Sentenza n. 83/1979
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/1979 · relatore Leopoldo Elia
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 184, secondo
e terzo comma, del t.u. 21 febbraio 1895, n. 70 (Testo unico sulle
pensioni civili e militari), promosso con ordinanza emessa il 29
novembre 1973 dalla Corte dei conti sul ricorso di Gentile Francesco,
iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 26 maggio 1976.
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1979 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Corte dei conti - sezione III giurisdizionale - con ordinanza
emessa il 29 novembre 1973, sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 184, secondo e terzo comma, del t.u. delle
leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, per
contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione. Tali norme
prevedono, fra l'altro, la riduzione di un terzo della pensione e la
ripartizione della medesima nella misura di un quarto a colui che ha
prestato servizio e dei rimanenti tre quarti alla famiglia, durante
l'espiazione di pena restrittiva della libertà personale, esclusi gli
arresti, che non importi perdita del diritto relativo, protrattasi per
un periodo di tempo superiore ad un anno.
Nella specie si era verificato appunto che Gentile Francesco,
agente di P.S., era stato licenziato dal corpo con decorrenza 20 aprile
1963 in seguito a sentenza di condanna del tribunale militare
territoriale di Palermo divenuta definitiva il 6 dicembre 1963, quando
il tribunale supremo militare aveva rigettato il ricorso del medesimo
Gentile, e, pertanto, eseguita.
La normativa in esame verrebbe a stravolgere la natura e la
funzione del trattamento di quiescenza che, secondo la giurisprudenza
della Corte, è retribuzione differita a fini previdenziali e dunque si
porrebbe in contrasto con le garanzie fissate dall'art. 36 della
Costituzione.
Il fatto poi che una successiva legge 8 giugno 1966, n.424, abbia
riformato l'intera materia abrogando tutte le norme che disponevano, in
conseguenza di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la
perdita, riduzione, sospensione del diritto del dipendente dello Stato
o di altro ente pubblico al conseguimento ed al godimento della
pensione e di ogni altro assegno o indennità da liquidarsi alla
cessazione del rapporto di lavoro, legge che intende uniformare la
normativa ai principi enunziati da precedente sentenza della Corte in
materia (sentenza n. 3 del 1966), comporterebbe un'ingiustificata
differenza fra la disciplina dei casi anteriormente verificatisi e
quella dei casi successivi. Tale legge infatti ripristina la pensione
e gli altri trattamenti di cui sopra solo a decorrere dal primo giorno
del mese successivo alla sua entrata in vigore (art. 2).
La ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 26 maggio 1976.
Nessuno si è costituito nel giudizio innanzi a questa Corte. Considerato in diritto :
È fondata la questione di legittimità costituzionale proposta
dalla terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti in ordine ai
disposti del secondo e terzo comma dell'art. 184 del testo unico
approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni
civili e militari.
Queste disposizioni, abrogate a seguito dell'art. 1 legge 8 giugno
1966, n. 424, prevedevano che durante l'espiazione di qualsiasi pena
restrittiva della libertà personale, esclusi gli arresti, per una
durata superiore ad un anno, le pensioni e gli assegni già conseguiti
fossero soggetti alla ritenuta della metà, o di un terzo se il
condannato aveva moglie non separata o figlie nubili o maschi minorenni
a suo carico.
È evidente come tale normativa, ancora applicabile nel caso
sottoposto al giudice a quo, contrasti con l'art. 36 della
Costituzione, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (a partire dalla sent. n. 3 del 1966), assicurando al lavoratore
il diritto alla retribuzione gli garantisce anche quella parte
differita di essa, da percepire per fini previdenziali, dopo la
cessazione del rapporto di lavoro o di servizio: e ciò,
indipendentemente da condanne penali o da provvedimenti disciplinari
inflitti al pubblico dipendente.
In altre parole, l'art. 36, primo comma, Cost. assicura una
particolare protezione alla retribuzione dei lavoratori in ogni suo
aspetto, protezione che non può non estendersi al trattamento di
quiescenza spettante al termine del rapporto, perché tale trattamento
è Conseguito attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e
come frutto di questa. Del resto la Costituzione e la coscienza sociale
considerano il lavoro come valore primario della Repubblica
democratica, e questa considerazione si riflette sulla particolare
tutela assicurata alla retribuzione differita, in cui consiste
innanzitutto il trattamento di quiescenza (sent. n. 78 del 1967).
Peraltro, riconosciuta la fondatezza della questione proposta in
riferimento all'art. 36 Cost., comma primo, deve essere considerata
assorbita la denunzia di violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 184, commi
secondo e terzo, del t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni
civili e militari.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte