Corte costituzionale

Ordinanza n. 837/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili

e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile

1980 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sede di Parma - sui ricorsi

riuniti proposti da Giordani Gianfranco ed altri contro il

Provveditorato agli Studi di Reggio Emilia ed altro, iscritta al n.

729 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 345 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia

Romagna, con ordinanza in data 22 aprile 1980, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,

dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,

nella parte in cui esclude la possibilità del riscatto, ai fini

della pensione statale, dei periodi corrispondenti alla durata dei

corsi di perfezionamento per l'ammissione ai quali sia richiesto il

diploma di scuola media superiore, e che si concludano con il

conseguimento di un diploma di specializzazione necessario per

l'ammissione in servizio;

che, secondo il giudice a quo, la norma denunciata, limitando il

riconoscimento del diritto al riscatto dei periodi corrispondenti

alla frequenza di corsi alla sola ipotesi in cui si tratti di studi

universitati o post-universitari di perfezionamento, dà luogo ad una

ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei corsi per

l'ammissione ai quali sia richiesto il diploma di scuola media

superiore, in contrasto con la ratio della legge, che correla il

riscatto al periodo di studio successivo all'istruzione secondaria,

ritenuto indispensabile per la preparazione professionale

dell'impiegato;

Considerato che le situazioni poste a confronto non sono omogenee

e che, pertanto, la considerata diversità di disciplina non

costituisce irragionevole disparità di trattamento;

che, invero, in relazione alla diversità degli studi

universitari o post-universitari rispetto a quelli cui si riferisce

l'ordinanza di rimessione, ben può giustificarsi la scelta

discrezionale, operata dal legislatore, di limitare la facoltà di

riscatto soltanto ai primi;

che, del resto, la Corte ha più volte affermato il principio

secondo cui le disposizioni legislative che contengono agevolazioni e

benefici di qualsiasi specie hanno palese carattere derogatorio, e

costituiscono il frutto di scelte del legislatore, al quale soltanto

spetta di valutare e decidere in ordine all' an, al quantum e ad ogni

altra modalità e condizione afferente alla determinazione di dette

agevolazioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale

Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:837 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte