Sentenza n. 84/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 534/1995
usata come parametro
citata
- art. 2legge 238/1995
- art. 4legge 238/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 del
decreto-legge del 21 giugno 1995, n. 238 promossi con ordinanze
emesse il 28 giugno 1995 e il 27 giugno 1995 dal pretore di Verona,
ed il 28 luglio 1995 dal giudice istruttore del Tribunale di Rovigo,
rispettivamente iscritte ai nn. 541, 592 e 664 del registro ordinanze
1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40,
41 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il Giudice
relatore Renato Granata.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento civile tra la Cassa di risparmio di
Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona e la società Carlutti costruzioni
s.r.l. per il pagamento della somma di L. 36.160.453 a saldo del
conto corrente di quest'ultima, l'adito Pretore di Verona con
ordinanza del 27 giugno 1995 ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno
1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla
disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa
al medesimo processo). Tale disposizione, modificando l'art. 8 cod.
proc. civ., ha stabilito che il pretore è competente per le cause,
anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire
cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di
pace.
Il pretore rimettente dubita innanzi tutto che il decreto-legge n.
238 del 1995 sia sorretto dal requisito della straordinaria
necessità ed urgenza di cui all'art. 77, secondo comma, della
Costituzione; requisito questo che richiede situazioni oggettivamente
eccezionali, tali da porsi al di fuori della concreta possibilità di
intervento del legislatore ordinario. Nella specie la disposizione
censurata non persegue affatto la finalità di colmare vuoti
normativi di sorta o di fronteggiare una situazione di eccessivo
carico del tribunale il quale risultava anzi già opportunamente
sgravato delle controversie in materia di circolazione stradale
nonché delle controversie locative, di comodato e di affitto
d'azienda. Invece la modifica - in senso ampliativo - della
competenza per valore pretorile, quale prevista dalla disposizione
censurata, si muove nella direzione di un ulteriore sgravio del
carico giudiziale dei tribunali, al di fuori di ogni disegno organico
di revisione dei criteri di competenza verticali (nella auspicata
prospettiva del giudice unico di primo grado) e senza alcuna
previsione di razionalizzazione delle circoscrizioni
giudiziarie. Inoltre tale aumento di competenza si accompagna alla
restituzione al pretore della competenza per materia in ordine alle
cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689 nonché a quelle di opposizione alle sanzioni
amministrative irrogate ex art. 75 del testo unico approvato con
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ciò infatti consegue dall'art. 1 del
cit. decreto-legge n. 238 del 1995 che ha sottratto al giudice di
pace tale competenza, abrogando i commi terzo e quarto, numero 4,
dell'art. 7 cod. proc. civ.
Tutto ciò - secondo il giudice rimettente - è destinato a
comportare, tenendo conto comparativamente delle sopravvenienze medie
annuali presso le preture e presso i tribunali, la paralisi
dell'ufficio del pretore, essendo rimasta inalterata l'attuale pianta
organica e la distribuzione territoriale dei pretori, entrambe
fissate in relazione a competenze ampiamente minori di quelle
odierne. Sarebbe quindi violato anche l'art. 97 della Costituzione
sul buon andamento dell'amministrazione pubblica che trova
applicazione anche all'amministrazione della giustizia.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato eccependo
pregiudizialmente l'inammissibilità della questione sollevata per
intervenuta decadenza della disposizione censurata.
Nel merito l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della questione
rilevando da una parte che non esiste una riserva in favore del
Parlamento quanto ai provvedimenti che incidono sulla competenza
giurisdizionale; d'altra parte che non sussiste il lamentato
sovraccarico dell'ufficio del pretore rispetto a quello del
tribunale.
3. - Analoga questione di costituzionalità ha sollevato il
medesimo Pretore di Verona con ordinanza del 28 giugno 1995 nel
procedimento civile tra la Banca nazionale del lavoro e Bonuzzi
Giuseppe.
4. - Anche in questo secondo giudizio è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato sostenendo pregiudizialmente l'inammissibilità
della questione sollevata e nel merito la sua infondatezza.
5. - Nel corso del procedimento civile tra Roccato Giuseppina e
Anastasia Salvatore, avente ad oggetto il risarcimento del danno
subito dall'attrice a seguito di incidente stradale provocato dal
convenuto, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Rovigo,
sciogliendo la riserva in ordine ad una richiesta di provvisionale ex
art. 24 della legge n. 990 del 1969, ha da una parte accolto tale
richiesta, e dall'altra - avendo le parti in sede di udienza di prima
comparizione domandato la concessione del termine di cui all'art. 180
cod. proc. civ. per il deposito di memorie e documenti - ha
sollevato (con ordinanza del 28 luglio 1995) questione incidentale di
legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 21 giugno
1995, n.238, modificativo dell'art. 180 cit.
In particolare il giudice rimettente ritiene insussistenti i
presupposti di urgenza e necessità richiesti dall'art. 77 della
Costituzione per la decretazione d'urgenza. Il considerevole lasso di
tempo tra l'approvazione della riforma del processo civile (legge 26
novembre 1990, n. 353) e la sua entrata in vigore esclude - secondo
il giudice rimettente - l'impellenza di provvedere ulteriormente per
riformare norme (quale quella censurata) non ancora, quasi del tutto,
applicate e non giustifica quindi il ricorso alla decretazione
d'urgenza.
Inoltre l'art. 180 cod. proc. civ. novellato si pone anche in
contrasto con l'art. 97 della Costituzione apparendo al giudice
rimettente del tutto contrario al principio di buona amministrazione
giudiziaria prevedere da una parte il frazionamento del processo, in
luogo della sua tendenziale concentrazione, e dall'altro rinviare la
prima udienza di trattazione senza che alla prima udienza di
comparizione possa svolgersi alcuna attività istruttoria.
6. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione
di costituzionalità. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 97
della Costituzione - dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n.
238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina
transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al
medesimo processo), nella parte in cui, modificando l'art. 8 cod.
proc. civ., prevede che il pretore è competente per le cause, anche
se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire
cinquantamilioni, in quanto non siano di competenza del giudice di
pace; si sospetta - da parte del giudice rimettente - la violazione:
a) dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione perché il
cit. decreto-legge n. 238 del 1995 non è sorretto dal requisito
della straordinaria necessità ed urgenza;
b) dell'art. 97 della Costituzione perché non è assicurato il
buon andamento dell'amministrazione della giustizia in quanto
l'aumento della competenza per valore rischia di comportare la
paralisi dell'ufficio del pretore, essendo rimasta inalterata
l'attuale pianta organica e la distribuzione territoriale dei
pretori, entrambe fissate in relazione a competenze molto minori di
quelle odierne.
Altra censura di incostituzionalità - in riferimento ancora agli
artt. 77, secondo comma, e 97 della Costituzione - ha investito
l'art. 4 del medesimo decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, nella
parte in cui prevede una prima udienza di comparizione, distinta
dalla successiva prima udienza di trattazione, in cui il giudice non
può compiere alcuna attività processuale che non sia quella di
verificare la correttezza del contraddittorio; si sospetta - da parte
del giudice rimettente - la violazione:
a) dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione perché il
cit. decreto-legge n. 238 del 1995 non è sorretto dal requisito
della straordinaria necessità ed urgenza;
b) dell'art. 97 della Costituzione perché non è assicurato il
buon andamento dell'amministrazione della giustizia in quanto, in
contrasto con il principio di economia processuale, non è consentito
al giudice il compimento di ulteriori attività processuali.
2. - Preliminarmente i tre giudizi incidentali vanno riuniti per
connessione oggettiva delle questioni sollevate.
Inoltre in via pregiudiziale deve affermarsi in particolare la
legittimazione del giudice istruttore a sollevare la questione di
costituzionalità dell'art. 4 cit. trattandosi di una disposizione di
cui egli deve fare diretta applicazione per adottare provvedimenti di
sua competenza, quale è quello di fissazione della prima udienza di
trattazione (cfr. ex plurimis ordinanza n. 436 del 1994).
3. - Va poi esamimata in via ulteriormente pregiudiziale
l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato secondo cui tutte
le questioni di costituzionalità, come sopra formulate, sarebbero
inammissibili atteso che il decreto-legge contenente le due
disposizioni censurate (decreto-legge n. 238 del 1995) non è stato
convertito in legge, ancorché i suoi effetti siano stati fatti salvi
dall'art. 1, secondo comma, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre
1995, n. 432, che, reiterando quello decaduto, reca peraltro
disposizioni di contenuto normativo identico a quello delle
disposizioni censurate.
In effetti non può dubitarsi che tali due disposizioni censurate
abbiano sin dall'inizio perso efficacia ex art. 77, terzo comma,
della Costituzione in ragione della mancata conversione in legge del
decreto-legge n. 238 del 1995, che le conteneva; tuttavia il secondo
comma dell'art. 1 della medesima legge n.534 del 1995 ha previsto
(con una tipica clausola di salvezza) che restano validi gli atti ed
i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed
i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 aprile
1995, n.121, 21 giugno 1995, n. 238 e 9 agosto 1995, n. 347. E
questa Corte ha già affermato, in generale (sentenza n. 243 del
1985), che "traverso la tecnica della sanatoria" "il terzo comma
dell'art. 77 della Costituzione abilita il legislatore a dettare una
regolamentazioneretroattiva dei rapporti," senza porre "altri limiti
se non quelli rappresentati dal rispetto delle altre norme e principi
costituzionali". Nel caso particolare, poi, in cui il contenuto
precettivo (id est la norma) espresso dalla disposizione decaduta sia
riprodotto in uno o più decreti-legge successivi, l'ultimo dei quali
convertito (così come nella specie), tale clausola di salvezza ha la
funzione (ispirata alla esigenza di certezza dei rapporti giuridici)
di ripristinare - secondo un'opzione che è rimessa alla valutazione
discrezionale del Parlamento - un continuum normativo facendo
risalire nel tempo la nuova disciplina alla originaria disposizione
decaduta e consolidandola negli effetti, così da assicurare la
permanenza dei medesimi senza soluzione di continuità.
Da una parte, quindi, resta salvo, nel giudizio pendente innanzi al
Pretore di Verona, l'effetto di radicare la (più elevata) competenza
per valore del pretore adito quale fissata dall'art. 2 del
decreto-legge n. 238 del 1995, modificativo dell'art. 8 cod. proc.
civ.; sicché, pur essendo l'art. 2 decaduto, il giudice rimettente
deve tener conto del suo contenuto precettivo in forza della
disposizione di salvezza, della quale egli deve fare applicazione.
Analogamente, d'altra parte, nel giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Rovigo, la norma espressa dalla disposizione censurata
è stata fatta salva nei suoi effetti dalla medesima clausola di
salvezza dettata con il secondo comma dell'art. 1 della legge di
conversione.
4. - Si pone quindi la questione di principio se la censura rivolta
nei confronti di una disposizione che esprima una determinata norma
possa riferirsi alla medesima norma riprodotta in una diversa e
successiva disposizione, identica nel nucleo precettivo essenziale o
addirittura, come nella specie, nella sua stessa formulazione
letterale.
4.1. - La valorizzazione della perdurante identità della norma pur
nel mutamento della disposizione per jus superveniens già si
rinviene nella giurisprudenza della Corte.
La quale ha, in primo luogo, implicitamente mostrato di ritenere
ipotizzabile il trasferimento (nel senso che sarà precisato infra)
da uno ad altro atto normativo della censura proposta contro la
identica norma dettata nell'uno e nell'altro, quando nei tempi più
recenti - pronunciando su questioni proposte nei confronti di
decreti-legge non convertiti - ha abbandonato la perentoria
enunciazione di principio, propria della sua giurisprudenza
precedente (da ultimo affermata nelle ordinanze nn. 171, 172, 173 e
174 del 1995) ed ha valorizzato significative precisazioni di specie.
Così, nell'adottare decisioni di manifesta inammissibilità, ha
espressamente messo in evidenza la circostanza che la disciplina
dettata dal decreto-legge censurato risultava modificata ad opera di
un successivo decreto-legge reiterato (ordinanze nn. 179, 176, 175 e
165 del 1995) ovvero, nell'adottare decisioni di restituzione atti,
ha sottolineato, a seconda dei casi, che era mutata la disciplina nel
successivo decreto-legge convertito (ordinanze nn. 535, 403 e 272 del
1995) o nel decreto-legge reiterato al momento vigente ma non ancora
convertito (ordinanze nn. 518, 279 e 243 del 1995), con ciò
lasciando intendere - come la dottrina ha avvertito - che appunto la
diversità del contenuto precettivo concorreva a costituire la ratio
decidendi delle pronunce così adottate.
Ma soprattutto è da ricordare che in non poche occasioni la Corte
ha, nel concreto, "trasferito" di fatto la sua valutazione da uno ad
altro atto normativo in ordine alla stessa norma già contenuta nel
primo e riprodotta nel secondo.
A parte le pronunce nelle quali - riguardo ad ordinanze di
rimessione che, pur lasciando chiaramente intendere quale norma si
volesse censurare, tuttavia individuavano erroneamente la
disposizione denunciata - si è ritenuto di dover affrontare
egualmente la questione con riferimento all'atto effettivamente
contenente quella norma (cfr. ex plurimis sentenza n. 188 del 1994),
casi nei quali è dato ravvisare, sottesa all'aspetto più
appariscente di una mera operazione interpretativa dell'ordinanza di
rimessione, anche la implicita valorizzazione della norma come vero
oggetto del giudizio, non di rado, invero, la Corte ha in concreto
tenuto conto della disciplina normativa, già espressa in una
disposizione non più in vigore, sull'esplicito rilievo che quella
disciplina continuava ad essere operante nell'ordinamento perché
riprodotta in altro atto normativo.
Così nel caso di abrogazione della disposizione impugnata in sede
di giudizio incidentale, il cui contenuto precettivo era stato però
riformulato in altra disposizione sostitutiva della prima, la Corte
ha ritenuto di dover procedere all'esame di merito della censura.
In particolare la Corte nella sentenza n. 482 del 1995, nel rilevare
che la disposizione censurata era stata sostituita da altra, osserva
che "permane, tuttavia, la stessa disciplina sostanziale ..."; in
senso conforme è anche l'ulteriore pronuncia di poco precedente
(sentenza n. 446 del 1995) con cui la Corte ha ritenuto che
l'abrogazione della disposizione censurata e la riformulazione del
contenuto precettivo in altra disposizione non comporta la
restituzione degli atti al giudice rimettente, ma la censura va
esaminata nel merito. Analogamente in altro giudizio la Corte
(sentenza n. 482 del 1991) - nel rilevare che la disposizione
impugnata è stata abrogata, ma che nel contempo il medesimo
contenuto precettivo è stato riformulato in altra disposizione che
sostituisce la disposizione censurata - afferma che ciò consente di
esaminare le censure nel merito, pur se formalmente proposte nei
confronti della disposizione sostituita.
Così di fronte alla intervenuta decadenza del decreto-legge
invocato dal giudice a quo come tertium comparationis, la Corte -
ancora - ha ritenuto di dover apprezzare il contenuto precettivo di
quella disposizione quando la norma interposta sia "indiscutibilmente
presente nell'ordinamento" in quanto riprodotta nel successivo
decreto-legge di reiterazione del precedente (sentenza n.429 del
1993). Particolarmente significativa, rispetto alla specie, si
appalesa poi la circostanza che proprio nella ipotesi in cui,
successivamente alla decadenza del decreto-legge per mancata
conversione, intervenga una disposizione che ne faccia salvi gli
effetti, egualmente la Corte ha ritenuto che il richiamo - contenuto
in un ricorso per conflitto di attribuzione - alla disciplina
prevista dalla prima disposizione vigente al momento della adozione
dell'atto oggetto del conflitto conserva efficacia proprio in forza
della clausola di salvezza stabilita dalla seconda disposizione
(sentenza n. 40 del 1994).
4.2.1. - La Corte ritiene che la linea di tendenza emergente dalle
citate pronunce dimostri come non sia essenziale alla attività della
Corte, per rendere operante la sua funzione di garanzia, la identità
formale tra la disposizione denunciata e quella successiva con
riferimento alla quale viene resa la pronuncia di merito, ove
invariata rimanga la norma dall'una e dall'altra espressa.
In generale la disposizione - della cui esatta identificazione, al
momento dell'ordinanza di rimessione, è onerato il giudice
rimettente (sentenza n.176 del 1972), non potendo egli limitarsi a
denunciare un principio (sentenza n.188 del 1995) - costituisce il
necessario veicolo di accesso della norma al giudizio della Corte,
che si svolge sulla norma quale oggetto del raffronto con il
contenuto precettivo del parametro costituzionale, e rappresenta poi
parimenti il tramite di ritrasferimento nell'ordinamento della
valutazione così operata, a seguito di tale raffronto, dalla Corte
medesima, la quale quindi giudica su norme, ma pronuncia su
disposizioni. Si disvela così, in tal caso, la funzione servente e
strumentale della disposizione rispetto alla norma, sicché è la
immutata persistenza di quest'ultima nell'ordinamento ad assicurare
la perdurante ammissibilità del giudizio di costituzionalità sotto
il profilo dell'inalterata sussistenza del suo oggetto (che
costituisce altresì, sotto questo aspetto, ragione della sua
persistente rilevanza), mentre l'eventuale successione di una
disposizione ad altra rileva soltanto al fine di riversare
correttamente l'esito del sindacato di costituzionalità
nell'ordinamento. Sicché solo in senso figurato può dirsi
"trasferita" la questione di costituzionalità, che viceversa rimane
ancorata all'oggetto identificato nell'atto introduttivo del
giudizio.
4.2.2. - Il giudizio di costituzionalità - così essendo
strutturato il suo oggetto - risulta in tal modo assistito da un
favor per la sua effettività e tempestività, che viceversa
sarebbero in una qualche misura frustrate quando invece si ritenesse
necessaria - di fronte a vicende come quella in esame - la
riproposizione delle medesime censure nei confronti della medesima
norma provvedendosi a denunziare ex novo la sopravvenuta, diversa
disposizione che la contiene, inalterata nella sua portata
precettiva; favor non dissimile da quello che ha ispirato la
giurisprudenza che ritiene possibile il trasferimento del quesito
referendario dalla disposizione abrogata, oggetto del quesito stesso,
a quella successivamente introdotta di contenuto sostanzialmente
analogo (sentenza n.68 del 1978). Il principio dell'economia dei
giudizi nel processo costituzionale - che tra l'altro costituisce
anche la ragione giustificatrice della ammissibilità di censure
plurime, una subordinata all'altra (sentenza n. 188 del 1995) -
sottende il valore fondamentale della effettività e della pienezza
del controllo demandato alla Corte, controllo tanto più efficace
quanto più tempestivo.
4.2.3. - In conclusione deve affermarsi in linea di principio che
la norma contenuta in un atto avente forza di legge vigente al
momento in cui l'esistenza nell'ordinamento della norma stessa è
rilevante ai fini di una utile investitura della Corte, ma non più
in vigore nel momento in cui essa rende la sua pronunzia, continua ad
essere oggetto dello scrutinio alla Corte stessa demandato quando
quella medesima norma permanga tuttora nell'ordinamento - con
riferimento allo stesso spazio temporale rilevante per il giudizio -
perché riprodotta, nella sua espressione testuale o comunque nella
sua identità precettiva essenziale, da altra disposizione
successiva, alla quale dunque dovrà riferirsi la pronunzia.
4.3. - Nella specie si ha che la norma, introdotta dalla prima
disposizione censurata e costituita dalla nuova regola della
competenza per valore del pretore, individuata al momento della
proposizione del giudizio, permane inalterata nell'ordinamento (e
deve essere applicata dal giudice a quo), perché il secondo comma
dell'art. 1 della legge n. 534 del 1995 fa salvi gli effetti della
disposizione decaduta, quali prodottisi nel periodo della sua
precaria vigenza.
Analogamente e per la stessa ragione permane la norma introdotta
dalla seconda disposizione censurata e costituita dal precetto che
impone al giudice istruttore in sede e all'esito della prima udienza
di comparizione di fissare la prima udienza di trattazione,
concedendo termine al convenuto per proporre le eccezioni processuali
e di merito che non siano rilevabili d'ufficio ed astenendosi dal
compiere atti istruttori.
Il fatto che entrambe le disposizioni siano state reiterate prima
nel decreto-legge n. 347 del 1995 e poi nel decreto-legge n. 432 del
1995, convertito in legge n. 534 del 1995, non muta la direzione del
trasferimento della questione di costituzionalità, direzione che è
univocamente orientata dalle disposizioni originariamente censurate
in quanto queste sono state utilizzate per dare corpo e contenuto
alle disposizioni di salvezza recate dalla legge di conversione; sono
quindi queste ultime che conservano nell'ordinamento (con riferimento
ratione temporis ai rapporti sorti nella vigenza del decreto-legge
decaduto) quelle stesse norme espresse dalle disposizioni censurate
attraverso una tecnica sotto il profilo effettuale non del tutto
dissimile da quella della conversione in legge, per la quale questa
Corte ha già affermato il trasferimento della questione
originariamente sollevata in riferimento alle disposizioni del
decreto-legge (sentenze nn. 1033 e 742 del 1988; n. 70 del 1987).
Le questioni di costituzionalità proposte nei confronti degli
artt. 2 e 4 del decreto-legge n. 238 del 1995 vanno quindi esaminate
nel merito in riferimento alla disposizione dell'art. 1, secondo
comma, della legge n. 534 del 1995 che ne fa salvi gli effetti.
5. - Comune alle due questioni è l'invocazione del parametro
costituito dal terzo comma dell'art. 77 della Costituzione sotto il
profilo che entrambe le norme (quella sulla competenza pretorile e
quella sulla prima udienza di comparizione) sarebbero state adottate
pur mancando il requisito della straordinaria urgenza e necessità.
Sotto tale profilo entrambe le questioni sono infondate, perché il
parametro non è pertinente. Il requisito della necessità ed urgenza
va apprezzato con riferimento al singolo decreto-legge, e la censura
relativa - a differenza dal caso della conversione (sentenze nn. 29 e
165 del 1995), di cui la sanatoria non costituisce idoneo
equipollente (ordinanza n. 1119 del 1988) - non è riferibile alla
disposizione di sanatoria, che si limita a fare salvi gli effetti del
decreto-legge stesso. Ed infatti il presupposto di quest'ultima è
costituito unicamente dalla circostanza di fatto della mancata
conversione di un decreto-legge, formalmente identificabile come
tale, e non anche dalla sussistenza del requisito della necessità e
dell'urgenza, il quale, pur essendo presupposto del decreto-legge
stesso, non rileva più dopo la sua decadenza, atteso che in tal caso
la forza di legge che assiste la norma che disciplina, ora per
allora, i rapporti altrimenti regolati dalla disposizione del
decreto-legge, deriva unicamente dalla legge di sanatoria. Né rileva
il fatto che quest'ultima sia contenuta in una legge di conversione
di altro decreto-legge, anziché in un'altra legge, atteso che, da un
lato, il terzo comma dell'art. 77 della Costituzione non pone alcuna
riserva in proposito, e che, dall'altro, l'eventuale sindacato di
costituzionalità per mancanza del requisito della necessità e
dell'urgenza, che questa Corte (sentenza n. 161 del 1995 cit.) ha
limitato alla ipotesi della "evidente mancanza" di tale requisito,
riguarda unicamente quella parte della legge di conversione che
ratifica l'esercizio del potere legislativo ad opera del Governo.
6 - Parimenti infondate sono le questioni di costituzionalità
delle norme censurate con riferimento all'art. 97 della Costituzione.
Da una parte, anche sotto questo profilo, viene evocato un
parametro non pertinente alla disciplina della competenza (propria
del pretore). Infatti questa Corte (ex plurimis, cfr. ordinanza n.
257 del 1995) ha più volte affermato che il "principio del buon
andamento della pubblica amministrazione, pur potendo riferirsi anche
agli organi dell'amministrazione della giustizia, attiene
esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici
giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo,
mentre è del tutto estraneo alla materia dell'esercizio della
funzione giurisdizionale nel suo complesso (...) e quindi ai criteri
di ripartizione delle competenze tra organi giudiziari".
Né, per altro verso, il medesimo parametro è pertinente alla
disciplina della prima udienza di comparizione che attiene
interamente alla regolamentazione del processo; non senza considerare
che la distinzione tra la prima udienza di comparizione e la prima
udienza di trattazione è funzionale alla disciplina delle eccezioni
processuali e di merito che il convenuto può proporre (dopo l'una e
prima dell'altra) nel termine perentorio assegnato dal giudice,
termine non inferiore a venti giorni prima di tale udienza di
trattazione.
Comunque, nell'uno e nell'altro caso si è nell'area di un'ampia
discrezionalità del legislatore non irragionevolmente esercitata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge
20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti
sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26
novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in
cui prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base degli artt. 2 e 4 del decreto-legge 21 giugno 1995, n.
238, sollevate, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 97
della Costituzione, rispettivamente, dal Pretore di Verona e dal
Giudice istruttore presso il Tribunale di Rovigo con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte