Sentenza n. 85/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/03/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 23d.l. 359/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto
comma, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la
finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440,
promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1992 dalla Corte di
cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.A.D.E.L. contro Ingemi
Giuseppa, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione di Ingemi Giuseppa;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Udito l'avv. Francesco Mobilia per Ingemi Giuseppa;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio sul ricorso proposto dall'Istituto nazionale
assistenza dipendenti enti locali (INADEL) per l'annullamento della
sentenza che lo ha condannato a corrispondere a Giuseppa Ingemi la
maggior somma spettantele a titolo di riliquidazione dell'indennità
premio di servizio con gli interessi e la rivalutazione monetaria, la
Corte di cassazione, con ordinanza del 27 ottobre 1992 (pervenuta a
questa Corte il 12 maggio 1993), ha nuovamente sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.l. 31 agosto
1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella
parte in cui dispone che le somme dovute al detto titolo non danno
luogo a rivalutazione monetaria.
Premesso che la questione conserva rilevanza pur dopo la legge 30
dicembre 1991, n. 412 (in considerazione della quale era stata
disposta la rimessione degli atti con ord. n. 218 del 1992), non
essendo applicabile nella specie l'art. 16, comma 6, di tale legge,
il giudice rimettente osserva che le ragioni per cui la sentenza n.
1060 del 1988 di questa Corte ha dichiarato l'infondatezza della
questione in ordine all'esclusione della rivalutazione monetaria
(mentre ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma
nella parte concernente l'esclusione degli interessi) non sono più
sostenibili dopo la sentenza di questa Corte n. 156 del 1991. Alla
stregua di tale sentenza, che ha assimilato i crediti previdenziali
ai crediti di lavoro, con conseguente estensione ai primi della
regola dell'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ., la discriminazione
del credito di cui si discute rispetto agli altri crediti
previdenziali viola il principio di eguaglianza coordinato con l'art.
38, secondo comma, della Costituzione.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituita la parte privata chiedendo la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma denunciata con
argomentazioni analoghe a quella dell'ordinanza di rimessione,
integrate dal richiamo della sentenza di questa Corte n. 822 del
1988, sul riflesso che la norma impugnata è venuta a ledere una
legittima aspettativa del dipendente in procinto di essere collocato
in quiescenza. Considerato in diritto
1. - La Corte di Cassazione mette in dubbio, in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione, la legittimità costituzionale
dell'art. 23, comma 4, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito
nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, "nella parte in cui dispone che
le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di
servizio non danno luogo a rivalutazione monetaria".
Il titolo alla riliquidazione nasce dall'art. 4, nono comma, della
legge 29 maggio 1982, n. 297, in relazione all'art. 3 della legge 7
luglio 1980, n. 299, che per i dipendenti degli enti locali iscritti
all'INADEL ha incluso l'indennità integrativa speciale nella base di
computo dell'indennità premio di servizio. Secondo la sentenza n.
236 del 1986 di questa Corte, l'abrogazione dell'art. 1 della legge
31 marzo 1977, n. 91, disposta dalla citata legge n. 297 del 1982, si
è riflessa anche sul trattamento dei dipendenti degli enti locali
consentendo l'inclusione degli incrementi dell'indennità integrativa
speciale maturati dopo il 31 gennaio 1977 nel calcolo dell'indennità
premio di servizio. Di qui l'obbligo dell'INADEL di riliquidare
l'indennità corrisposta ai dipendenti collocati in quiescenza tra il
1° giugno 1982 (data di entrata in vigore della legge n. 297 del
1982) e il 26 novembre 1986 (data di pubblicazione della sentenza n.
236 del 1986 cit.).
2. - La questione è fondata.
La norma denunziata è già stata dichiarata costituzionalmente
illegittima con sentenza n. 1060 del 1988, nella parte in cui
escludeva la corresponsione di interessi sulla somma differenziale
risultante dalla riliquidazione. Come osserva giustamente il giudice
rimettente - il quale attribuisce all'indennità premio di servizio
natura di prestazione previdenziale - gli argomenti con cui fu tenuta
ferma la parte escludente la rivalutazione non sono più sostenibili
dopo la sentenza n. 156 del 1991, che ha assoggettato la
responsabilità per ritardato pagamento delle prestazioni
previdenziali a una disciplina analoga a quella prevista dall'art.
429, terzo comma, cod. proc. civ. per i crediti di lavoro.
Secondo l'art. 442 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla
sentenza n. 156 del 1991 (applicabile fino all'entrata in vigore
della nuova disciplina prevista dall'art. 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412), dalla data del provvedimento (non
satisfattivo) dell'istituto previdenziale sulla domanda di
prestazione, oppure dal giorno in cui è spirato il termine previsto
dalla legge per provvedere, gli interessi legali spettano all'avente
diritto in aggiunta alla rivalutazione della somma dovuta. Perciò la
norma impugnata, in quanto esclude la rivalutazione, viola il
principio di eguaglianza, coordinato con l'art. 38 della
Costituzione.
Non ha pregio il rilievo che il comportamento dell'INADEL - il
quale fino al 1986 ha continuato a liquidare l'indennità premio di
servizio senza calcolare gli incrementi dell'indennità integrativa
speciale posteriori al 31 gennaio 1977 - è giustificato dalla
situazione di incertezza interpretativa circa la natura del rinvio
alla legge n. 91 del 1977 contenuto nell'art. 3, primo comma, della
legge n. 299 del 1980, e quindi in ordine all'incidenza sul calcolo
dell'indennità premio di servizio dell'abrogazione disposta
dall'art. 4, nono comma, della legge n. 297 del 1982: incertezza poi
risolta dalla sentenza n. 236 del 1986 in senso opposto
all'interpretazione preferita dall'Istituto. La responsabilità per
ritardato pagamento di prestazioni previdenziali, analogamente alla
responsabilità ex art. 429 cod. proc. civ., è indipendente
dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del
d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza
locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte
in cui dispone che "le somme dovute a titolo di riliquidazione
dell'indennità premio di servizio non danno luogo a rivalutazione
monetaria".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 7 marzo 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 marzo 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte