Sentenza n. 85/1999
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/03/1999 · relatore Carlo Mezzanotte
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Abruzzo, riapprovata l'11 giugno 1997 (Modifiche ed integrazioni alla
l.r. 9 ottobre 1996, n. 93, relativa a: "Concessione di contributi
alle cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la
gestione dei mercati ittici"), promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei Ministri notificato il 3 luglio 1997, depositato
in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 47 del registro
ricorsi 1997.
Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1998 il giudice relatore
Carlo Mezzanotte;
Udito l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 3 luglio 1997 e depositato il 10 luglio
1997, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, in
riferimento all'art. 10 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale, in via principale, della legge della Regione Abruzzo,
riapprovata l'11 giugno 1997 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 9
ottobre 1996, n. 93, relativa a: "Concessione di contributi alle
cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la gestione
dei mercati ittici").
La delibera legislativa, approvata una prima volta l'8 marzo 1997,
rinviata dal Governo per violazione dell'art. 92 del trattato di
Roma, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e riapprovata
a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale l'11 giugno 1997,
dispone all'art. 1, sostituendo l'ultimo comma dell'art. 2 della
legge regionale 9 ottobre 1996, n. 93, che i contributi previsti dal
medesimo art. 2 rientrano ad ogni titolo nella categoria degli aiuti
cosiddetti de minimis e, di conseguenza, abroga, all'art. 2, l'art. 4
della legge n. 93 del 1996, il quale prevede la sospensione della
efficacia della legge stessa sino all'esito positivo dell'esame di
compatibilità con la normativa comunitaria, esame cui gli aiuti de
minimis sono, invece, sottratti.
Ad avviso del Presidente del Consiglio, la delibera legislativa
impugnata si porrebbe in diretto contrasto con l'art. 92 del trattato
CEE, in base al quale, nell'interpretazione datane dalla Commissione
CEE, non sono consentiti aiuti governativi privilegiati per le
imprese nazionali, salvo che si tratti di aiuti di modesto valore a
imprese piccole e medie, con esclusione, comunque, del settore della
pesca; di qui la illegittimità costituzionale della legge regionale
per contrasto con l'art. 10 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri dubita della
legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 92 del trattato
CEE e, quindi, dell'art. 10 della Costituzione, della delibera
legislativa della Regione Abruzzo, riapprovata l'11 giugno 1997,
intitolata: Modifiche ed integrazioni alla l.r. 9 ottobre 1996, n.
93, relativa a: "Concessione di contributi alla cooperative di
produzione del pescato o loro consorzi per la gestione dei mercati
ittici".
La delibera censurata, qualificando come de minimis gli interventi
previsti dall'art. 2 della citata legge n. 93 del 1996 e proponendosi
di abrogare la disposizione che prevede la sospensione della
efficacia di tale legge sino all'esito positivo dell'esame di
compatibilità dell'aiuto suddetto con la normativa comunitaria,
contrasterebbe con il trattato istitutivo della comunità economica
europea e con la normativa comunitaria che ad esso dà attuazione,
che esclude il settore della pesca dalla applicabilità del regime
degli aiuti di modesto valore alle imprese medie e piccole, e quindi
violerebbe l'art. 10 della Costituzione.
2. - La questione è fondata.
È sufficientemente chiaro che il Presidente del Consiglio dei
Ministri intende censurare l'anzidetta delibera legislativa della
Regione Abruzzo sul parametro della disposizione della Costituzione
che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, offre copertura
costituzionale al trattato di Roma e più in generale al diritto
comunitario; sicché deve considerarsi emendabile attraverso
un'interpretazione non formalistica del ricorso l'erronea indicazione
in questo dell'art. 10 in luogo dell'art. 11 della Costituzione.
L'art. 92, paragrafo 1, del trattato CEE vieta, con alcune
possibili deroghe, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese
o talune produzioni falsino o minaccino di falsare la concorrenza e
che incidano sugli scambi tra Stati membri. L'art. 93, nel regolare
gli adempimenti ai quali gli Stati membri sono tenuti verso la
Commissione, stabilisce che a questa devono essere comunicati i
progetti diretti a istituire o modificare aiuti e vieta di dare ad
essi esecuzione prima che la procedura comunitaria abbia condotto a
una decisione finale.
L'orientamento al quale è ispirata nel diritto comunitario la
disciplina attuativa degli articoli 92 e 93 del trattato procede
dalla premessa che, se qualsiasi intervento finanziario accordato da
uno Stato ad un'impresa può falsare in modo più o meno
significativo la concorrenza, costituendo uno svantaggio per gli
imprenditori che non ne beneficiano, non tutti gli aiuti hanno un
impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri.
In particolare, per gli aiuti di importo poco elevato che sono
generalmente accordati alle piccole e medie imprese (cosiddetti aiuti
de minimis) e che sono per lo più gestiti da enti locali o
regionali, la Commissione ha introdotto nel 1992 (Disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese: 92/C-213/02) una regola, detta appunto de minimis che
fissa una cifra assoluta al di sotto della quale, in ossequio a
un'esigenza di semplificazione amministrativa a vantaggio tanto degli
Stati membri quanto dell'apparato organizzativo della Commissione
medesima e delle imprese, si può considerare come non applicabile
l'art. 92, paragrafo 1, del trattato di Roma, con la conseguenza che
l'aiuto non è più ritenuto soggetto all'obbligo di comunicazione.
Ma la stessa Commissione ha precisato, fin dalla prima disciplina
introdotta nel 1992, e ribadito nella successiva comunicazione
96/C-68/06, che la regola de minimis non è applicabile agli aiuti
alle piccole e medie imprese nei settori in cui vi siano speciali
regolamentazioni comunitarie, in relazione ai quali tali aiuti,
qualunque ne sia l'importo, continuano ad essere soggetti all'obbligo
di previa notifica alla Commissione ai sensi dell'art. 93 del
trattato - affinché questa ne valuti la compatibilità con il
mercato comune, con la concorrenza, con il libero scambio tra Stati e
- al divieto di esecuzione sino alla decisione finale. Tra questi
settori è espressamente inclusa la pesca, che peraltro forma oggetto
di programmi comunitari di interventi strutturali. Né, allo stato,
risulta modificato alcunché, sempre in materia di pesca, dal
regolamento CE n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998
sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato a determinate
categorie di aiuti di stato "orizzontali".
3. - La legge regionale n. 93 del 1996 correttamente, all'art. 4,
sotto la rubrica "Rispetto di normativa comunitaria", con
formulazione ricognitiva dà atto della intervenuta notificazione
alla Commissione europea della legge stessa e delle misure da essa
scaturenti, disponendo che queste troveranno applicazione solo dopo
che la Commissione abbia comunicato il suo assenso a norma degli
articoli 92 e seguenti del trattato.
La delibera legislativa regionale impugnata, con l'abrogazione del
citato art. 4, ha inteso rendere immediatamente operante la
previsione di contributi alle cooperative di produzione del pescato o
loro consorzi per la gestione dei mercati ittici; questo intento è
reso ancor più esplicito nell'art. 1, il quale, aggiungendo un comma
all'art. 2 della citata legge n. 93 del 1996, stabilisce che il
contributo in essa disciplinato "rientra ad ogni titolo nella
categoria de minimis di cui alla disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato alle piccole e medie imprese". Così disponendo, il
legislatore regionale si è attribuito un potere qualificatorio che
non gli spetta e ha violato la normativa comunitaria, alla quale
l'art. 11 della Costituzione offre copertura costituzionale;
normativa che, anche quando si tratti di aiuti di non rilevante
importo, vuole sottratto il settore della pesca alla possibilità di
interventi di sostegno da parte degli Stati membri al di fuori del
procedimento di verifica previsto dall'art. 93 del trattato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Abruzzo, riapprovata l'11 giugno 1997 (Modifiche ed integrazioni alla
l.r. 9 ottobre 1996, n. 93, relativa a: "Concessione di contributi
alle cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la
gestione dei mercati ittici").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte