Sentenza n. 85/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1973 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 207,
primo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle
leggi sulle imposte dirette), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 10 e il 16 novembre 1970 dal pretore di Roma
nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Menichini Antonio,
Risuleo Irene e l'Esattoria comunale di Roma ed altri, iscritte ai nn.
115 e 116 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971;
2) ordinanza emessa il 10 dicembre 1970 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Fabozzi Aurora e l'Esattoria comunale
di Roma ed altro, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5
maggio 1971;
3) ordinanza emessa il 22 agosto 1971 dal pretore di Massa nel
procedimento civile vertente tra Pitanti Graziella e l'Esattoria
comunale di Massa ed altro, iscritta al n. 403 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del
1 dicembre 1971.
Visti gli atti di costituzione dell'Esattoria comunale di Roma e
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 17 aprile 1973 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
uditi l'avv. Giuseppe Mesiano, per l'Esattoria comunale di Roma, ed
il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Del Greco, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In un procedimento civile di opposizione di terzo ad
esecuzione, promosso da Risuleo Irene contro l'Esattoria comunale di
Roma e Baldini Clelia - e, successivamente, in altri analoghi
procedimenti instaurati da Menichini Antonio contro l'Esattoria e De
Stefano Antonio, e da Fabozzi Aurora contro l'Esattoria e Paolillo
Domenico - il pretore di Roma, con ordinanze rispettivamente emesse il
10 e il 16 novembre ed il 10 dicembre 1970, ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondato, in relazione all'art. 24 della Costituzione,
il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 207, comma primo,
del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle
imposte dirette): il quale prescrive che la opposizione di terzo, nel
procedimento di esecuzione esattoriale, "deve essere proposta prima
della data fissata per il primo incanto".
Ha prospettato, invero, il giudice a quo - nella parte motiva delle
indicate ordinanze - il timore che, per effetto della norma denunziata,
risultasse del tutto aleatoria la tutela giurisdizionale dei diritti
del terzo.
E ciò per un triplice ordine di ragioni, che, rispettivamente
attengono:
a) alla brevità del termine, che può ridursi a 10 giorni dal
pignoramento (argomentando dall'art. 223 d.P.R. citato);
b) alla rilevante probabilità che il terzo non abbia tempestiva
notizia del pignoramento;
c) alle gravissime conseguenze dell'inutile decorso del termine, in
quanto il terzo decaduto dal diritto di opposizione non potrebbe
neppure ricorrere all'Intendente di finanza, né agire contro
l'esattore dopo il compimento dell'esecuzione (come desumesi dagli
artt. 208, primo comma, e 209, terzo comma, d.P.R. citato).
D'altra parte, sempre secondo il pretore, alle considerazioni sopra
esposte, altre ancora se ne affiancherebbero, ad ulteriormente fondare
il sospetto di illegittimità dell'art. 207 citato, ove di tale norma
si condividesse l'interpretazione più rigida:
secondo cui "prima della data fissata per il primo incanto"
l'opponente dovrebbe non solo presentare il ricorso al giudice, ma
anche notificarlo all'esattore.
In tal caso, al termine perentorio stabilito dal giudice per la
notificazione (art. 619, secondo comma, c.p.c.), verrebbe, infatti, a
sovrapporsi un termine ancora più breve, autonomamente determinato
dall'Esattoria, in relazione alla data del primo incanto, e per lo più
sconosciuto al giudice ed al terzo.
Il che rappresenterebbe una vera e propria trappola, in cui rischia
di rimanere impigliato l'opponente di buona fede: venendo a dipendere,
la tempestività dell'opposizione, dal medesimo proposta, da un
elemento affatto estrinseco, quale la tempestiva o tardiva emanazione
del decreto da parte del pretore.
2. - La medesima questione di legittimità costituzionale dell'art.
207, primo alinea, d.P.R. 1958, n. 645, è stata anche sollevata - in
un procedimento civile vertente tra Pitanti Graziella, l'Esattoria
comunale di Massa e Giannotti Bruna - dal pretore di Massa, con
ordinanza 22 agosto 1971.
In tale ultimo provvedimento il dubbio di legittimità della norma
in parola si svolge, peraltro, in più direzioni; inquantoché vengono
ipotizzate - accanto a quella dell'art. 24 - anche le violazioni degli
artt. 113 e 3 della Costituzione.
La prima, sotto il profilo della carenza di tutela giurisdizionale,
che verrebbe a configurarsi per il terzo, avverso un atto
amministrativo (pignoramento) di una pubblica autorità (tale
considerando l'Esattoria, quale organo della P.A.).
La seconda, per la "macroscopica diversità di trattamento"
riservata al terzo, che rivendichi la proprietà di beni mobili
aggrediti, a seconda che si versi in ipotesi di esecuzione esattoriale,
ovvero, invece, di esecuzione ordinaria: essendo inibita nella prima -
ed in questa soltanto - la facoltà, per l'interessato, di opporsi
tardivamente (ai sensi dell'art. 620 c.p.c.).
3. - Tutte le menzionate ordinanze sono state ritualmente
notificate, comunicate e pubblicate.
4 - Innanzi a questa Corte - in tutti e tre i giudizi promossi con
le ordinanze del pretore di Roma - si è costituita l'Esattoria
comunale di Roma, contestando il fondamento della sollevata questione.
La norma denunziata si sottrarrebbe, invero, ad ogni censura e
risulterebbe pienamente legittima, anche nella interpretazione c.d.
"restrittiva" (che l'Esattoria afferma di condividere).
Ciò, anzitutto, per la decisiva ed assorbente considerazione che
il proprietario di beni mobili colpiti da pignoramento esattoriale in
danno di un contribuente, cui egli li abbia dati in locazione o,
comunque, in godimento, sarebbe perfettamente in grado di conoscere
l'esistenza del vincolo e far valere per tempo i suoi diritti,
avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 214 t.u. (per cui è
fatto obbligo all'esattore di dare, entro cinque giorni, notizia del
pignoramento a chiunque abbia chiesto di venire informato dei
procedimenti esecutivi promossi nei confronti di un determinato
contribuente).
D'altra parte - in base al principio (già affermato dalla Corte
con la sentenza n. 93 del 1962) che "la congruità di un termine
processuale si valuta, oltreché in rapporto all'interesse del soggetto
che ha l'onere di compiere l'atto, anche in relazione alla funzione
assegnata all'istituto per il quale il termine è previsto" -
risulterebbe nella specie, appunto, "congruo" il termine previsto
dall'art. 207: in relazione alle finalità dell'esecuzione esattoriale,
che "rispondono ad evidenti interessi generali, hanno natura pubblica
ed esigono, accanto a misure di immediato intervento, anche un notevole
grado di stabilità giuridica dei provvedimenti".
5. - L'Avvocatura dello Stato - per la Presidenza del Consiglio dei
ministri, intervenuta nel solo giudizio promosso con ordinanza 16
novembre 1970 del pretore di Roma - ha, da parte sua, con analogo
ordine di argomentazioni, sostenuto, anch'essa, l'infondatezza della
questione di costituzionalità dell'art. 207: partendo, però, dal
diverso presupposto che il termine, da tale norma previsto, si
riferisca al solo deposito del ricorso, e non anche alla emissione del
decreto del pretore ed alla sua notifica, come, invece, dall'Esattoria
ritenuto. Considerato in diritto :
1. - Le quattro ordinanze indicate in epigrafe propongono
sostanzialmente, anche se sotto profili parzialmente diversi, la
medesima questione di legittimità costituzionale, e pertanto i
relativi giudizi vengono riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La questione devoluta a questa Corte concerne la legittimità
costituzionale dell'art. 207, comma primo, del testo unico sulle
imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, il quale
dispone che l'opposizione di terzi prevista dall'art. 619 del codice di
procedura civile deve essere proposta prima della data fissata per il
primo incanto. Le ordinanze di rimessione sollevano il dubbio che
questo termine di preclusione vulneri la tutela giurisdizionale del
diritto del terzo garantita dall'art. 24 della Costituzione, sia per la
brevità del termine, che - come si desume dall'art. 223 dello stesso
testo unico - può ridursi a dieci giorni dal pignoramento, del quale
per di più il terzo può non avere avuto conoscenza, sia per la
mancanza di rimedi correttivi o sostitutivi in favore del terzo, non
essendogli concesso il ricorso all'intendente di finanza a norma
dell'art. 208, comma primo, e non potendo egli nemmeno agire contro
l'esattore, dopo il compimento dell'esecuzione, per ottenere il
risarcimento del danno.
L'ordinanza del pretore di Massa ritiene altresì che la denunciata
norma dell'art. 207, comma primo, contrasti in pari tempo, oltre che
con l'art. 24 della Costituzione, con l'art. 113, il quale non
consentirebbe alcuna limitazione di carattere temporale alla tutela
giurisdizionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione (e tali
appunto devono qualificarsi gli atti del procedimento esecutivo
esattoriale mobiliare).
Ricorrerebbe infine la violazione del principio di uguaglianza
dettato dall'art. 3 della Costituzione per la ingiustificata
esclusione, in materia di esecuzione forzata esattoriale,
dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 620 del codice di procedura
civile.
3. - La questione non è fondata.
La giurisprudenza di questa Corte in materia di termini di
preclusione o di decadenza è ferma nel ritenere che la lesione del
diritto di difesa costituzionalmente garantito si ha solo quando la
irrazionale brevità del termine renda meramente apparente o
estremamente difficile la possibilità del suo esercizio, e che la
congruità di un termine deve essere valutata tanto con riguardo
all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto per
la salvaguardia del proprio diritto quanto in rapporto alla funzione
che nel sistema dell'ordinamento ha lo specifico istituto nella cui
regolamentazione il termine è prescritto (vedi, tra le altre, le
sentenze n. 93 del 1962, n. 58 e n. 80 del 1967).
Sotto questo aspetto, va considerato che la esistenza nel processo
esecutivo di preclusioni o decadenze, poste a garanzia dell'interesse
del creditore e a carico del debitore o del terzo e sostanzialmente
intese a tutelare l'esigenza obiettiva di una giustizia efficace e
sollecita, è tanto più giustificata nel processo esecutivo
esattoriale la cui rapidità ed efficienza deve soddisfare l'interesse
fondamentale di garantire il regolare svolgimento della vita
finanziaria dello Stato (v. sentenza di questa Corte n. 87 del 1962).
Ed è con riguardo a questa esigenza che appare razionale la norma
dell'art. 207, primo comma, del testo unico del 1958, la quale
prescrive che la opposizione di terzo prevista dall'art. 619 c.p.c.
deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto.
Non ha consistenza il rilievo che, nell'ipotesi in cui il primo
incanto sia fissato nel termine minimo di dieci giorni dal pignoramento
previsto dall'art. 223 capoverso del detto testo unico, la tutela del
diritto del terzo può risultare del tutto sacrificata o resa
estremamente difficile per effetto della preclusione predetta, anche in
considerazione del fatto che non gli è assicurata la possibilità di
una tempestiva conoscenza del pignoramento.
Sta in fatto che in Ogni caso è garantita al terzo la possibilità
di conoscenza del pignoramento almeno cinque giorni prima della data
fissata per il primo incanto, sol che si avvalga della facoltà
concessa dall'art. 214, il quale prescrive che l'esattore è tenuto ad
informare, entro cinque giorni dal pignoramento, chiunque ne abbia
fatto richiesta, accompagnata dal versamento annuale di una modica
somma, dei procedimenti esecutivi promossi nell'anno a carico di un
determinato contribuente. Ed è ovvio che nel caso di violazione di
questo obbligo dell'esattore, questi sarebbe tenuto verso il
richiedente al risarcimento del danno.
È poi appena il caso di dire che, nella ipotesi normale - alla
quale deve aversi riguardo - in cui la collocazione del bene del terzo
nella sfera di disponibilità di chi è assoggettato all'esecuzione sia
dipesa dalla stessa volontà del terzo, la cognizione dell'avvenuto
pignoramento è più sollecitamente acquisibile tramite lo stesso
debitore, il quale, qualora omettesse di informare il terzo, potrebbe,
ricorrendone i presupposti, essere tenuto al risarcimento del danno.
Né, perché l'opposizione possa dirsi tempestiva, occorre che nel
termine previsto dall'art. 207 si sia anche provveduto alla
notificazione del ricorso all'esattore, unitamente al decreto del
pretore che, a norma dell'art. 619 c.p.c., fissa la udienza di
comparizione delle parti, bastando invece che nel termine sia stato
presentato il ricorso.
Ciò risponde a un principio, del quale la giurisprudenza ha fatto
applicazione ormai costante specialmente in tema di riassunzione del
processo interrotto, e la cui estensione al caso di opposizione
nell'esecuzione esattoriale è legittimata dal richiamo specifico
dell'art. 619 contenuto nella disposizione del detto art. 207 e della
norma generale dell'art. 200 capoverso dello stesso testo unico.
Non manca, in fine, a completare la tutela del diritto del terzo,
il rimedio dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 620 del codice
di procedura civile. L'applicabilità di essa nella esecuzione
esattoriale è riconosciuta dalla dottrina dominante; e tale soluzione,
oltre che fondata sul richiamato capoverso dell'art. 200 del testo
unico del 1958 e sui precedenti storici, trova anche sostegno nel
rilievo che, ritenendo altrimenti, si finirebbe col fare dipendere dal
pretore, anche nel caso di opposizione tempestivamente proposta,
qualora egli non ritenga di avvalersi della facoltà di sospendere la
vendita, la definitiva sorte della opposizione, rispetto al merito
della quale egli può, peraltro, mancare della competenza per valore.
L'applicabilità, nella materia de qua, dell'istituto ora
considerato comporta che, tanto nel caso in cui, nonostante la
tempestiva proposizione del ricorso in opposizione, non si eviti la
vendita del bene pignorato (perché il pretore non conceda la
sospensione ovvero questa giunga a conoscenza dell'esattore dopo
avvenuta la vendita), quanto nel caso in cui l'opposizione sia proposta
tardivamente, il terzo sarà comunque in grado di fare valere il suo
diritto per ottenere l'equivalente economico del bene, sempre che non
sia conclusa la distribuzione del ricavato della vendita.
E tale tutela, pur se sostitutiva, gode delle più ampie garanzie
giurisdizionali. Basta considerare che la somma ricavata dovrà in ogni
caso, e quindi anche nella ipotesi di vendita compiuta dal sindaco a
norma dell'art. 227, essere depositata nella cancelleria della pretura
(art. 228); e che, in base ai principi accolti dalla dottrina (la quale
riconosce al terzo opponente ex art. 620 c.p.c. la veste di creditore,
con diritto alla collocazione in via di prededuzione), il pretore avrà
il dovere, e non semplice facoltà, di sospendere il procedimento di
distribuzione a norma dell'art. 512 c.p.c., procedendosi poi alla
decisione della causa col rispetto anche della norma di competenza
fissata dall'art. 17 c.p.c.
4. Per le considerazioni svolte deve escludersi che l'articolo 207,
primo comma, del testo unico in questione, visto nel quadro complessivo
dei rimedi offerti al terzo, vulneri la tutela garantita dall'art. 24
della Costituzione.
E risultano anche non fondati i dubbi di legittimità
costituzionale sollevati dal pretore di Massa con riferimento
all'articolo 113 e all'art. 3 della Costituzione: quanto al primo,
perché è appena il caso di ricordare che l'essere "sempre" ammessa la
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro
gli atti della Pubblica Amministrazione non significa affermare la
perpetuità della tutela (v. sentenza numero 47 del 1964); quanto al
secondo, perché la violazione del principio di uguaglianza viene
dedotta in base all'erroneo presupposto che nella esecuzione
esattoriale non sia consentita l'opposizione tardiva prevista dall'art.
620 del codice di procedura civile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 207, primo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo
unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata con le ordinanze di
cui in epigrafe, in riferimento agli articoli 24, 113 e 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO
AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte