Art. 620 c.p.c. — Opposizione tardiva
Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione e' proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva