Sentenza n. 85/1969
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/04/1969 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 798/1965
- art. 4legge 798/1965
- art. 19legge 6/1952
- art. 22legge 6/1952
citata
- art. 53legge 6/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 19 e
22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6; 5 e 6 della legge 31 luglio 1956,
n. 991; 3 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289; e 3 e 4 della legge
5 luglio 1965, n. 798, riguardanti la previdenza e l'assistenza
forense, promossi con due ordinanze emesse, rispettivamente, il 26
ottobre 1967 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di
De Pieri Francesco ed il 25 ottobre 1967 dal pretore di Asti nel
procedimento penale a carico di Durante Lorenzo, iscritte ai nn. 272 e
275 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 marzo 1969 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con due ordinanze rispettivamente emesse in data 25 e 26 ottobre
1967 nel corso di due procedimenti penali, il primo a carico di Durante
Lorenzo per violazione delle disposizioni di cui all'art. 106 del
Codice della Strada e il secondo a carico di De Pieri Francesco per
emissione di assegno a vuoto, i pretori di Asti e di Padova hanno
sollevato d'ufficio - con motivazione pressoché identica - la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 22 della
legge 8 gennaio 1952, n. 6; 5 e 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991; 3
e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289; e 3 e 4 della legge 5 luglio
1965, n. 798, riguardanti l'assistenza e la previdenza forense, in
riferimento agli artt. 53 e 98, comma primo, della Costituzione.
Rilevano in punto di fatto i giudici a quo che i procedimenti
penali dinanzi ad essi pendenti possono essere definiti mediante
emanazione di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 506 del
Codice di procedura penale e che la cancelleria, per il disposto
dell'art. 586 dello stesso codice, dovrà provvedere alla notifica del
decreto, unitamente all'atto di precetto con il quale verrà fatta
ingiunzione di pagare non soltanto la pena irrogata e le spese
processuali, ma anche il contributo di lire 2.000 in favore della Cassa
previdenza avvocati e procuratori previsto dalle norme impugnate.
L'imposizione di detto contributo su decreti penali di condanna non
opposti sarebbe in contrasto con l'art. 53 della Costituzione il quale,
prevedendo l'obbligo per tutti di concorrere nelle spese pubbliche in
ragione della capacità contributiva, viene implicitamente ad escludere
che lo Stato possa imporre un determinato tributo da destinarsi non
all'erario, ma ad una Cassa ad esso estranea, che ha finalità proprie
ed amministrazione autonoma, come altre del genere costituite da
persone esercenti una libera professione. Aggiungasi che nella maggior
parte dei casi il decreto penale viene emesso senza alcun atto
istruttorio e che l'imputato addirittura ignora l'esistenza del
procedimento cosicché non si avvale dell'opera di un difensore.
L'imposizione non avrebbe quindi alcuna valida giustificazione nemmeno
volendola ritenere una tassa anzicché una imposta.
Le norme impugnate sarebbero inoltre in contrasto con l'art. 98,
primo comma, della Costituzione perché, facendo obbligo a pubblici
impiegati (uffici del registro e cancellerie giudiziarie) di prestare
la loro opera per la riscossione del contributo in oggetto, violano il
precetto costituzionale secondo il quale "i pubblici impiegati sono al
servizio esclusivo della Nazione".
Dopo aver posto in rilievo la pregiudizialità delle dedotte
eccezioni di incostituzionalità sulla decisione dei processi pendenti,
i pretori di Asti e di Padova hanno rimesso gli atti a questa Corte
previa la notificazione e comunicazione di rito delle rispettive
ordinanze.
Nel presente giudizio nessuna delle parti private si è costituita,
mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
limitatamente al giudizio promosso con ordinanza 25 ottobre 1967 dal
pretore di Asti.
Nell'atto di intervento e deduzioni, depositato in cancelleria il
16 febbraio 1968, l'Avvocatura eccepisce anzitutto, l'inammissibilità
e l'irrilevanza della proposta questione.
Fonda la prima eccezione sulla considerazione che dall'ordinanza
non risulterebbe in quale veste il pretore abbia pronunciato nel
procedimento di specie: se cioè abbia esercitato i poteri del pubblico
ministero in fase istruttoria o quelli del giudice di cognizione
nell'emissione del provvedimento. Parrebbe che l'ordinanza sia stata
emessa in sede istruttoria, non avendo il giudice a quo deliberato se
procedere o meno per "decreto penale di condanna", ma essendosi
limitato a rilevare che il procedimento potrà essere definito con
"decreto" ai sensi dell'art. 506 del Codice di procedura penale.
In ordine alla seconda eccezione rileva che nell'ordinanza v'è la
contaminazione tra il concetto di rilevanza della questione - senza la
cui risoluzione non può essere definito il giudizio principale - e la
pretesa di sindacare, aprioristicamente, gli effetti di altra norma la
cui applicazione, non richiesta ai fini della risoluzione del giudizio
in corso, avrà luogo soltanto dopo la definizione di detto giudizio,
ossia dopo l'emissione del decreto di condanna.
Nel merito l'Avvocatura sostiene che la questione proposta è
infondata.
Dopo aver rilevato che i contributi previsti dalle norme impugnate
hanno carattere di imposta lato sensu giudiziaria e che la Cassa di
previdenza degli avvocati o procuratori, rappresenta interessi
previdenziali della categoria e non professionali ed ha natura di ente
pubblico, assolvendo finalita anche nell'interesse della collettività,
l'Avvocatura nega che sussista il denunciato contrasto con l'art. 53
della Costituzione. Dal lato passivo l'imposta si applica non soltanto
in relazione a manifestazioni immediate e generali di capacità
contributiva, ma anche in occasione di prestazione di servizi, come
manifestazioni ed indici di detta capacità, ond'è che vien meno ogni
esigenza di correlazione tra il tributo e il servizio; dal lato attivo,
perché la destinazione del provento dell'imposta è problema
finanziario che non può interessare il diritto di eguaglianza; che,
tuttavia, non è violato, rientrando nei fini dello Stato, il
provvedere alla integrazione dei compiti degli enti assistenziali e
previdenziali (artt. 2 e 38 Cost.) mediante prelievi di ricchezza in
base a manifestazioni di capacità contributiva, indipendentemente
dalla correlazione fra dette manifestazioni e la destinazione del
provento.
Del pari insussistente sarebbe l'assunta violazione dell'articolo
98, comma primo, della Costituzione. A prescindere da ogni
considerazione sulla portata di questa norma costituzionale con la
quale si è inteso implicitamente affermare che i pubblici impiegati
debbono essere indipendenti da influenze politiche, l'Avvocatura
osserva che, dovendosi i contributi in esame configurare lato sensu
come tributi giudiziari, la riscossione di essi non può non rientrare
nei compiti istituzionali dei pubblici impiegati degli uffici del
registro e delle cancellerie giudiziarie.
L'Avvocatura conclude in via principale perché la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile ed in via
subordinata perché sia dichiarata infondata. Considerato in diritto :
1. - I giudizi promossi con le due ordinanze indicate in epigrafe
vanno riuniti e decisi con unica sentenza poiché identica è la
questione di legittimità costituzionale in essi proposta.
2. - In via preliminare devono però essere esaminate le eccezioni
di inammissibilità e di irrilevanza svolte dall'Avvocatura
relativamente alla questione sollevata dal pretore di Asti con
ordinanza 27 ottobre 1967 emessa nel corso del procedimento penale a
carico di Durante Lorenzo, imputato della contravvenzione prevista
dall'art. 106 del Codice della strada.
In ordine alla prima eccezione, dopo aver richiamato le sentenze di
questa Corte con le quali è stato negato che il pubblico ministero
possa sollevare una questione di legittimità costituzionale, e
ricordato che nel procedimento "per decreto" il pretore esercita i
poteri del pubblico ministero in fase istruttoria e quelli del giudice
di cognizione nella emissione del provvedimento, l'Avvocatura osserva
che l'ordinanza sembra essere emessa in fase istruttoria, non avendo il
giudicante deliberato se procedere o non con decreto; da ciò
l'inammissibilità della proposta questione per difetto di
legittimazione a promuoverla.
L'eccezione va respinta perché basata su erroneo presupposto. Ed
invero, nella specie, è fuor di dubbio che il pretore abbia deliberato
sulla questione di costituzionalità in veste di giudice che ha poteri
decisori per la definizione di un processo di sua competenza. Nella
motivazione dell'ordinanza è contenuta l'affermazione che "il
procedimento potrà essere definito - ai sensi dell'art. 506 del Codice
di procedura penale - mediante emissione di decreto penale di condanna"
e si ravvisa "la necessità di sollevare d'ufficio l'eccezione" di
incostituzionalità delle norme che impongono l'obbligo a pubblici
impiegati di riscuotere il contributo gravante sui decreti penali di
condanna non opposti, in considerazione del fatto che "la cancelleria
dovrà poi provvedere, ai sensi dell'art. 586 dello stesso Codice; alla
notifica del precetto con il quale al condannato verrà fatta
ingiunzione di pagare, non soltanto la pena pecuniaria che sarà
stabilita e le spese del procedimento, ma anche il contributo a favore
della cassa di previdenza avvocati e procuratori".
Contrariamente quindi a quanto ritenuto, il pretore ha pronunciato
l'ordinanza di rinvio dopo essere pervenuto alla determinazione di
definire il giudizio di sua cognizione, giusta i poteri decisori
riconosciutigli dall'ordinamento, con un decreto penale di condanna,
provvedimento che ha poi ravvisato di non poter emettere per la
pregiudizialità o rilevanza della sollevata questione di legittimità
costituzionale.
3. - Del pari non fondata è l'eccezione di irrilevanza sollevata
dall'Avvocatura in base alla considerazione che le norme impugnate non
necessitano ai fini della decisione del giudizio principale, ma
troveranno applicazione solo dopo la definizione dello stesso.
È stato più volte affermato che la valutazione della rilevanza di
una questione di legittimità costituzionale, proposta in via
incidentale, rispetto al tema del giudizio principale, rientra nella
competenza esclusiva del giudice a quo, e che, quando risulti dal testo
dell'ordinanza di rimessione che tale valutazione è stata compiuta ed
è sufficientemente motivata, non compete alla Corte accertare se la
soluzione della questione sottoposta al suo esame sia o meno necessaria
ai fini della decisione della controversia.
Ora, poiché il pretore di Asti ha formulato e motivato il suo
giudizio in punto di rilevanza della proposta questione, anche
l'eccezione di inammissibilità sollevata sotto questo profilo deve
essere respinta.
4. - Venendo al merito della questione di costituzionalità è
anzitutto da rilevare che essa può considerarsi propriamente proposta
nei confronti degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, che
è l'ultima legge, in ordine di tempo, riguardante la previdenza e
assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali. Nelle censure
di incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 53 e 98, comma
primo, della Costituzione, mosse contro le norme indicate restano
infatti assorbite le identiche censure avanzate anche nei confronti
delle corrispondenti disposizioni contenute in precedenti testi
normativi disciplinanti la stessa materia (artt. 19 e 22 legge 8
gennaio 1952, n. 6; 5 e 6 legge 31 luglio 1956, n. 991; e 3 e 4 legge
25 febbraio 1963, n. 289).
Per quanto attiene alla lamentata, violazione dell'art. 53 della
Costituzione la questione ha già formato oggetto di puntuale decisione
da parte di questa Corte la quale, con sentenza n. 23 del 1968
pubblicata nelle more del presente giudizio, ha statuito che le
prestazioni patrimoniali imposte dagli articoli 3 e 4 della legge n.
798 del 1965 sono da considerare tributi lato sensu giudiziari e, in
quanto tali, estranei all'ambito di applicazione del citato precetto
costituzionale, il quale ha riguardo soltanto a prestazioni di servizi
il cui costo non si può determinare divisibilmente.
È stato altresì affermato nella citata decisione che
l'imposizione dei contributi in oggetto si fonda sulla necessità
discrezionalmente ma ragionevolmente avvertita dal legislatore di far
gravare oneri patrimoniali sopra soggetti che godono divisibilmente del
servizio giudiziario, e che i contributi in parola, sebbene affluiscano
alla cassa di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e
procuratori legali, sono rivolti al perseguimento di finalità di
carattere pubblico poiché è compito dello Stato assicurare la tutela
previdenziale di una categoria di lavoratori o mediante erogazioni
poste direttamente a suo carico o con l'imposizione di prestazioni
patrimoniali nella forma di contributi. Nel caso in esame l'intervento
dello Stato si è appunto realizzato oltre che per via diretta mediante
versamenti alla cassa di alcuni proventi stabiliti per legge, anche
indirettamente ponendo alcuni contributi a carico di quei soggetti che,
con o senza l'ausilio di un professionista legale, si giovano del
servizio giudiziario del quale gli esercenti la professione forense
sono indispensabili collaboratori.
5. - Dalla motivazione della richiamata sentenza è dato trarre
chiari e idonei argomenti per dichiarare l'infondatezza anche della
censura di incostituzionalità con la quale si deduce la violazione
dell'art. 98, comma primo, della Costituzione.
Il carattere pubblico dell'ente cui i contributi in questione
vengono devoluti, le pubbliche finalità previdenziali che ne hanno
determinato la imposizione e la loro connessione con la prestazione del
servizio giudiziario, consentono infatti di ritenere che il particolare
sistema di riscossione e versamento posto dalla legge impugnata a
carico dei cancellieri e degli uffici del registro non contrasti con
l'invocato precetto costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 3 e 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798, contenente
modifiche alle leggi 8 gennaio 1952, n. 6, e 25 febbraio 1963, n. 289,
riguardanti la previdenza ed assistenza forense, sollevata con le
ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 53 e 98,
comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE.
ECLI:IT:COST:1969:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte