Sentenza n. 85/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1983 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 246 cod.
proc. civ. (incapacità a testimoniare) in relazione all'art. 384,
comma secondo, cod. pen. (casi di non punibilità) promosso con
ordinanza, emessa il 5 novembre 1976 dal Tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Clemente Dario, iscritta al n. 725 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1983 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Serantoni Paolo, ispettore commerciale della Lancia S.p.a.,
dolendosi che Clemente Dario, commissionario della ditta per la zona di
Casale Monferrato, lo avesse diffamato accusandolo alla presenza del
dirigente del servizio del personale dell'addetto all'ufficio legale e
di altro funzionario della società di essersi fatto corrispondere la
somma di lire 2.000.000 quale compenso della nomina a commissionario,
sporse querela contro il Clemente per diffamazione aggravata sotto la
data 26 luglio 1967.
Essendo, a seguito di tale accusa, ritenuta veritiera dalla datrice
di lavoro, stato licenziato in tronco dalla Lancia, il Serantoni, con
atto notificato il 20 febbraio 1968, convenne avanti il Tribunale
civile di Torino la Lancia per conseguire il pagamento della indennità
ed accessori dovuti in dipendenza della cessazione del rapporto di
lavoro; il Clemente, indotto quale teste dalla convenuta, espose-sotto
vincolo di giuramento- circostanze diverse atte a scagionare il
Serantoni dall'accusa di corruzione e, pertanto, la Lancia, sotto la
data del 30 luglio 1973, lo denunciò per il delitto di falsa
testimonianza, dopoché il processo per diffamazione a carico dello
stesso Clemente era stato, in data 21 novembre 1970, archiviato per
intervenuta amnistia.
2. - Nel giudizio di appello avverso la sentenza, con la quale il
Pretore di Torino ebbe a giudicare il Clemente responsabile per falsa
testimonianza condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione, il
difensore dell'imputato sollevò in via preliminare incidente
d'incostituzionalità dell'art. 246 c.p.c. in riferimento all'art. 384
c.p. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui la
disposizione del codice di procedura civile non vieta la testimonianza
di un soggetto imputato dello stesso fatto o di un fatto connesso a lui
attribuito quale reato.
Con ordinanza emessa il 5 novembre 1976, comunicata il 10 e
notificata il 15 dello stesso mese, pubblicata nella G.U. n. 31 del 2
febbraio 1977 e iscritta al n. 725 R.O. 1976, il Tribunale di Torino
giudicò la questione di legittimità costituzionale dell'art. 246
c.p.c. in relazione all'art. 384 comma secondo c.p., I) rilevante
perché attinente all'applicabilità dell'art. 372 c.p. nei confronti
dell'appellante Clemente, che verrebbe escluso dall'esimente dell'art.
384 c.p. e in applicazione del principio statuito dall'art. 2, comma
terzo c.p., e II) in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. non
manifestamente infondata perché a) l'art. 246 c.p.c., secondo il
quale "non possono essere assunte come testimoni le persone aventi
nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro
partecipazione al giudizio", s'ispira all'incompatibilità tra le
posizioni di parte e di teste e mira ad evitare che il giudicato civile
si formi con l'apporto diretto o indiretto dei soggetti che potrebbero
invocarne a proprio favore gli effetti, b) siffatta incompatibilità
appare di maggior rilievo nel caso sottoposto all'esame dei giudici
penali di Torino in quanto "la (sua) posizione di soggetto informato
dei fatti non è al di fuori della controversia in atto fra le parti,
ma ha dato origine, sia pure con il concorso di altre posizioni
personali, alla controversia stessa" e "l'incompatibilità appare di
maggior rilievo perché inerisce all'interesse del soggetto obbligato
alla testimonianza a non subire condanne penali in dipendenza della sua
posizione di persona informata dei fatti", III) "Appare (in questa
ipotesi) giuridicamente rilevante l'interesse del soggetto che assume
la duplice qualità, sia pure in sedi diverse, di testimone e di
imputato, a rappresentare al giudice la realtà dei fatti, in modo da
non pregiudicare la propria posizione d'imputato", c) "la delicata
situazione nella quale il soggetto viene a trovarsi è altresì
pregiudizievole all'accertamento della verità che è funzione
essenziale della testimonianza", d) "Se il soggetto nega i fatti e la
veridicità dei medesimi risulta altrimenti provata si espone alla
condanna per falsa testimonianza" e "In ogni caso il suo diritto di
difesa garantito dall'art. 24 Cost. appare violato", e) va richiamato
l'art. 304 c.p.p.-nella formulazione di cui alla legge 5 dicembre 1969
n. 932 e, da ultimo, alla legge 15 dicembre 1972 n. 773-, il quale
"prevede il caso che nel corso dell'interrogatorio (meglio deposizione)
di persona non imputata (teste), emergono a suo carico indizi di
reità, ed impone al giudice l'obbligo di avvertire l'interrogando che
da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro
di lui, con la sanzione dell'inutilizzazione delle dichiarazioni rese
in assenza del difensore".
In conclusione il Tribunale ravvisò l'incostituzionalità
dell'art. 246 c.p.c. in relazione all'art. 384 secondo comma c.p.,
nella parte in cui non prevede l'incapacità a testimoniare, non vieta
cioè la testimonianza di chi è imputato di un fatto reato, da questi
resa in giudizio civile, su circostanze relative al fatto medesimo o
connesse con il fatto-reato stesso.
3.1. - Avanti la Corte non si è costituito il Clemente; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 18 febbraio 1977 nel quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha concluso per la irrilevanza e, comunque, per la infondatezza
della proposta questione sulla base delle seguenti argomentazioni. Una
decisione additiva di accoglimento - come è quella che viene nella
specie prospettata dal giudice a quo - presuppone che l'"esigenza
costituzionale", non soddisfatta dal legislatore, rientri nell'economia
della norma denunciata e trovi in questa la propria competente sede:
condizione non sussistente nel caso in esame in quanto, mentre
l'art. 246 c.p.c. collega il sospetto di mendacio all'interesse del
testimone ad un certo contenuto della sentenza civile ed esprime un
divieto inderogabile e rilevabile d'ufficio, l'ipotizzato intervento
additivo della Corte riguarderebbe una situazione in cui, da un lato,
l'interesse a mentire non si coordina ad un certo contenuto della
sentenza civile, e, dall'altro, la soluzione non potrebbe porsi in
termini di divieto della deposizione, ma soltanto configurare una
facoltà del testimone di astenersi dal deporre. L'impugnativa, quindi,
si sarebbe dovuta appuntare non contro l'art. 246 ma contro l'art. 249
c.p.c., né all'errore di bersaglio potrebbe rimediare la Corte.
In subordine, non sussiste violazione del principio di eguaglianza
perché le due ipotesi a raffronto (l'una contemplata dall'art. 246
c.p.c., in cui è in gioco l'interesse pubblico alla genuinità di una
fonte di prova, e l'altra che si vorrebbe oggetto dell'intervento
additivo, nella quale viene in considerazione l'interesse privato a non
compromettere la propria difesa penale) esibiscono differenze tali da
giustificare il fatto che solo l'una, e non l'altra, sia oggetto della
previsione normativa.
D'altra parte, non sarebbe esatto-ad avviso dell'interveniente-che
il testimone nel caso in esame sarebbe costretto al dilemma di
autoaccusarsi o di esporsi alla responsabilità penale per falsa
testimonianza, in quanto l'art. 384, primo comma, c.p. dispone che non
è punibile chi ha deposto il falso "per esservi stato costretto dalla
necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e
inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore", e tale previsione
(costituente espressione del principio di cui all'art. 54 c.p. ed
operante, quindi, come causa di esclusione della stessa
antigiuridicità) ricomprenderebbe l'ipotesi considerata dal giudice a
quo. Né si potrebbe obiettare che tale causa di giustificazione offre
una tutela meno intensa di quella che sarebbe ottenibile attraverso la
previsione, nel caso considerato, di una incapacità a testimoniare (o
di una facoltà di astensione), giacché l'apprezzamento della
congruità della tutela rientra nella discrezionalità del legislatore.
Né infine si ravvisa contrasto con l'art. 24, comma secondo,
Cost., in quanto il teste, sotto l'usbergo dell'art. 384, comma primo,
c.p. è libero di tenere un comportamento che non pregiudichi la sua
difesa in sede penale. Che se poi egli preferisce, per sue ragioni
personali, deporre il vero nella causa civile e nuocere in tal guisa
alla propria difesa nell'altra sede, ciò non è dovuto ad una
(costituzionalmente illegittima) lacuna normativa, ma ad una libera
scelta.
3.2. - Nel corso della pubblica udienza dell'8 marzo 1983, nella
quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato
Caramazza ha illustrato argomentazioni svolte e conclusioni formulate
nell'atto d'intervento. Considerato in diritto :
4. - Fermo che il giudizio di diffamazione (lo attesta lo stesso
giudice a quo) è stato definito per sopravvenuta amnistia, non
sussiste violazione del principio d'eguaglianza perché non sono
giuridicamente comparabili e, ancor meno equiparabili la posizione
dell'imputato nel processo penale e la situazione della parte e del
legittimato all'intervento nel processo civile: una cosa è: nemo
testis in causa propria cui s'ispira l'art. 246 c.p.c., e altra cosa
è: nemo tenetur edere contra se, che permea il novellato art. 304
c.p.p..
Né l'imputato di falsa testimonianza può dirsi offeso nel
diritto di difesa per essere costretto al dilemma di autoaccusarsi o di
esporsi a responsabilità penale per falsa testimonianza perché gli
soccorrerebbe l'art. 384 comma primo c.p. e, più a monte, l'art. 376
c.p.p.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'art.
246 c.p.c., in relazione all'art. 384, comma secondo c.p. e in
riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo Cost. sollevata dal
Tribunale di Torino con ordinanza 5 novembre 1976 (n. 725 R.O. 1976).
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte