Sentenza n. 84/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1973 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 480,
terzo comma, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 aprile 1970 dalla Corte di cassazione -
sezione terza civile - nel procedimento civile vertente tra Castoro
Clelia e la società Telefunken radio-TV, iscritta al n. 29 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971;
2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1971 dal pretore di Lauro nel
procedimento civile vertente tra Aprano Francesco e il Banco di Napoli,
iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971;
3) ordinanza emessa il 19 giugno 1971 dal pretore di Tricase nel
procedimento civile vertente tra Sgarlata Gerardo e Tosto Walter,
iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971;
4) ordinanza emessa il 29 ottobre 1971 dal pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Veronese Mario e la società
Fotoincisa Reprolit, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 26
gennaio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1973 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Corte di cassazione (sez. III civile) in un giudizio per
regolamento di competenza promosso da Clelia Castoro in una causa di
opposizione a precetto vertente con la società Telefunken, ha
sollevato, accogliendo l'eccezione proposta dalla ricorrente, questione
di legittimità costituzionale dell'articolo 480, comma terzo, del
codice di procedura civile, in relazione all'art. 27 dello stesso
codice, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione.
Si afferma, nell'ordinanza di rimessione, che la norma impugnata,
nella parte in cui individua il giudice competente per territorio a
conoscere delle opposizioni preesecutive a precetto con riferimento
alla dichiarazione di residenza od alla elezione di domicilio
effettuata dal creditore nel precetto stesso, finisce con il far
dipendere da una designazione del tutto autonoma di quest'ultimo il
foro competente, e ciò in contrasto sia con il principio del giudice
naturale che con il principio di eguaglianza.
L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 24 marzo 1971.
Non vi è stata costituzione delle parti interessate, né
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. - Analoghe questioni, rispetto all'art. 480, comma terzo, del
codice di procedura civile, sono state sollevate con altre tre
ordinanze emesse, rispettivamente, dal pretore di Lauro nel
procedimento civile vertente tra Francesco Aprano e il Banco di Napoli,
dal pretore di Tricase nel procedimento civile vertente tra Gerardo
Sgarlata e Walter Tosto, e dal pretore di Modena nel procedimento
civile vertente tra Mario Veronese e la società Fotoincisa Reprolit.
Nelle ordinanze dei pretori di Tricase e di Modena la questione è
stata proposta in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione,
mentre nella ordinanza del pretore di Lauro la questione è stata
sollevata con riferimento al solo art. 25 della Costituzione. Peraltro,
i motivi addotti a sostegno di tutte e tre le ordinanze di rimessione
ricalcano, in sostanza, quelli dell'ordinanza della Cassazione.
Le tre ordinanze sono state ritualmente comunicate, notificate e
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale rispettivamente n. 112 del 5 maggio
1971, n. 240 del 22 settembre 1971 e n. 23 del 26 gennaio 1972.
Non si è costituita nessuna delle parti interessate, né vi è
stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Le quattro ordinanze di rimessione sollevano la stessa
questione di legittimità costituzionale, e pertanto i giudizi possono
essere riuniti e definiti con unica sentenza.
2. - Con le ordinanze sopra ricordate viene proposta questione di
costituzionalità dell'art. 480, terzo comma, del codice di procedura
civile, in relazione all'art. 27 stesso codice, e in riferimento agli
artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione. Secondo l'ordinanza
della Corte di cassazione, - cui le tre successive sostanzialmente
aderiscono nelle motivazioni e nelle conclusioni -, la disposizione
dell'art. 480, terzo comma, dettata in rapporto all'esigenza di
radicare la competenza per le eventuali opposizioni nel forum
executionis, consentirebbe alla parte istante di eludere la finalità
voluta dal legislatore, rimettendo alla sua libera scelta "la facoltà
di dislocare ove più gli aggrada la propria sede di residenza o di
domicilio", anche in luogo non avente "nessun collegamento con quello
ove sono i beni da espropriare, e ove quindi si procederà poi in
concreto alla espropriazione". In tale ipotesi, rimarrebbe frustrato
"quel necessario rapporto di equilibrio tra i contendenti, cui tendono
le ordinarie norme sulla competenza, nella ripartizione dei disagi che
l'amministrazione della lite comporta, poiché alla libera iniziativa
del creditore precettante di prescegliere - attraverso la elezione di
domicilio - il giudice della causa di opposizione, niun rimedio
correttivo fa riscontro in favore del debitore, il quale rimane
costretto ad adire un giudice che soltanto l'altra parte ha potuto
predeterminare, con autonoma designazione, svincolata da un qualsiasi
criterio obbiettivo, precostituito dalla legge". La disciplina della
competenza per territorio, ai fini delle cause di opposizione al
precetto, prima dell'inizio della esecuzione, potrebbe, di conseguenza,
risultare, "in concrete applicazioni, lesiva dei principi di
eguaglianza e del giudice naturale, rispettivamente posti dagli artt. 3
e 25 della Costituzione".
3. - La proposta questione si riferisce unicamente alla
individuazione del giudice competente per territorio per le opposizioni
proponibili anteriormente all'inizio della esecuzione, e soltanto
rispetto alla esecuzione mediante espropriazione forzata su cose mobili
o immobili. Non sono infatti possibili incertezze sul luogo
dell'esecuzione, e quindi sul giudice competente, quando trattasi di
espropriazione forzata di crediti (per cui è competente il giudice del
luogo dove risiede il terzo debitore: art. 26, secondo comma, c.p.c.),
o di esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare (per cui è
competente il giudice del luogo in cui l'obbligo deve essere adempiuto:
art. 26, terzo comma, c.p.c.), e nemmeno rispetto alla esecuzione in
forma specifica, almeno per beni immobili, dato che il precetto per
consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere,
oltre le indicazioni di cui all'art. 480, anche la descrizione sommaria
dei beni stessi (art. 605, primo comma, c.p.c.).
Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili, a norma
dell'art. 26, primo comma, c.p.c., è competente "il giudice del luogo
in cui le cose si trovano" (rispettivamente, il pretore o il tribunale:
cfr. art. 16): e gli artt. 513, 543 e 555 indicano i requisiti
oggettivi per il pignoramento mobiliare presso il debitore o presso
terzi, e per il pignoramento immobiliare. In correlazione con questa
normativa, l'art. 27 c.p.c. stabilisce che per le cause di opposizione
alla esecuzione forzata è competente "il giudice del luogo
dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, terzo comma", e
per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente "il
giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione". Tanto per la
esecuzione quanto per le opposizioni la competenza territoriale è
inderogabile (art. 28).
4 - Ciò premesso, per risolvere la proposta questione occorre
ancora considerare la norma denunciata nel contesto delle disposizioni
che disciplinano la competenza per le opposizioni alla esecuzione e
agli atti esecutivi, prima dell'inizio della esecuzione. L'art. 615,
primo comma, c.p.c., dispone che quando si contesta il diritto della
parte istante a procedere ad esecuzione forzata, e questa non è ancora
iniziata, l'opposizione al precetto può essere proposta con citazione
"davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a
norma dell'art. 27"; l'art. 617, primo comma, a sua volta dispone che
le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e
del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, con
atto di citazione "davanti al giudice indicato nell'art. 480, terzo
comma".
5 - Dal complesso di queste disposizioni, che si integrano e
richiamano a vicenda, risulta con chiarezza che l'articolo 480, terzo
comma, non contiene una norma regolatrice della competenza: le sue
disposizioni debbono essere interpretate ed applicate con riferimento
alle norme generali e inderogabili sulla competenza per territorio
contenute negli articoli 26 (foro dell'esecuzione forzata) e 27 (foro
delle opposizioni all'esecuzione). Queste norme debbono essere
osservate dalla parte istante per la dichiarazione di residenza o
elezione di domicilio che è tenuta a fare, giusta il disposto
dell'art. 480, "nel comune in cui ha sede il giudice competente per la
esecuzione", ossia il giudice del luogo in cui si trovano le cose
mobili o immobili sulle quali essa intende procedere ad esecuzione
forzata. Si tratta dunque di accertare se, nella concreta applicazione,
la disposizione dell'art. 480, terzo comma, che fa obbligo alla parte
istante di indicare nel precetto il luogo della prevista e minacciata
esecuzione, possa comportare il denunciato contrasto con i principi
sanciti dall'art. 3 dall'art. 25, primo comma, della Costituzione,
consentendo una arbitraria determinazione del giudice competente per le
eventuali opposizioni proponibili prima dell'inizio della esecuzione,
mediante elezione di domicilio in un comune nel quale non sussista
alcuna possibilità di esecuzione forzata nei confronti del debitore.
È incontestabile che la facoltà di individuare i beni, immobili o
mobili, sui quali intende procedere alla esecuzione, debba competere
alla parte istante: salvi i limiti stabiliti dalla legge circa la
impignorabilità assoluta o relativa di determinate cose, o al fine di
rendere l'esecuzione meno onerosa per il debitore, la parte istante ha
il diritto di scegliere tra l'espropriazione immobiliare o mobiliare,
ed anche di ricorrere contemporaneamente o successivamente ai diversi
mezzi di espropriazione previsti dalla legge, procedendo a pignoramento
con l'osservanza delle disposizioni degli artt. 483 e segg., 513 e
segg., 543, 555 c.p.c. e delle altre norme regolatrici dell'esecuzione.
Il legislatore non ha imposto alla parte istante di indicare nel
precetto le cose mobili o immobili sulle quali intende procedere ad
espropriazione forzata (mentre tale indicazione ha richiesto nel
precetto per consegna o rilascio: cfr. art. 605, primo comma, c.p.c.),
e il diverso regime ha evidente giustificazione nella differenza tra i
due tipi di esecuzione, oltre che nella esigenza di consentire alla
parte istante di procedere alla esecuzione nel luogo ove si trovino
beni mobili o immobili rispetto ai quali ritenga più spedita e agevole
la soddisfazione del suo diritto, e di avvalersi alternativamente,
cumulativamente e successivamente di diversi mezzi di espropriazione,
anche su beni diversi e situati in luoghi diversi (o trasferiti dal
debitore da uno ad altro luogo).
6. - Pur nel doveroso rispetto di questa facoltà di scelta della
parte istante, il legislatore ha tuttavia ritenuto opportuno richiedere
che il precetto contenga la dichiarazione di residenza o la elezione di
domicilio laddove ha sede il giudice competente per l'esecuzione;
predeterminandosi così nel precetto il luogo della minacciata
esecuzione, ancorché tale indicazione non sia richiesta a pena di
nullità, né sia definitivamente vincolante.
Oggetto della norma è appunto quello di consentire al debitore di
individuare il giudice territorialmente competente al fine della
notificazione al creditore della opposizione al precetto che egli
intenda proporre prima dell'effettivo inizio della esecuzione: essa
consente bensì alla parte istante di indicare il luogo della
esecuzione, qualora il debitore possegga una pluralità di beni mobili
o immobili, siti in luoghi diversi, ma non rimette al suo arbitrio la
determinazione del foro dell'esecuzione, perché il giudice competente
non può essere se non quello di un luogo in cui sia consentito dalla
legge di procedere a pignoramento, e trattasi di competenza
territoriale inderogabilmente stabilita dalla legge. Si deve ricordare
a questo riguardo che il creditore non può proporsi di procedere a
pignoramento mobiliare presso il debitore se non nella casa dello
stesso o negli altri luoghi a lui appartenenti, giusta le puntuali
disposizioni dell'art. 513 c.p.c. che disciplinano la ricerca delle
cose da pignorare, e che incertezze non sono possibili nemmeno per il
pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.), o per il pignoramento
presso terzi di cose mobili del debitore (art. 543 c.p.c.).
Occorre qui precisare il significato della formula usata dal
legislatore nel prescrivere che il precetto deve contenere la
dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte
istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la
esecuzione. La dichiarazione di residenza è ovviamente prevista con
riguardo alla eventualità che la parte istante abbia la propria
residenza in quel comune, nel quale, altrimenti, è tenuta ad eleggere
domicilio: su questo punto ogni possibile dubbio è escluso tanto dai
lavori preparatori del nuovo codice di procedura civile, quanto dalle
disposizioni del codice precedente, da cui è derivata la formulazione
dell'art. 480, terzo comma (cfr. artt. 563 e segg. c.p.c. del 1865).
7. - Si obbietta nelle ordinanze di rinvio, - le quali riecheggiano
rilievi critici svolti dalla dottrina -, che il precetto è atto
neutro, privo per la sua natura e funzione di elementi predeterminanti
circa i beni da espropriare, e quindi circa la determinazione del luogo
e del foro dell'esecuzione. Ciò è vero: ma non ne consegue tuttavia
che la parte istante, in base al disposto dell'art. 480, terzo comma,
abbia "la facoltà di dislocare ove più gli aggrada la propria sede di
residenza o di domicilio", eludendo così le finalità volute dal
legislatore, e violando le norme inderogabili regolatrici della
competenza. Ritiene la Corte che la norma denunciata debba essere
interpretata nel significato proprio delle parole e secondo la chiara
intenzione del legislatore: il quale ha precisamente stabilito che la
parte istante debba eleggere domicilio, ove già non vi abbia
residenza, laddove "ha sede il giudice competente per la esecuzione".
Per la inosservanza di questa disposizione, lo stesso art. 480, terzo
comma, nella seconda parte, commina puntuale sanzione, disponendo che
"in mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al
giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla
parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso".
Nella ipotesi prospettata dalle ordinanze di rinvio, che il
creditore "dichiari una residenza o elegga un domicilio non aventi
nessun collegamento con il luogo ove sono i beni da espropriare, ed ove
quindi si procederà poi in concreto alla esecuzione", ritiene la Corte
che la legge assicuri ai debitore precettato un sicuro rimedio
correttivo, qualora intenda proporre opposizione prima dell'inizio
dell'esecuzione. Egli avrà, infatti, la possibilità di controllare
immediatamente con sicurezza un'eventuale violazione della competenza
per territorio, quale stabilita inderogabilmente dall'art. 26, primo
comma, c.p.c.; e quindi, in mancanza della dichiarazione di residenza o
della elezione di domicilio presso la sede del giudice competente,
(ossia del giudice di un luogo in cui sia dalla legge consentito il
pignoramento, a norma degli artt. 513, 543 e 555 c.p.c.), avrà la
facoltà di proporre opposizione - ai sensi dell'art. 615, primo comma,
come dell'art. 617, primo comma - davanti al giudice del luogo in cui
il precetto gli fu notificato, cioè di regola davanti al giudice del
luogo in cui ha la residenza o il domicilio. Ciò in base non solo
all'art. 480, terzo comma, ma anche all'espresso disposto dell'art. 27
c.p.c., che per le cause di opposizione dichiara competente il giudice
del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, terzo
comma, ossia salva precisamente la disposizione contenuta nella seconda
parte del terzo comma. Questa interpretazione dell'art. 480, terzo
comma, non contrasta con il principio ripetutamente enunciato dalla
giurisprudenza ordinaria, che quando l'esecuzione non è ancora
iniziata, non potendosi conoscere con certezza il luogo in cui si
trovano i beni che saranno sottoposti alla esecuzione stessa, la
dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio che il creditore
è tenuto a fare nel precetto serve a stabilire in via presuntiva il
luogo della minacciata esecuzione, ed è determinante al fine di
radicare definitivamente la competenza del giudice che ivi ha sede a
pronunciarsi sulle eventuali opposizioni del precettato. È infatti
appena il caso di osservare che la competenza per territorio per le
cause di opposizione all'esecuzione è sempre inderogabile (cfr. art.
28 c.p.c.), e che pertanto l'eventuale elezione di domicilio in luogo
ove non sussista la possibilità di procedere a pignoramento, mobiliare
o immobiliare, non potrebbe mai ritenersi operante a, sensi dell'art.
480, terzo comma, né comunque idonea ad attribuire al giudice di quel
luogo una competenza inderogabilmente stabilita dalla legge.
8. - Indubbiamente la legge potrebbe eliminare difficoltà o
incertezze di interpretazione e di applicazione delle norme di cui ci
si occupa. Ma le eventuali esigenze di attenta revisione dell'intera
materia, per un più preciso dettato delle singole norme e per un loro
migliore coordinamento, trascendono la questione di legittimità
costituzionale che è stata sottoposta a questa Corte, chiamata ad
accertare se la disposizione dell'art. 480, terzo comma, c.p.c. sia o
non sia conforme alla Costituzione, per contrasto con gli artt. 3 e 25,
primo comma.
Il prospettato contrasto non sussiste: in base alla norma
denunciata la parte istante "deve" dichiarare la propria residenza o
eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per
la esecuzione, giudice precostituito dalla legge con norma
inderogabile. Anche nel caso in cui l'esecuzione possa svolgersi, a
scelta della parte istante, sopra beni mobili o immobili siti in luoghi
diversi, competente sarà sempre e soltanto il giudice del luogo in cui
la legge, in base a criteri obbiettivi, permette di pignorare i beni
prescelti per l'esecuzione, e pertanto la norma in questione non
consente arbitraria sottrazione del precettato al giudice precostituito
per legge, né comporta violazione alcuna del principio di eguaglianza.
9. - La Corte ritiene opportuno ricordare che il precetto non è
atto di esecuzione, ma una mera intimazione di adempiere l'obbligo
risultante da titolo esecutivo, con l'avvertimento che in mancanza si
procederà ad esecuzione forzata. Il precettato che intenda proporre
opposizione prima dell'inizio della esecuzione, promuove dunque come
attore il relativo giudizio, mediante atto di citazione, tanto ai sensi
dell'art. 615, primo comma, quanto ai sensi dell'art 617, primo comma.
Mentre in un normale giudizio di cognizione la competenza sarebbe
quella del foro generale delle persone fisiche o giuridiche, ossia del
giudice del luogo in cui il creditore opposto ha la residenza o il
domicilio, ovvero la sede (artt. 18 e 19 c.p.c.), per questi speciali
giudizi di cognizione, che sono i giudizi di opposizione
all'esecuzione, in base al principio sancito dall'art. 27 c.p.c.
competente è il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la
disposizione dell'art. 480, terzo comma. Le due disposizioni dell'art.
480, terzo comma, corrispondono, dunque, ai principi generali
regolatori della competenza per territorio, in pieno parallelismo con
quelle contenute negli artt. 638 e 660 c.p.c. rispetto alla domanda di
ingiunzione e alla intimazione di licenza. La differenza dovuta al
fatto che possa esservi una pluralità di beni mobili o immobili
soggetti a pignoramento, siti in luoghi diversi, giustifica il regime
stabilito dall'art. 480, terzo comma, per il precetto, con l'obbligo
fatto alla parte istante di predeterminare il luogo della minacciata
esecuzione.
D'altra parte, la eventualità che il creditore, dopo aver eletto
domicilio dove abbia sede un giudice competente per l'esecuzione, possa
successivamente procedere ad atti esecutivi anche in altri luoghi, non
ha rilevanza rispetto alla dedotta questione di costituzionalità
dell'art. 480, terzo comma, dato che la decisione su un'opposizione al
precetto proposta prima dell'inizio della esecuzione avrà efficacia
generale in ordine a tutte le esecuzioni cui siasi proceduto a seguito
di quel determinato precetto.
Anche sotto questi profili risulta confermata la infondatezza della
questione sollevata dalle ordinanze elencate in epigrafe.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 480, terzo comma, del codice
di procedura civile, in relazione all'art. 27 dello stesso codice,
sollevata con le ordinanze di rimessione in riferimento agli artt. 3 e
25, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - SEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte