Art. 17
E' elettore ed eleggibile ai Consiglio regionale chi e' iscritto nelle liste elettorali della Regione. L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti ((, ovvero di membro del Parlamento europeo)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))
Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva