Corte costituzionale

Ordinanza n. 850/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), in relazione agli artt. 6, ultimo comma, della legge 28

ottobre 1970, n. 775 (Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo

1968, n. 249), e 99 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (T.U. delle

norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza

emessa il 3 giugno 1982 dalla Corte dei Conti - Sez. IV

giurisdizionale - sul ricorso proposto da Panicali Bonaventura,

iscritta al n. 1067 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 3 giugno

1982, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui esclude che il diritto al

trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, si perda per

prescrizione, in relazione all'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n.

775 (Modifiche ed integrazioni alla legge-delega al Governo 19 marzo

1968, n. 249, per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato,

per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere

e delle retribuzioni dei dipendenti statali), nonché in relazione

all'art. 99 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle

norme in materia di pensioni di guerra);

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata eccede dai

limiti imposti dalla legge di delega n. 775/1970, il cui art. 6,

secondo comma, non sembrerebbe consentire l'introduzione del

principio dell'imprescrittibilità del diritto a pensione, per le

difficoltà a cui darebbe luogo, a distanza di tempo,

l'identificazione dei presupposti richiesti per far luogo al relativo

trattamento; difficoltà in contrasto con i criteri posti dal

legislatore delegante al fine di conseguire una sollecita ed

economica azione amministrativa;

che, inoltre, alla stessa norma il giudice remittente imputa il

fatto di dettare una disciplina irrazionalmente diversa da quella

prevista dall'art. 99 del d.P.R. n. 915 del 1978, che, in tema di

pensioni di guerra, sancisce, invece, che il relativo diritto si

prescrive nel termine di cinque anni dall'effettiva cessazione del

servizio di guerra o, per i civili, dal verificarsi degli eventi;

Considerato che la legge delega 18 marzo 1968, n. 249, e la

successiva in data 28 ottobre 1970, n. 775, contenente modifiche ed

integrazioni della prima, demandavano al Governo la disciplina dei

procedimenti amministrativi nei vari settori per soddisfare alle

specifiche esigenze, attraverso la semplificazione e lo snellimento

delle procedure, onde rendere sollecita ed economica l'azione

amministrativa, eliminando tutti quei pareri, controlli ed

adempimenti non necessari per una adeguata valutazione del pubblico

interesse e di quelli dei singoli;

che, in conseguenza, al legislatore delegato veniva attribuito

il potere di apportare alle disposizioni in vigore le modifiche ed

integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento,

ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme

medesime (art. 4, legge n. 249 del 1968, e 6 della legge n. 775 del

1970);

che il susseguente testo unico n. 1092 del 1973 appare

coerentemente improntato al conseguimento di tali finalità oltre che

rispondente, in punto di imprescrittibilità del diritto a pensione,

ai principi accolti nella precedente legislazione, i quali si

impongono, anch'essi, al legislatore delegato (v. sent. n. 28/1970);

che, invero, non soltanto la precedente normativa sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti statali (T.U. 21 febbraio

1895 n. 70; legge 15 febbraio 1958 n. 46) non dettava alcuna

disposizione che prevedesse la perdita del diritto a pensione per

effetto della prescrizione, mentre altre ne conteneva, concernenti

tale perdita per altre cause ovvero la prescrizione di singoli ratei

della pensione stessa;

che, del resto, il principio dell'imprescrittibilità della

pensione risponde anche al concetto che questa si pone anche in

funzione dell'interesse pubblico alla sicurezza sociale, con chiara

destinazione permanente ad un interesse pubblico;

che la disposizione di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 1092 del

1973 si pone, pertanto, non solo in aderenza ad una normativa già

accolta nella precedente legislazione, ma si ispira, altresì, agli

stessi concetti elaborati nel tempo in ordine alla funzione del

trattamento pensionistico (v. ad es. legge 22 dicembre 1962, n. 1646,

in tema di trattamento di quiescenza dei dipendenti degli enti

locali), ricollegato al pubblico interesse in vista della sicurezza

sociale, sicché essa, col sancire l'imprescrittibilità del diritto

al trattamento di quiescenza, non eccede dai limiti posti dalla legge

delegante, sibbene in ottemperanza dei principi e dei criteri

direttivi ivi specificati, intende superare ogni eventuale incertezza

residua circa la disciplina in materia, realizzando in tal modo

l'auspicata sollecitudine ed economicità dell'azione amministrativa;

che, infine, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte

(v. sent. n. 125 del 1985) non è istituibile un utile raffronto fra

l'ordinamento delle pensioni ordinarie e quello delle pensioni di

guerra;

che, pertanto, l'esaminata questione appare manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dalla Corte dei Conti con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:850 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte