Corte costituzionale

Ordinanza n. 84/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/03/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 29 e

59, n. 6, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle

locazioni di immobili urbani"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 marzo 1980 dal Giudice conciliatore di

Bisceglie, nel procedimento civile vertente tra Gianfrancesco Amedeo

e Di Pierro Michele, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 dell'anno

1980;

2) ordinanza emessa il I aprile 1980 dal Giudice conciliatore di

Lanciano, nel procedimento civile vertente tra La Farciola Felicia ed

altra e Salerno Bruno, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1980

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187

dell'anno 1980;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che i Giudici conciliatori di Bisceglie e di Lanciano con

due ordinanze, rispettivamente del 18 marzo e del 1° aprile 1980,

hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in

relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 29 e 59

della legge 27 luglio 1978, n. 392 (locazione di immobili urbani),

nella parte in cui non prevedono il diritto di recesso del locatore

di un immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo qualora

il conduttore disponga di altro immobile idoneo alle proprie esigenze

nello stesso Comune o in quello confinante, mentre tale facoltà è

riconosciuta al locatore di un immobile destinato ad uso abitativo;

per il dubbio che tale diversità di trattamento introduca una

discriminazione arbitraria in danno dei proprietari di immobili

destinati ad uso diverso dall'abitazione;

Considerato che per l'identità delle questioni i due giudizi

devono essere riuniti;

che l'ordinanza del Giudice conciliatore di Lanciano (R.O. n.

371/1980) difetta di ogni motivazione sulla rilevanza della questione

prospettata e non contiene, peraltro, alcun cenno alla fattispecie

oggetto del giudizio principale;

che la questione sollevata con l'ordinanza del Giudice

conciliatore di Bisceglie (R.O. n. 296/1980) è irrilevante nel

procedimento a quo, in quanto, una volta che il giudice ha accolto -

come nella specie - la domanda avanzata in via subordinata dal

locatore, di rilascio dell'immobile oggetto del ricorso per

necessità (dovendolo questi destinare ad abitazione del figlio), è

venuta meno la materia stessa del contendere davanti a quel giudice,

a nulla rilevando più in quella sede l'esito della questione di

legittimità costituzionale attinente alla diversa causa petendi

azionata in via principale;

che, conseguentemente, secondo la costante giurisprudenza di

questa Corte, le predette ordinanze devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 29 e 59 della legge 27 luglio

1978, n. 392, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte