Art. 27 c.p.c.
Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione
[1]Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 e' competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma.
[2]Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi e' competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva