Sentenza n. 86/1968
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/07/1968 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.
225, 232, 392, primo comma, e 395, ultimo comma, del Codice di
procedura penale, promossi con tre ordinanze emesse dal giudice
istruttore del Tribunale di Bologna, rispettivamente, il 18 novembre
1966, il 30 e 31 gennaio 1967 nei procedimenti penali a carico di
Amaducci Mario ed altri, di Calabrò Antonio e di Sparavier Domenico,
iscritte ai nn. 24, 84 e 85 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 25 marzo 1967, n.
157 del 24 giugno 1967 e n. 144 del 10 giugno 1967.
Udita nella camera di consiglio del 22 maggio 1968 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso d'un procedimento penale aperto nei confronti del
signor Mario Amaducci ed altri, il giudice istruttore del Tribunale di
Bologna, con ordinanza 18 novembre 1966, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 395, ultimo comma, del Codice di
procedura penale per contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione:
la norma viola il diritto di difesa e produce disparità di trattamento
perché consente che, solo nei tre casi ivi enunciati, si possa
procedere in istruttoria al proscioglimento dell'imputato senza
interrogatorio e senza contestazione del fatto.
Analoga denuncia è stata avanzata dallo stesso giudice istruttore
con le ordinanze del 30 e 31 gennaio 1967 emesse nel corso di
procedimenti penali aperti nei confronti dei sigg. Antonio Calabrò e
Domenico Sparavier.
2. - In queste due ordinanze sono inoltre denunciati, per contrasto
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, gli artt. 225 e 392, primo
comma, del Codice di procedura penale e, in una delle due, anche l'art.
232 del Codice di procedura penale.
Secondo le ordinanze, è opinione indiscussa che in generale le
disposizioni relative all'istruzione formale siano applicabili alle
indagini preliminari; viceversa le tre norme denunciate sono
universalmente intese nel senso che a tali indagini non possano
estendersi le garanzie di difesa personale e tecnica contenute negli
artt. 304-304 quater del Codice di procedura penale; perciò sarebbero
illegittime posto che anche gli atti di polizia giudiziaria, compiuti o
no dal magistrato, fanno parte degli stati e gradi del procedimento in
cui il diritto di difesa è costituzionalmente garantito: tanto più
che proprio nella fase preliminare si raccolgono le affermazioni del
prevenuto, cioè si pone in essere l'atto più "cruciale" dell'intero
procedimento.
Il giudice istruttore di Bologna inoltre si richiama a esperienze
di altri Paesi e alla norma costituzionale secondo cui il magistrato
dispone direttamente della polizia giudiziaria (articolo 109); ne
deriverebbe che, ai fini della difesa nel processo, il "sospettato"
dovrebbe sempre potersi difendere ugualmente anche nei confronti
dell'autorità di polizia: ciò sia perché dinanzi ad essa si
raccolgono elementi probatori con le loro inevitabili ripercussioni nel
giudizio, sia in ossequio soprattutto al principio nemo contra se
tenetur edere.
3. - Infine le tre norme violerebbero anche l'art. 3, primo comma,
della Costituzione: infatti dipenderebbe dalla discrezionalità
dell'inquirente la scelta fra la strada delle indagini preliminari e
quella dell'istruzione vera e propria, cioè fra un procedimento in cui
la difesa personale e tecnica non sarebbe garantita e un procedimento
in cui è garantita. Considerato in diritto :
1. - Le tre cause, avendo ad oggetto le stesse questioni di
legittimità costituzionale, vengono decise con un 'unica sentenza.
2. - L'art. 232 del Codice di procedura penale è denunciato
perché consente al procuratore della Repubblica di procedere a quegli
atti di polizia giudiziaria che si svolgono senza le garanzie
prevedute, per l'istruzione formale, dagli artt. 304-304 quater del
Codice di procedura penale.
Si tratta delle c.d. indagini preliminari che il P. M. avvia
subito dopo la notitia criminis e che precedono la vera e propria fase
istruttoria, formale o sommaria. Esse, notoriamente, possono limitarsi
all'assunzione e alla ricerca di indizi o di sommarie informazioni
testimoniali; ma spesso consistono in tipici atti istruttori
(interrogatorio ricognizioni ispezioni confronti perquisizioni) che
danno luogo a processi verbali direttamente utilizzabili nel corso
ulteriore del giudizio.
Questi atti, a parte certa loro sommarietà, non differiscono
sostanzialmente da quelli in cui si concreta la vera e propria
istruzione e perciò possono condurre il processo su binari dai quali
più tardi non sarà facile uscire: basti pensare a ispezioni non
facilmente ripetibili, a ricognizioni compiute nell'ansia di
individuare rapidamente il colpevole, a interrogatori condotti
febbrilmente nel clima d'allarme cagionato dal delitto. Il modo come le
indagini vengono eseguite, gli strumenti dei quali è costretto a
servirsi l'inquirente, l'assenza di vera collaborazione da parte
dell'indiziato (se c'è) e di chi lo assiste possono compromettere
irrimediabilmente la sorte del giudizio. Invece, se quegli stessi atti
fossero compiuti nel corso dell'istruzione formale, si svolgerebbero
quasi tutti alla presenza dei difensori delle parti e i documenti, che
ne registrano l'andamento e le conclusioni, compresi i processi verbali
degli interrogatori, sarebbero depositati presso la cancelleria a
presidio d'un aperto esercizio del diritto di difesa; nel nome del
quale un'analoga disciplina accompagna necessariamente anche
l'istruzione sommaria in virtù dell'art. 390 del Codice di procedura
penale e dopo che questa Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale parziale dell'art. 392, primo comma, del Codice di
procedura penale (sentenza n. 52 del 1965).
La differenza tra la fase dell'istruzione sommaria, che offre al
prevenuto (se c'è un prevenuto) le garanzie previste negli artt. 390,
304 bis-304 quater, e quella precedente, che le ignora, non trova
adeguata giustificazione dinanzi all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione: non è giustificata dall'urgenza di raccolta delle prove
poiché la norma impugnata si applica anche fuori dei casi che esigono
rapidi interventi, mentre a tali casi provvede comunque l'art. 304 ter
del Codice di procedura penale; né dalla natura delle operazioni, dato
che esse non differiscono da quelle di cui è fatta l'istruttoria; né
dalla loro pretesa estraneità al vero e proprio giudizio, ché questo
sarebbe un motivo troppo formalistico, per di più contraddetto dalla
partecipazione del magistrato a quegli atti.
Anzi proprio il potere, conferito dalla legge al P. M., di
compierli nella fase preparatoria invece che durante l'istruzione (il
cui inizio molto spesso è difficile da cogliere) accentua
l'incostituzionalità della norma denunciata: l'ampiezza del diritto di
difesa, che la Costituzione garantisce in ogni stato e grado del
procedimento, non può dipendere dalla mera discrezionalità
dell'inquirente, portato dalla natura delle sue stesse funzioni ad
allungare talvolta la fase preliminare in confronto con quella
istruttoria. Il che ha avvertito esattamente l'ordinanza di rinvio.
Perciò la denuncia è da accogliere, purché si avverta come, quanto
alla nomina del difensore, la norma, che occorre applicare nella fase
preparatoria, sia l'art. 390, dettato appunto per l'istruzione condotta
dal P. M., e non l'art. 304, relativo a quella del giudice.
3. - L'incostituzionalità parziale dell'art. 232 travolge
parzialmente anche un'altra delle norme impugnate, cioè l'art. 225 del
Codice di procedura penale che, in certi casi, consente il compimento
di veri e propri atti istruttori ad iniziativa degli ufficiali di
polizia giudiziaria.
Qui la gravità degli interventi non promossi dal P. M.
sembrerebbe giustificata dalle ragioni della flagranza o dell'urgenza,
mentre la violazione del diritto di difesa parrebbe evitata
dall'obbligo di osservare le norme sull'istruzione formale e di
trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica; ma la realtà è
ben diversa.
La tensione derivante dalla delicatezza delle funzioni, il
proposito di scoprire rapidamente i colpevoli, accentuato in soggetti
che con l'attività di polizia giudiziaria alternano compiti di polizia
di sicurezza, il timore (connaturato a questa stessa situazione) di non
reperire o perdere le prove, la difficoltà d'uno stretto controllo da
parte del procuratore della Repubblica portano spesso,
nell'applicazione pratica, ad allargare il concetto di urgenza o di
flagranza: sì che, al di là della previsione legislativa, il diritto
di difesa è sacrificato a esigenze che si rivelano talora
insussistenti e per le quali, d'altra parte, bastano le norme
dell'istruzione, saggiamente conciliando l'esercizio di quel diritto
con le assolute necessità del processo, comprese quelle dell'urgenza
(art. 304 ter, ultimo comma, e 304 quater, penultimo comma).
Inoltre secondo la norma impugnata la disciplina dell'istruzione
formale può estendersi alle indagini preliminari solo "per quanto è
possibile", cioè praticamente a discrezione dell'autorità di polizia
giudiziaria; tanto è vero che, per le ragioni dell'urgenza e
sull'esempio delle operazioni compiute per incarico del P. M., si nega
proprio l'applicabilità, a quelle indagini, degli artt. 304 bis, 304
ter e 304 quater del Codice di procedura penale, vale a dire delle
norme che sono state introdotte recentemente a garanzia dell'esercizio
del diritto di difesa: e non è dubbio che ciò contrasti con l'art. 24
della Costituzione: così come vi contrasta l'affermata
inestensibilità, ricavabile a quanto pare dalla stessa disposizione
impugnata, del precetto relativo alla nomina del difensore (precetto
che tuttavia, in una fase di indagini analoghe a quelle del P. M., è
anche in questo caso l'art. 390, non l'art. 304 additato dal giudice a
quo).
Per sfuggire alla denuncia di incostituzionalità non varrebbe
rilevare che quelle operazioni, compiendosi prima del giudizio,
sarebbero fuori da "ogni stato e grado" del processo: all'opposto, a
parte che quanto s'è detto sull'attività del P. M. può ripetersi a
lortiori per le iniziative della polizia giudiziaria, tali atti non
sono estranei al giudizio poiché rientrano in indagini preordinate a
una pronuncia penale e si traducono in processi verbali di cui è
consentita la lettura nel dibattimento (art. 463 del Cod. proc.
penale).
D'altronde la dichiarazione di illegittimità parziale dell'art.
225 non preclude alla polizia giudiziaria lo svolgimento di proprie
indagini, ma pone limiti a quelle che si risolvono in veri e propri
atti istruttori da utilizzare direttamente nel processo. A questo
proposito vedrà il giudice ordinario come la disciplina
dell'istruzione e il precetto dell'art. 390 si possano realizzare,
soprattutto nell'eventualità che il prevenuto non risponda all'invito
di scegliersi un difensore; ad ogni modo, anche se risultasse che di
regola occorrerà l'intervento del magistrato, l'inconveniente, a
giudicare dall'esperienza d'altri Paesi, non sarebbe d'eccessiva
gravità: il diritto di difesa, in un ordinamento che vieta di
considerare colpevole chi non abbia subito una condanna definitiva, val
bene il sacrificio d'una maggiore speditezza delle indagini.
4. - Data l'illegittimità parziale degli artt. 225 e 232, la
denuncia dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale,
già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 52 del 1965, deve
essere respinta poiché la norma, nella sua attuale portata, non
impedisce l'estensione delle garanzie degli artt. 304 bis-quater del
Codice di procedura penale dell'istruzione sommaria e perciò alle
indagini di polizia giudiziaria. Il giudice a quo chiede inoltre che
l'art. 392, primo comma, sia dichiarato illegittimo in quanto non rende
estensibile all'istruzione sommaria (e perciò nemmeno a quelle
indagini) l'art. 304 del Codice di procedura penale; ma anche questa
denuncia è manifestamente infondata poiché, dichiarati parzialmente
illegittimi gli artt. 225 e 232, l'applicabilità all'istruzione
sommaria dell'art. 390 esclude che si possa lamentare
l'inestensibilità dell'analogo art. 304.
5. - Le ordinanze denunciano inoltre l'ultimo comma dell'art. 395
del Codice di procedura penale che, fuori dei tre casi ivi indicati,
ammetteva il proscioglimento senza interrogatorio e senza la
contestazione del fatto: la norma contrasterebbe con l'"interesse
costituzionale al giusto processo" e col diritto del prevenuto ad
"essere informato" anche se poi lo si proscioglie con formula piena.
La denuncia deve essere respinta con giudizio di manifesta
infondatezza: infatti da un canto questa Corte ha già dichiarato
l'illegittimità costituzionale della norma là dove non prevedeva la
contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del
proscioglimento con formula diversa da quelle che "il fatto non
sussiste" o che "non è stato commesso dall'imputato" (sentenza n. 151
del 1967); dall'altro l'"interesse al giusto procedimento" è
sufficientemente tutelato con le garanzie offerte dagli artt. 304
bis-304 quater del Codice di procedura penale: l'interrogatorio e la
contestazione del fatto si richiedono invece perché il prevenuto sia
messo in condizione di difendersi allo scopo di evitare un
proscioglimento che, nei riflessi morali e sociali, potrebbe essergli
dannoso (sentenza citata); danno non ipotizzabile nel caso in cui si
riconosca che il fatto non sussiste o non è stato commesso da lui.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 225 e 232 del
Codice di procedura penale nella parte in cui rendono possibile, nelle
indagini di polizia giudiziaria ivi previste, il compimento di atti
istruttori senza l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter, quater
del Codice di procedura penale;
dichiara inoltre la manifesta infondatezza delle questioni
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le
ordinanze del giudice istruttore del Tribunale di Bologna citate in
epigrafe, sulla legittimità costituzionale degli artt. 392, primo
comma, e 395, ultimo comma, del Codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte