Sentenza n. 84/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 93 d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570 (testo unico della legge per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali), promossi con
le ordinanze emesse l'8 gennaio 1996 dal pretore di Modica, il 19
febbraio 1996, il 16 febbraio 1996 (n. 4 ordinanze), il 19 febbraio
1996, il 16 febbraio 1996, il 19 febbraio 1996 (n. 2 ordinanze), il
16 febbraio 1996 (n. 2 ordinanze), il 19 febbraio 1996 ed il 16
febbraio 1996 (n. 2 ordinanze) dal giudice per le indagini
preliminari presso la pretura di Udine, rispettivamente iscritte ai
nn. 251, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562,
563 e 564 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nelle Gazzette
Ufficiali della Repubblica nn. 12 e 25, prima serie speciale,
dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice
relatore Valerio Onida.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto penale di
condanna per il reato di cui all'art. 93 del d.P.R. 16 maggio 1960,
n. 570 (testo unico della legge per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali), emesso a carico di una
elettrice per aver sottoscritto due diverse presentazioni di
candidatura per le elezioni del consiglio della provincia regionale
di Ragusa, il pretore di Modica, con ordinanza emessa l'8 gennaio
1996 e pervenuta a questa Corte il 26 febbraio 1996 (r.o. n. 251 del
1996) ha sollevato questione di legittimità costituzionale del
predetto art. 93 del testo unico n. 570 del 1960 in relazione agli
artt. 3 e 27 della Costituzione.
La disposizione denunciata punisce con la reclusione fino a due
anni e con la multa fino a lire 100.000 "chiunque, essendo privato o
sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome
altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si
presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi
sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura
o dà il voto in più sezioni elettorali".
Il giudice remittente osserva che tale disposizione, la quale
prevede la stessa pena in relazione a diverse ipotesi criminose,
appare sospetta di incostituzionalità sotto vari profili. In primo
luogo sotto il profilo della irragionevolezza, laddove essa commina
la stessa pena per ipotesi di diversa gravità e per condotte di
diverso disvalore, in particolare condotte che presuppongono
necessariamente "un'attività dolosa", come la sottoscrizione o il
voto con assunzione di nome altrui (peraltro punita con pena meno
severa di quella prevista dal codice penale per la falsa attestazione
a pubblico ufficiale sulla propria identità) o il voto in più
sezioni, e condotte che non presupporrebbero necessariamente il dolo,
come la plurima sottoscrizione di candidature, che sarebbe spesso la
conseguenza "di colposa negligenza o di sconoscenza del divieto".
Tanto più macroscopica sarebbe la differenza fra l'ipotesi in
questione e quella di sottoscrizione con nome altrui di dichiarazione
di presentazione di candidatura, equiparandosi la sottoscrizione non
viziata di falsità a quella falsa.
In secondo luogo, secondo il remittente, la norma denunciata
sarebbe irragionevole e realizzerebbe una ingiustificata disparità
di trattamento rispetto a quanto previsto per l'identica condotta di
sottoscrizione plurima di candidature dall'art. 106 della legge
elettorale politica (d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, approvazione del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati), che prevede una pena di gran lunga più lieve
(reclusione fino a tre mesi o multa sino a lire 2.000.000). Tale
diversità di trattamento non sarebbe giustificabile nemmeno sotto il
profilo delle differenti realtà rappresentate dalle elezioni
amministrative e da quelle politiche, perché, se così fosse,
risulterebbe incongruo il trattamento penale più grave riservato
invece, in occasione delle elezioni politiche, al caso di chi si
presenta a dare il voto assumendo il nome altrui (art. 103, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957).
In ogni caso, secondo il remittente, la giustificazione data in
passato alla maggiore severità della norma impugnata rispetto a
quella che punisce la plurima sottoscrizione in occasione delle
elezioni politiche, e cioè il più limitato ambito territoriale dei
collegi amministrativi e la conseguente maggiore animosità della
competizione, non varrebbe più oggi, dopo l'introduzione del sistema
elettorale maggioritario che prevede nelle elezioni politiche collegi
più ristretti e sostanzialmente coincidenti con quelli previsti per
le elezioni amministrative.
La rilevanza della questione, secondo il remittente, sarebbe
evidente, dipendendo la decisione di applicazione della pena
dall'inesistenza dei vizi di costituzionalità denunciati.
2. - Richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna a
carico di una elettrice imputata di aver sottoscritto due liste di
candidati alle elezioni del consiglio comunale di Udine, il giudice
per le indagini preliminari presso la pretura di Udine, con ordinanza
emessa il 19 febbraio 1996, pervenuta a questa Corte il 20 maggio
1996 (r.o. n. 551 del 1996), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo
comma, della Costituzione, del medesimo art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.
Ad avviso dell'autorità remittente, il sistema sanzionatorio
penale in materia elettorale sarebbe affetto da profonda incoerenza,
in quanto la sottoscrizione plurima di dichiarazioni di presentazione
di candidature sarebbe punita con una pena minima di quindici giorni
di reclusione e di lire 10.000 di multa nelle elezioni comunali; con
una pena minima di sole lire 10.000 di multa nelle elezioni
politiche, e addirittura non sarebbe punita nelle elezioni
provinciali. Ciò sarebbe in contrasto con il canone della
ragionevolezza, e si tradurrebbe in arbitraria e ingiustificata
disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 della
Costituzione, nonché in vanificazione del fine rieducativo della
pena, in violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Coerenza vorrebbe che vi fosse un regime unitario, o, addirittura, la
maggiore importanza delle elezioni politiche potrebbe semmai
comportare una maggiore severità per le violazioni commesse in
occasione di queste ultime.
Il giudice a quo ricorda che la stessa questione di
costituzionalità fu dichiarata non fondata in passato con la
sentenza n. 45 del 1967 di questa Corte, poi confermata da alcune
ordinanze: ma ripropone la questione sia in relazione all'assenza di
sanzioni che vi sarebbe per la medesima condotta in occasione delle
elezioni provinciali, sia in considerazione delle riforme introdotte
nelle più recenti leggi elettorali, che avrebbero praticamente
equiparato tra loro le dichiarazioni di presentazione delle
candidature in occasione delle varie elezioni, senza però incidere
minimamente sulla qualità e quantità delle sanzioni penali
rispettivamente previste in relazione ad esse. L'attuale condizione
di squilibrio e di disparità di trattamento non avrebbe una chiara
giustificazione; e lederebbe il principio costituzionale di
eguaglianza, per la sua irragionevolezza e per la sproporzione tra la
pena prevista e il disvalore del fatto illecito, nonché il principio
di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, per la
previsione di una pena manifestamente eccessiva rispetto al disvalore
dell'illecito, che determinerebbe la vanificazione del fine
rieducativo costituzionalmente imposto alla pena.
In punto di rilevanza, il remittente osserva che dalla discussa
legittimità della norma impugnata dipendono le scelte procedimentali
cui egli è chiamato, cioè l'emissione del decreto di condanna
ovvero la declaratoria che il fatto non è previsto dalla legge come
reato.
3. - La medesima autorità di cui al punto 2, nel corso di analoghi
giudizi, ha sollevato, con tredici ordinanze emesse il 16 febbraio
1996, pervenute a questa Corte il 20 maggio 1996 (r.o. nn. 552, 553,
554, 555, 557, 560, 561, 563 e 564), e il 19 febbraio 1996, pervenute
a questa Corte anch'esse il 20 maggio 1996 (r.o. nn. 556, 558, 559 e
562 del 1996), identica questione, svolgendo considerazioni del
medesimo tenore. Considerato in diritto
1. - Tutte le ordinanze sollevano la medesima questione, sia pure
sotto profili solo in parte coincidenti, onde i relativi giudizi
possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La questione sollevata dal pretore di Modica è inammissibile
per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Il remittente è investito di un procedimento relativo ad una
ipotesi di sottoscrizione, da parte di un elettore, della
presentazione di più liste di candidati per le elezioni del
consiglio della provincia regionale di Ragusa, ipotesi che egli
riconduce alla fattispecie sanzionata dall'art. 93 del d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570. Ma le elezioni provinciali in Sicilia non sono
disciplinate da tale decreto, che riguarda la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali, con esclusione dei comuni delle
regioni ad autonomia speciale, ove l'ordinamento comunale è oggetto
di una competenza legislativa regionale (come è il caso della
Sicilia, ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello statuto speciale),
bensì dalla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14. Ora, tale legge
regionale contiene all'art. 11, secondo comma, come ricorda il
remittente, solo il precetto secondo cui nessun elettore può
sottoscrivere più di una lista di candidati; e il giudice a quo non
chiarisce a quale titolo e in base a quale ricostruzione del sistema
egli ritiene applicabile alla specie la disposizione penale contenuta
nella legge statale sulle elezioni comunali, della cui legittimità
costituzionale egli dubita. In assenza di qualsiasi motivazione in
proposito, e poiché la valutazione della rilevanza spetta al giudice
a quo, salvo il controllo "esterno" di questa Corte, la questione
sollevata non può essere ritenuta ammissibile.
3. - È ammissibile invece la questione sollevata con le ordinanze
del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine,
pronunciate nel corso di procedimenti relativi a fattispecie di
plurima sottoscrizione di liste di candidati alla elezione del
consiglio comunale di Udine: con esse si censura, sotto più profili,
l'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.570 del
1960, in quanto sanziona con la pena della reclusione fino a due anni
e della multa fino a lire 100.000 - ovvero fino a lire 4.000.000, se
si ritenga applicabile anche l'aumento disposto dall'art. 3 della
legge 12 luglio 1961, n. 603 - il comportamento di chi "sottoscrive
più di una dichiarazione di presentazione di candidatura". In primo
luogo si denuncia la incoerenza del sistema normativo, che
prevederebbe per lo stesso comportamento - sottoscrizione di più
liste di candidati - una pena più severa nel caso di elezioni
comunali, una meno severa nel caso delle elezioni politiche, e
addirittura nessuna pena nel caso delle elezioni provinciali, in tal
modo realizzando una disparità di trattamento ingiustificata e
violando i canoni della ragionevolezza e della proporzionalità della
pena rispetto al disvalore del fatto illecito commesso. In secondo
luogo si lamenta la violazione dell'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, in quanto la sanzione prevista sarebbe manifestamente
eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito e determinerebbe
perciò la vanificazione del fine rieducativo della pena
costituzionalmente imposto.
4. - La questione è infondata sotto tutti i profili denunciati.
Alla conclusione di infondatezza si deve in primo luogo giungere
con riguardo alla pretesa sproporzione fra disvalore dell'illecito e
sanzione comminata. La valutazione di adeguatezza delle sanzioni
penali in relazione alla gravità dell'illecito spetta infatti alla
discrezionalità del legislatore, col limite della non
irragionevolezza (cfr., ex plurimis, sentenze n. 25 del 1994 e n. 333
del 1992; ordinanza n. 220 del 1996): nella specie, la norma
impugnata commina pene, detentiva e pecuniaria, determinate solo nel
massimo e non nel minimo, e dunque consente che i fatti di minore
gravità siano puniti in concreto con l'applicazione di pene che
possono non superare l'entità minima stabilita in via generale dagli
artt. 23 e 24 del codice penale. Non può pertanto dirsi che il
trattamento sanzionatorio riservato alla condotta considerata appaia
di per sé manifestamente irragionevole.
5. - Per la stessa ragione, non può ritenersi contraddetto il fine
rieducativo della pena, imposto dall'art. 27, terzo comma, della
Costituzione, da una sanzione determinata solo nel massimo, e quindi
irrogabile in concreto entro il limite inferiore corrispondente ai
minimi stabiliti in via generale per ciascuna specie di pena.
6. - Più delicati sono i profili attinenti alla denunciata
disparità di trattamento rispetto alle medesime condotte -
sottoscrizione di più dichiarazioni di presentazione di candidature
- tenute in occasione di altre elezioni, e precisamente, da un lato,
delle elezioni provinciali, dall'altro lato, delle elezioni
politiche.
Per quanto riguarda il primo aspetto, anche a voler accettare la
premessa interpretativa del giudice a quo, secondo cui il divieto non
sarebbe in questo caso assistito da alcuna previsione di sanzioni
penali - nonostante il rinvio alla disciplina dettata per le elezioni
dei consigli comunali, in quanto compatibile, contenuto nell'art. 8,
secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122 (con tecnica non
dissimile da quella impiegata dalla legge sull'elezione del Senato,
che rinvia per quanto in essa non disposto alle norme stabilite per
la elezione della Camera dei deputati, in quanto compatibili: cfr.
art. 27 del d.P.R. 20 dicembre 1993, n. 533) -, deve osservarsi che
l'ipotetica assenza di norme penali, applicabili in occasione delle
elezioni provinciali, volte a sanzionare detto comportamento, mai
potrebbe essere invocata per far cadere le previsioni sanzionatorie
contenute nelle altre leggi elettorali, e così nell'art. 93 del
testo unico n. 570 del 1960. Infatti, il principio costituzionale di
eguaglianza non potrebbe essere invocato per estendere una eccezione,
in verità anomala, in un quadro normativo caratterizzato
tradizionalmente dall'opposto principio della punibilità di condotte
considerate dal legislatore, non irragionevolmente, lesive del bene
costituzionalmente protetto della genuinità delle competizioni
elettorali, compromessa dall'uso indebito delle facoltà connesse al
diritto di elettorato attivo.
7. - Resta il profilo relativo alla disparità di trattamento
sanzionatorio della medesima condotta in occasione, rispettivamente,
delle elezioni comunali e di quelle politiche. In proposito è
opportuna una premessa sui caratteri del sistema sanzionatorio
vigente in materia elettorale.
I reati elettorali, in base ad una tradizione legislativa assai
risalente, non costituiscono fattispecie disciplinate in generale e
applicabili a qualunque tipo di consultazione, ma vengono invece
previsti e delineati da norme specifiche che accedono, nell'ambito di
ciascun corpo legislativo, alla disciplina delle diverse specie di
elezioni. In particolare, per quanto riguarda le elezioni dei
consigli comunali, già il d.lgs.lgt. 7 gennaio 1946, n. 1, conteneva
un capo IV del titolo II dedicato alle disposizioni penali
(riprendendo in buona parte la corrispondente legge in vigore nel
periodo prefascista: cfr. il capo IV del titolo III del testo unico
della legge comunale e provinciale dettato con r.d. 4 febbraio 1915,
n. 148): in tale ambito si collocava l'art. 78, primo comma, di
tenore esattamente corrispondente alla disposizione qui denunciata,
in seguito riprodotto senza variazioni nell'art. 86 del testo unico
approvato con d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, e successivamente
nell'art. 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 570 del 1960. A sua volta il testo unico delle
leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con d.P.R.
5 febbraio 1948, n. 26 - in gran parte, come è noto, riproduttivo
del d.lgs.lgt. 10 marzo 1946, n. 74, sulla elezione della Assemblea
costituente: il quale a sua volta riprendeva largamente, in questo
campo, le leggi del periodo prefascista -, conteneva nel titolo VI le
disposizioni penali poi trasfuse nel titolo VII del testo unico
approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, titolo rimasto in larga
parte invariato anche dopo la riforma recata dalla legge 4 agosto
1993, n. 277. In questo ambito, una disposizione esattamente
corrispondente a quella dell'art. 106 del testo unico in vigore,
invocata dal giudice a quo come tertium comparationis, si ritrovava
già nell'art. 16, quinto comma, del decreto legislativo
luogotenenziale n. 74 del 1946 (e vedi prima ancora, ad esempio,
l'art. 66, comma secondo, del testo unico approvato con r.d. 26
giugno 1913, n. 821), e poi, inserita nel titolo dedicato alle norme
penali, nell'art. 80 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 26 del 1948.
La comparazione fra i due gruppi di testi mostra come il
legislatore abbia seguito tecniche diverse, per quanto attiene alla
disciplina sanzionatoria penale, riguardo alle elezioni
amministrative e, rispettivamente, a quelle politiche. Nella
normativa relativa a queste ultime si configurava in origine una
fattispecie di illecito (punita con la reclusione fino a due anni e
con la multa fino a lire 20.000) comprensiva di vari comportamenti
estrinsecantisi nell'esercizio indebito dei diritti di elettorato
attivo (presentazione al voto di chi non è titolare del diritto
elettorale, o assumendo nome altrui, esercizio del voto in più
sezioni elettorali, voto espresso in difformità dall'indicazione
ricevuta da parte di colui che voti per un elettore fisicamente
impedito: cfr. art. 76, primo comma, decreto legislativo
luogotenenziale n.74 del 1946; art. 77, primo comma, testo unico n.
26 del 1948). A parte veniva invece considerata e punita (con pena
della reclusione fino a tre mesi o della multa fino a lire 10.000)
l'ipotesi della sottoscrizione di più di una lista di candidati
(art. 16, quinto comma, decreto legislativo luogotenenziale n. 74 del
1946; art. 80 testo unico n. 26 del 1948).
Nel testo unico n. 361 del 1957 si configuravano diverse specifiche
fattispecie, corrispondenti ai diversi comportamenti prima descritti,
graduandosene la gravità: e così prevedendosi la pena della
reclusione fino a due anni e della multa fino a lire 20.000 per chi
si presenti a dare il voto essendo privo del relativo diritto (art.
103, primo comma); la pena della reclusione da uno a tre anni e della
multa fino a lire 50.000 per l'infedeltà nell'espressione del voto
per conto dell'elettore impedito (art. 103, secondo comma); la pena
della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire 100.000 a
lire 500.000 per chi si presenti a dare il voto assumendo il nome
altrui o dia il voto in più sezioni elettorali (art. 103, terzo
comma); infine la pena - già originariamente prevista - della
reclusione fino a tre mesi o della multa sino a lire 10.000 per la
plurima sottoscrizione di candidature (art. 106).
Viceversa nella legge sulle elezioni comunali i vari comportamenti
estrinsecantisi in un indebito esercizio del diritto di elettorato
attivo - sottoscrizione di candidatura da parte di chi non sia
elettore o di chi sottoscrive con nome altrui (ipotesi queste non
specificamente contemplate dalla legge elettorale politica),
presentazione al voto da parte di chi non sia elettore,
sottoscrizione di più dichiarazioni di presentazione di candidature,
voto in più sezioni elettorali - furono ricondotti ad un'unica
comprensiva fattispecie di illecito penale, punita con la reclusione
fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000, cioè con la
stessa pena prevista all'origine, per l'ipotesi base a sua volta
comprensiva di diverse condotte, dalla legge elettorale politica
(mentre l'infedeltà nell'espressione del voto per l'elettore
impedito fu assimilata all'enunciazione fraudolenta di voti da parte
di componenti dell'ufficio elettorale, e punita con la pena della
reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 5.000 a lire
20.000): e questa scelta è rimasta invariata nel tempo, fino agli
artt. 93 e 94 del testo unico in vigore.
8. - È evidente la conseguenza della diversa tecnica seguita.
Nell'un caso, e cioè nella legge elettorale politica, il legislatore
ha distinto fra diverse condotte, commisurando, attraverso la
delineazione di fattispecie diverse, la pena edittale alla ritenuta
maggiore o minore gravità astratta del fatto; e in questa scala
l'illecito consistente nella sottoscrizione di più candidature
occupa il gradino più basso, corrispondendovi la pena della
reclusione fino a tre mesi o della multa (oggi) fino a lire
2.000.000. Nell'altro caso, e cioè nella legge elettorale
amministrativa, la scelta della configurazione di una fattispecie
comprensiva delle diverse condotte ha portato a prevedere una pena
congiunta, detentiva e pecuniaria, affidandone la graduazione, in
rapporto alla gravità del fatto, alla determinazione della pena in
concreto da parte del giudice, nell'ambito dell'ampio arco di
variabilità consentito dalla fissazione della pena edittale solo nel
massimo.
Quest'ultima scelta - di configurare cioè una unica fattispecie
comprensiva di più sotto-fattispecie, tutte punibili con una pena
fissata solo nel massimo, e dunque tale da consentire la modulazione
della sanzione da irrogare in concreto in rapporto alla diversa
gravità dell'illecito - non è di per sé costituzionalmente
preclusa al legislatore (cfr. sentenze n. 272 del 1991 e n. 67 del
1992; ordinanza n. 220 del 1996), sempreché non travalichi in un
vero e proprio "sovvertimento del rapporto tra il principio della
riserva alla legge del trattamento sanzionatorio e quello
dell'individualizzazione della pena" (sentenza n. 285 del 1991).
Nella specie, tutti i comportamenti descritti nell'art. 93 del testo
unico n. 570 del 1960 hanno in comune fra di loro l'uso indebito del
diritto di elettorato attivo, con conseguente lesione del bene della
genuinità della competizione elettorale, o perché incidono
sull'esito del voto, o perché (come nel caso delle sottoscrizioni
delle dichiarazioni di candidatura) incidono sulle condizioni
legalmente stabilite per la partecipazione alla competizione
medesima. Non può dunque ritenersi di per sé irragionevole la
scelta fatta dal legislatore; né del resto si appuntano su questo
aspetto le censure del giudice per le indagini preliminari presso la
pretura di Udine, che invece sottolinea la diversità di trattamento
risultante dalle due norme, rispettivamente relative alle elezioni
amministrative e alle elezioni politiche.
9. - Naturalmente la semplice constatazione che le due norme poste
a raffronto facciano parte di sistemi distinti ed autonomi non basta
ad escludere che sia irragionevole il risultato normativo: il canone
della ragionevolezza deve trovare applicazione non solo all'interno
dei singoli comparti normativi, ma anche con riguardo all'intero
sistema.
Tuttavia, nella specie, la disparità, in termini di pena edittale,
del trattamento penale della condotta consistente nella
sottoscrizione di più dichiarazioni di candidatura, fra l'ipotesi
delle elezioni comunali e quella delle elezioni politiche, non
discende da una diversa valutazione in astratto, effettuata dal
legislatore, della gravità dei rispettivi comportamenti. Essa
risulterebbe invero ben difficilmente giustificabile, anche tenendo
conto delle differenze fra elezioni politiche ed elezioni
amministrative, ancorché si considerassero queste ultime
suscettibili di una disciplina ragionevolmente diversa quanto
all'aspetto in esame, per il loro carattere locale (così la sentenza
n. 45 del 1967) e per la frequente maggiore ristrettezza degli ambiti
territoriali interessati (non eliminata nemmeno dalla recente riforma
del sistema elettorale politico, atteso che gli ambiti territoriali
dei comuni sono pur sempre, per lo più, inferiori a quelli dei
collegi elettorali per l'elezione delle Camere). Tale disparità di
trattamento sanzionatorio penale discende piuttosto, come si è
visto, dalla scelta legislativa di configurare una fattispecie ampia
e comprensiva di diverse condotte, anziché una fattispecie specifica
relativa alla condotta in esame.
Un corretto raffronto fra le due ipotesi sanzionatorie, ai fini
della valutazione di ragionevolezza del diverso trattamento previsto
rispettivamente dalla norma denunciata e da quella invocata come
tertium comparationis, non può prescindere dalla diversa struttura
delle due norme: per effetto della quale comportamenti che
nell'ambito delle elezioni politiche e in forza della relativa legge
sono distintamente considerati e puniti, nel diverso ambito delle
elezioni amministrative vengono ad essere assoggettati tutti alla
stessa norma sanzionatoria (l'art. 93 del testo unico n. 570 del
1960), che commina una pena, nel massimo, volta a volta uguale (cfr.
art. 103, primo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957), inferiore (cfr. art. 103, terzo comma, decreto del
Presidente della Repubblica cit.), o superiore (cfr. art. 106 decreto
del Presidente della Repubblica cit.) a quella prevista dalle
corrispondenti norme della legge elettorale politica, mentre non è
determinata nel minimo, a differenza di quanto accade per le ipotesi
più severamente punite da quest'ultima legge (cfr. art. 103, terzo
comma, decreto del Presidente della Repubblica cit.).
10. - In concreto, gli ampi margini della scelta demandata al
giudice, dalla norma denunciata, in ordine alla pena, uniti agli
altri strumenti offerti al giudice stesso dall'ordinamento (così la
convertibilità delle pene detentive brevi in pene pecuniarie, con
conseguente inapplicabilità della pena accessoria della sospensione
del diritto elettorale e dai pubblici uffici di cui all'art. 102,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del
1960), consentono di pervenire all'applicazione di pene, se non
eguali (trattandosi nell'ipotesi in esame pur sempre di pena
congiunta della reclusione e della multa, laddove l'art. 106 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 prevede le
due pene come alternative), comunque non irrazionalmente diverse
nelle due ipotesi.
11. - In definitiva, dunque, può riconoscersi nella diversità di
disciplina denunciata il frutto di scelte discrezionali del
legislatore, tali da non valicare il limite della manifesta
irragionevolezza.
Nondimeno occorre ribadire che il perpetuarsi, in questa materia,
di tradizioni legislative diverse dà luogo ad un sistema normativo
alquanto disarmonico e non ben coordinato: onde va reiterato
l'invito, da gran tempo rivolto anche da questa Corte al legislatore
(sentenze n. 45 del 1967, n. 121 del 1980), perché provveda ad un
riordino complessivo del sistema sanzionatorio in tema di reati
elettorali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 93 del d.P.R. 16 maggio 1960,
n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal pretore di
Modica con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del medesimo art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n.
570 del 1960 sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e
27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari presso la pretura di Udine con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte