Sentenza n. 85/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 154/1981
- art. 4legge 154/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 23 aprile
1981, n. 154, recante: "Norme in materia di ineleggibilità ed
incopatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli
addetti al servizio sanitario nazionale", promosso con ricorso del
Presidente della Giunta regionale della Sardegna, notificato il 27
maggio 1981, depositato in cancelleria il 5 giugno (successivo) ed
iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1981.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'avv.
Sergio Laporta dello Stato per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 27 maggio 1981 la Regione Sardegna
ha sollevato - nell'ipotesi che fosse ritenuta applicabile alla
Regione stessa - questione di legittimità costituzionale della legge
statale 23 aprile 1981, n. 154 ("Norme in materia di ineleggibilità
ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale,
provinciale, circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli
addetti al servizio sanitario nazionale") nel suo complesso e, in via
subordinata, degli artt. 1 e 4 per addotto contrasto con le
disposizioni dello Statuto speciale di autonomia approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e modificato con legge
costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1.
2. - Premesso che la citata legge statale non dovrebbe essere
ritenuta applicabile alla Regione Sardegna, posto che non ha abrogato
il d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462, emanato in attuazione degli
artt. 17 e 55 dello Statuto, recante "norme per la prima elezione del
Consiglio regionale della Sardegna" e dettante una specifica e
compiuta disciplina delle cause di ineleggibilità, si afferma in
ricorso che ove, peraltro, la legge n. 154 del 1981 fosse applicabile
anche alla Regione sarda, essa sarebbe incostituzionale in quanto non
specificamente emessa per la Sardegna, in contrasto col "significato"
da attribuire all'art. 17 dello Statuto che, dopo aver contemplato
tre casi di incompatibilità, prevede, all'ultimo comma, che gli
altri casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabiliti
con legge dello Stato.
La ritenuta necessità di una specifica norma statale sarebbe
avallata da un triplice ordine di considerazioni:
a) dalla specialità dell'autonomia della Sardegna, le cui forme
e condizioni particolari sono garantite dall'art. 116 Cost.;
b) dall'orientamento costantemente seguito dal legislatore
statale che - eccezion fatta per il Trentino Alto Adige e per la
Sicilia, dove i casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono
disciplinati con leggi regionali - ha sempre dettato norme elettorali
di carattere generale per le sole regioni a statuto ordinario,
apprestando specifiche disposizioni per la Sardegna, Valle d'Aosta e
Friuli Venezia Giulia;
c) dal richiamo operato dal d.P.R. n. 1462 del 1948 alle
disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e dalla
conseguente inammissibilità dell'assimilazione dei consiglieri delle
regioni a statuto speciale ai consiglieri comunali e provinciali.
3. - In ogni caso - si afferma in ricorso - l'art. 4 della legge
in parola, stabilendo che la carica di consigliere regionale è
incompatibile con quella di sindaco di qualunque comune compreso nel
territorio della Regione, sarebbe in palese contrasto con la norma
statutaria di cui all'art. 17, secondo comma, legge costituzionale n.
3 del 1948, la quale, invece, detta che "l'ufficio di consigliere
regionale è incompatibile con quello... di un sindaco di un comune
con popolazione superiore a diecimila abitanti". Né - si afferma
testualmente - potrebbe "obiettarsi che l'ultimo comma dell'art. 17
demanda alla legge dello Stato di stabilire gli altri casi di
incompatibilità, perché proprio questa precisa dizione fissa
l'assoluta inderogabilità del caso di incompatibilità
esplicitamente previsto dalla norma statutaria".
4. - Evidentemente - conclude la Regione Sardegna - appare del
pari l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge n. 154 del 1981
laddove stabilisce che "sono eleggibili a consigliere regionale...
gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano
compiuto..." in riferimento all'art. 17, primo comma, dello Statuto
speciale d'autonomia, secondo il quale "è elettore ed eleggibile al
consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della
Regione".
5. - l'Avvocatura dello Stato, costituitasi per il Presidente del
Consiglio dei ministri, ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
Premesso che l'art. 122 Cost. distingue tra le norme che
disciplinano il sistema di elezione da quelle sull'elettorato
passivo, che la Corte costituzionale, con sentenze n. 105 del 1957,
n. 60 del 1966 e n. 108 del 1968, ha statuito debba avere una
disciplina uniforme per tutti i cittadini e per tutto il territorio
nazionale a mente dell'art. 51 Cost., si osserva sostanzialmente in
atto di intervento che nessun dubbio può sussistere sulla diretta
applicabilità della legge impugnata alla Sardegna, attesa la riserva
di legge statale espressamente posta dalla norma statutaria ed i
limiti anche temporali fissati dall'art. 55, secondo comma, dello
Statuto, alla efficacia del d.P.R. n. 1462 del 1948, concernente solo
la prima elezione del Consiglio regionale e contenente un richiamo
alle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati
esclusivamente ai fini della disciplina delle elezioni (oggi
direttamente regolate dalla legge regione sarda 23 marzo 1961, n. 4),
non già dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità.
Nel merito l'Avvocatura rileva che la legge impugnata si è
limitata, con l'art. 4, a fissare un ulteriore caso di
incompatibilità che si aggiunge ai tre già previsti dall'art. 17,
secondo comma, dello Statuto; e con l'art. 1 a stabilire una regola
che non è ovviamente applicabile nella Regione Sardegna attesa la
diversa disposizione statutaria, di rango costituzionale e di
carattere speciale, che stabilisce che è eleggibile al Consiglio
regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione. Ma
ciò ovviamente non comporta la illegittimità costituzionale della
norma statale, che trova piena applicazione in tutto il restante
territorio della Repubblica. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata in via
principale dal Presidente della regione Sardegna va dichiarata
inammissibile, stante l'erroneità del presupposto da cui essa muove,
consistente nella ritenuta applicabilità anche alle elezioni dei
consiglieri regionali sardi dei casi di ineleggibilità ed
incompatibilità disciplinati dalla legge statale 23 aprile 1981 n.
154.
2. - Invero, il rapporto tra lo statuto regionale sardo e la
citata legge n. 154 del 1981 si configura nella parte che interessa,
non soltanto in termini di sovraordinazione della norma
costituzionale rispetto a quella ordinaria, ma anche quale rapporto
fra legge speciale e legge ordinaria: la disciplina dei casi suddetti
trova cioè la sua speciale regolamentazione nello statuto regionale
e nelle relative norme di attuazione, con la conseguenza che la
disciplina dei medesimi casi, dettata in via generale con legge dello
Stato, non può configurarsi, per tale ragione, come automaticamente
derogatoria o integrativa di quella speciale. Ciò dicasi non solo
con riferimento ai casi di ineleggibilità di cui all'art. 1 della
legge n. 154 del 1981, ma altresì con particolare riguardo a quelli
di incompatibilità sanciti dal successivo art. 4, dovendosi,
relativamente ad essi e per le testé esposte ragioni, osservare che
se tale norma avesse inteso riferirsi alla regione ricorrente,
muovendosi nello spazio proprio della riserva di cui all'art. 17
dello Statuto di tale regione, avrebbe dovuto in tal senso contenere
una espressa previsione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
della legge 23 aprile 1981 n. 154, in toto e degli artt. 1 e 4 della
medesima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 17 e 55 della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale regione
Sardegna), dal Presidente della regione Sardegna col ricorso in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte