessa il 4 gennaio 1971 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Mammì Maurizio e la società Indart,
iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971;
3) ordinanza emessa il 30 marzo 1971 dal pretore di Milazzo nel
procedimento civile vertente tra Nania Giuseppe e De Gaetano Umberto,
iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.
Visti gli atti di costituzione delle società Litex e Lanificio
Canale e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1972 il Giudice relatore
Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Tre ordinanze, rispettivamente del tribunale di Torino (5
dicembre 1969), del pretore di Roma (4 gennaio 1971) e del pretore di
Milazzo (30 marzo 1971), hanno proposto questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2736, n. 2, del codice civile, in relazione
agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La norma denunciata attribuisce al giudice il potere di deferire di
ufficio a una delle parti il giuramento suppletorio quando la domanda o
le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto
sfornite di prova, ovvero al fine di stabilire il valore della cosa
domandata se non si può accertarlo altrimenti.
Tutte e tre le ordinanze osservano che la norma stessa
pregiudicherebbe le posizioni di eguaglianza e di difesa delle parti.
Il tribunale di Torino aggiunge che tale pregiudizio deriva dalla
natura ed efficacia della particolare figura di giuramento, anzitutto
perché è impedito alla parte non giurante di opporre altri mezzi
probatori e quindi le preclude ogni ulteriore difesa, tanto in primo
grado che in appello, in secondo luogo per il potere attribuito al
giudice in materia di ammissibilità del giuramento e di scelta della
parte cui deve essere deferito.
Il pretore di Roma, a sua volta, rileva che l'impossibilità per la
parte contro cui il giuramento è prestato di fornire, nell'ulteriore
corso del giudizio, altri mezzi di prova a sostegno delle proprie
ragioni appare consona alla natura del giuramento decisorio, che è
deferito o riferito dalla parte sulla base del suo potere dispositivo
della lite, ma non è coerente con i caratteri del giuramento
suppletorio, che è deferito dallo stesso organo giurisdizionale.
2. - Innanzi a questa Corte si sono costituite unicamente le parti
del giudizio svoltosi innanzi al tribunale di Torino: da un lato la
società Litex e dall'altro il Lanificio Canale.
Soltanto in questa causa è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri.
La Litex si è rifatta agli argomenti esposti dal tribunale di
Torino ed agli altri da essa Prospettati dinanzi al giudice di merito
sulla base della violazione dell'art. 24 della Costituzione, sotto
l'ulteriore profilo che il giuramento suppletorio è diretto a
rimettere la decisione della controversia alla coscienza di uno dei
contendenti anziché al convincimento del giudice: esso dà alla prova
della parte giurante un valore privilegiato rispetto alla prova
prodotta dall'altra parte, mentre la prova semipiena equivale a
mancanza di prova.
Il Lanificio Canale ha obiettato che il provvedimento del giudice
che ammette il giuramento suppletorio deve essere motivato in modo che
ne sia possibile un adeguato controllo, che è ammissibile la revoca
dell'ordinanza che dispone il giuramento e che la efficacia data al
giuramento prestato è l'effetto di una preclusione alla quale la
Costituzione non è ostile come per ogni ipotesi di preclusione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che il giuramento
suppletorio è un mezzo di prova che si aggiunge agli altri per
completarne l'efficacia, il potere del giudice di deferirlo attiene al
momento della valutazione degli elementi processuali acquisiti, quando
le parti hanno pienamente usufruito del diritto di difesa e svolto ogni
attività ritenuta utile per l'apporto di elementi di cognizione a
proprio favore, che l'istituto si collega all'obbligo del giudice di
provvedere comunque sulla domanda, che il ricorso ad esso è
subordinato alla valutazione degli elementi acquisiti, conformemente a
criteri che non sono lesivi del principio di uguaglianza o del diritto
di difesa, che l'ammissione del giuramento suppletorio non è legata a
criteri discriminatori fondati su una determinata posizione di una
delle parti.
3. - La Litex ha presentato memoria nella quale ha ribadito
l'assunto della illegittimità costituzionale della norma denunziata.
All'udienza dell'8 marzo 1972 è intervenuto soltanto il
rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha
confermato le proprie tesi e conclusioni. Considerato in diritto :
1. - La Corte non ritiene che l'equiparazione degli effetti del
giuramento suppletorio a quelli del giuramento decisorio produca quelle
conseguenze lesive dei principi di uguaglianza e di difesa che
denunciano le ordinanze indicate in epigrafe.
Secondo la giurisprudenza prevalente, gli effetti della prestazione
del giuramento suppletorio non possono essere contrastati con altri
mezzi di prova; ma ciò accade perché il giudice deferisce il
giuramento quando le parti hanno avuto pieno modo e tempo di esercitare
il rispettivo potere dispositivo sul materiale istruttorio. Ed ha avuto
modo e tempo di esplicare questo potere anche la parte contro la quale
operano gli effetti predetti, perché essa sa che il giudice può
deferire il giuramento ove le prove non siano mancanti, e tuttavia non
offre né mezzi istruttori né argomenti che potrebbero escludere il
valore semipieno a quelli dedotti o esibiti. Vero è che nemmeno in
appello è ammessa prova che contraddica ai risultati del giuramento
suppletorio; ma è consentito in appello il sindacato
sull'apprezzamento del giudice di primo grado circa l'esistenza della
prova semipiena, cosicché non è nemmeno esatto che la prestazione del
giuramento suppletorio non permette ulteriori difese. Le permette anche
nella sede penale, e con notevole ampiezza nel confronto con la sede
civile, dato che nel processo penale la parte si avvantaggia delle
iniziative del pubblico ministero e del giudice, le quali allargano
enormemente a suo favore la possibilità di indagare sulla verità.
Non si obietti che un sistema del genere converte in azione di
risarcimento del danno da falsità la domanda diretta al conseguimento
del bene conteso o l'eccezione che contrasta il fondamento di tale
domanda: la Corte, sia pure a proposito di fattispecie diverse da
quella in esame (sentenza 3 luglio 1962, n. 87 e 17 dicembre 1968, n.
138), ha ritenuto che tale conversione non sia riprovata dalla
Costituzione. La scelta legislativa del tipo di azione concesso alla
parte si connette infatti al modo di organizzare la tutela
giurisdizionale: deve riaffermarsi che il precetto costituzionale che
garantisce tale tutela non toglie alla legge ordinaria la competenza a
regolarne i modi e l'efficacia, né afferma che il cittadino deve
ottenere protezione sempre in una stessa maniera e con i medesimi
effetti. Conta soltanto che si reintegri la sfera giuridica lesa; e la
condanna a prestare l'id quod interest porta senz'altro a tale
risultato.
2. - Le considerazioni sopra svolte assorbono quelle esposte dalla
parte privata nella memoria; le quali, o spostano il profilo
prospettato nell'ordinanza, il cui ambito non può essere superato
dalla Corte, oppure ripropongono profili che il giudice di merito ha
insindacabilmente ritenuto di non dovere prospettare, perché per lui
non appaganti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2736, n. 2, del codice civile, sollevata, con le ordinanze
riportate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte