Sentenza n. 83/1973
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1973 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 585 a
598 e da 603 a 609 del codice della navigazione, approvato con r.d. 30
marzo 1942, n. 327, nonché degli artt. da 479 a 482 del regolamento
per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con d.P.R. 15
febbraio 1952, n. 328, promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1971
dal comandante del porto di Anzio nel procedimento civile vertente tra
la corporazione dei piloti del porto di Anzio e l'agenzia marittima
"Torquato Vecchiarelli", iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1971
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30
giugno 1971.
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1973 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con istanza 8 marzo 1971, il capitano pilota Remo Antonelli, nella
sua qualità di rappresentante della corporazione dei piloti del porto
di Anzio, richiedeva il comandante di tale porto di volersi adoperare,
ai sensi di quanto previsto dall'art. 598 del codice della navigazione,
per indurre l'agenzia marittima "Torquato Vecchiarelli" al saldo della
somma complessiva di lire duecentoquarantamila, dovuta alla
corporazione per prestazioni di pilotaggio a navi appoggiate
all'agenzia.
Il comandante del porto soprassedeva al richiesto intervento e, con
ordinanza del 10 marzo 1971, sollevava d'ufficio la questione di
legittimità costituzionale delle disposizioni contenute negli artt.
585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598,
603, 604, 605, 606, 607, 608, 609 del codice della navigazione,
approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327, nonché degli artt. 479, 480,
481 e 482 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione, approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, in
riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo camma, della
Costituzione.
I richiamati articoli impugnati prevedono e disciplinano la
giurisdizione civile del comandante di porto nelle cause per sinistri
marittimi e nelle cause per controversie individuali di lavoro e di
valore non eccedente le lire centomila.
L'ordinanza, nel prospettare la violazione dei principi
costituzionali dell'"assoggettamento del giudice soltanto alla legge" e
dell'"indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali", si è
richiamata alla sentenza 9 luglio 1970, n. 121, di questa Corte, con la
quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt.
1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione, relativi
alla competenza dei comandanti di porto capi di circondano in tema di
contravvenzioni, in quanto ritenuti in contrasto con gli artt. 101,
comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione.
Osserva, a riguardo, il proponente che identica è la posizione
giuridico-costituzionale dei comandanti di porto nei due aspetti di
giurisdizione. Rilevanza non avrebbe il fatto che, nella specie,
l'intervento del capitano avverrebbe su richiesta unilaterale al di
fuori del radicarsi della litispendenza, in quanto, per il rinvio
operato dall'art. 588 dello stesso codice della navigazione alle
disposizioni del codice di procedura civile, l'intervento sarebbe pur
sempre da considerare di natura giurisdizionale e non già
amministrativa.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata: non vi è stata alcuna costituzione davanti a questa Corte. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il comandante del porto di Anzio
ha posto, in sede di richiesta di intervento conciliativo
extraprocessuale, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
598 del codice della navigazione, che prevede la possibilità di tale
intervento, nonché di tutte le norme dello stesso codice e del
relativo regolamento di esecuzione che contemplano e disciplinano la
giurisdizione civile dei comandanti di porto nelle cause per sinistri
marittimi e nelle controversie individuali di lavoro marittimo.
Il proponente si è ritenuto legittimato a prospettare la questione
nella considerazione che l'intervento del comandante di porto, in sede
conciliativa extraprocessuale, costituisce esercizio della
riconosciutagli giurisdizione.
2. - Preliminarmente devesi esaminare se, in effetti, l'attività
conciliativa Che il comandante di porto è chiamato ad esercitare ex
art. 598 del codice della navigazione sia di natura giurisdizionale, o
non piuttosto di natura diversa, avuto riguardo alle varie e molteplici
funzioni che il comandante stesso è chiamato a svolgere nell'ambito
dell'ordinamento amministrativo della navigazione e atteso il suo
carattere di organo speciale, e non già ordinario, di giurisdizione.
Nella sentenza n. 121 del 1970, indicata nell'ordinanza, con la
quale questa Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle
norme del codice della navigazione concernenti la competenza penale del
capitano di porto in materia contravvenzionale, sono state poste in
rilievo la posizione e le attribuzioni di tale organo, quali risultano
dal libro I, titolo I, capo I del codice della navigazione e relative
norme complementari, approvate con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
nonché dal d.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, che ha attuato il
decentramento dei servizi della marina mercantile e l'ampliamento delle
competenze e funzioni della capitaneria; dal D.L.C.P.S. 31 marzo 1947,
n. 396, sulle attribuzioni del Ministero della marina mercantile; e,
infine, dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, nella parte relativa
all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della
marina. Per il suindicato complesso normativo il comandante di porto,
oltre ad essere organo periferico del Ministero della marina
mercantile, fa parte, anche, della marina militare, in quanto
inquadrato nel ruolo degli ufficiali di marina del corpo delle
capitanerie di porto. Ad esso sono attribuite funzioni amministrative
molteplici, esecutive e dispositive, che vanno dalla potestà di
emettere atti amministrativi concernenti la sicurezza e la polizia del
porto, all'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, nonché poteri
di giurisdizione.
La Corte, con la ricordata sentenza, ha ritenuto che, per la sua
posizione di pluridipendenza dal potere esecutivo, con vincoli
gerarchici di particolare rigidità, anche militari, il comandante di
porto non possiede quelle garanzie minime di indipendenza che debbono
essere richieste per la sua legittimità a giudice speciale in materia
penale. Nel caso, però, l'aspetto della questione è diverso, in
quanto l'intervento conciliativo del comandante di porto ex art. 598
del codice della navigazione non è di natura giurisdizionale, ma
amministrativa.
3. - Il comandante di porto è tenuto, per l'art. 595, terzo comma,
del codice della navigazione, a tentare di indurre le parti ad un
amichevole componimento nelle cause di sua competenza, se tutte le
parti citate si siano costituite in giudizio e se il contraddittorio
tra le parti anche se volontariamente comparse è integro. Trattasi di
una attività imposta, necessaria per l'ulteriore corso della lite
instaurata, che si inserisce, direttamente, nell'esercizio della
funzione giudiziaria e, quindi, in un rapporto processuale
precostituito. L'art. 598 stesso codice eleva il comandante di porto
anche alla funzione di amichevole compositore nelle liti che eccedono
il valore delle centomila lire, limite, questo, di competenza a poter
decidere, sempreché una delle parti lo richieda. Tale disposizione è
inserita, per un criterio sistematico, nelle norme che disciplinano la
giurisdizione; ma trattasi, ad avviso della Corte, di potestà al di
fuori della giurisdizione stessa. Vale osservare che il relativo
procedimento si conclude non con una pronunzia, ma con un processo
verbale attestante l'esito dell'intervento conciliativo. Il
parallelismo tra la disposizione in esame e la disposizione contenuta
nell'art. 321 del codice di procedura civile - conciliazione in sede
non contenziosa affidata al giudice conciliatore - non può indurre a
considerare le due potestà sullo stesso piano giuridico. Il giudice
conciliatore è un organo strutturalmente inserito nel potere
giudiziario - art. 1 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento
giudiziario e titolo II stesso ordinamento - e quindi organo di
giurisdizione ordinaria. Sotto questo aspetto non può sorgere dubbio
circa il carattere giurisdizionale della conciliazione ad esso affidata
in sede non contenziosa, anche se si voglia, con la prevalente
dottrina, considerarla di natura volontaria.
4 - Ad analoga conclusione non si può pervenire per quanto
riguarda il capitano di porto. Questi è giudice solo quando esercita
la funzione giurisdizionale, nell'ambito della speciale competenza
attribuitagli, e, quindi, quando è chiamato a conoscere della lite. In
ogni altro caso, ogni suo intervento devesi ritenere di natura
amministrativa, poiché è questo l'aspetto normale e naturale della
struttura e funzione dell'organo. Trattasi di uno di quei casi in cui
lo Stato pone a disposizione delle parti un organo pubblico,
particolarmente qualificato, per dirimere in via preventiva contrasti
ed evitare il radicarsi della lite nella sua sede naturale. Tale
intervento preventivo di organi pubblici amministrativi può essere
tanto facoltativo, quanto obbligatorio, ora di natura generica, ora di
natura specifica, come nel caso.
Così, l'art. 1, comma secondo, del t.u. delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, affida all'autorità di p.s. il
compito generico della bonaria composizione dei dissidi privati,
compito disciplinato nello svolgimento e negli effetti dagli artt. 5 e
6 del regolamento di esecuzione; l'art. 20, comma secondo, del r.d. 30
dicembre 1923, n. 3282, attribuisce alle commissioni del gratuito
patrocinio il compito di tendere alla conciliazione delle parti; per
l'art. 58 della legge consolare 15 agosto 1958, n. 2984, i consoli
debbono adoperarsi per comporre amichevolmente le contestazioni insorte
tra nazionali e tra questi e i cittadini stranieri. Compiti di
conciliazioni speciali sono attribuiti, nel campo del lavoro, dall'art.
3, lettera a, del d.l. 15 aprile 1948, n. 301, e dall'art. 23, lettera
d, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, agli uffici provinciali del
lavoro. Trattasi di compiti che più o meno direttamente possono essere
destinati a ricollegarsi con lo svolgimento di funzioni
giurisdizionali, ma che in queste non rientrano. L'attribuzione al
comandante di porto della facoltà di svolgere, se richiesto, opera per
comporre amichevolmente, in via preventiva, le controversie nel campo
marittimo, non è sostanzialmente diversa, nella sua natura e sul piano
generale, dalle analoghe attribuzioni conferite ad altri organi
amministrativi.
Dal che devesi dedurre che il capitano di porto non era, nel
momento in cui ha sollevato la questione, nell'esercizio delle funzioni
giurisdizionali speciali che il codice della navigazione gli riconosce,
sibbene in quello delle sue normali e complesse funzioni
amministrative.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per mancanza di legittimazione a proporla,
la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 585 a 598
e da 603 a 609 del codice della navigazione, approvato con r.d. 30
marzo 1942, n. 327, nonché degli artt. da 479 a 482 del regolamento
per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con d.P.R. 15
febbraio 1952, n. 328, sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal
comandante del porto di Anzio, in riferimento agli artt. 101, secondo
comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte