Sentenza n. 86/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1975 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 45legge 249/1968
- art. 47legge 249/1968
- art. 20legge 775/1970
- art. 33Statuto dei lavoratori
- art. 34Statuto dei lavoratori
- art. 2legge 249/1968
- art. 5legge 249/1968
- art. 44-bislegge 249/1968
- art. 27legge 775/1970
- art. 29legge 153/1969
usata come parametro
- art. 2Costituzione
- art. 6Costituzione
- art. 39Costituzione
- art. 24Statuto dei lavoratori
- art. 25Statuto dei lavoratori
- art. 26Statuto dei lavoratori
- art. 27Statuto dei lavoratori
- art. 28Statuto dei lavoratori
- art. 33d.P.R. 639/1970
- art. 27d.P.R. 639/1970
- art. 29d.P.R. 639/1970
- art. 19Statuto dei lavoratori
- art. 20Statuto dei lavoratori
- art. 21Statuto dei lavoratori
- art. 22Statuto dei lavoratori
- art. 23Statuto dei lavoratori
- art. 2Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 27legge 153/1969
citata
- art. 44-bislegge 775/1970
- art. 19legge 249/1968
- art. 20legge 249/1968
- art. 21legge 249/1968
- art. 22legge 249/1968
- art. 23legge 249/1968
- art. 27legge 249/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 2 e 5 del d.l. C.P.S. 29 luglio 1947, numero 804,
recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di
assistenza sociale";
b) degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, numero 249,
recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione
dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto
delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali", nonché
dell'art. 44 bis aggiuntovi dall'articolo 20 della legge 28 ottobre
1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo
1968, n. 249";
e) degli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante
"Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale", anche in relazione agli artt. 33 e seguenti del
d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, recante "Attuazione delle deleghe
conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme
in materia di sicurezza sociale";
d) degli artt. da 19 a 28, 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n.
300 (Statuto dei lavoratori);
promossi con ricorsi del Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano, notificati il 19 febbraio 1972, depositati in cancelleria il
29 successivo ed iscritti ai nn. 16, 26, 35 e 37 del registro ricorsi
1972.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 19 ed il 21 febbraio 1972 e
depositato il 29 successivo, il Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano ha sollevato - in riferimento agli artt. 2 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, 2, 26, 50 e 51 della legge costituzionale
10 novembre 1971, n. 1, 2 e 6 della Costituzione - questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 del d.lgs.C.P.S. 29
luglio 1947, n. 804, recante "Riconoscimento giuridico degli istituti
di patronato e di assistenza sociale".
Le norme impugnate consentirebbero, infatti, in contrasto con la
tutela costituzionalmente assicurata alle minoranze etniche
linguistiche, esclusivamente alle associazioni nazionali di lavoratori
la gestione di istituti di patronato e di assistenza e
subordinerebbero, inoltre, al solo parere di tali associazioni la
ripartizione dei fondi fra gli istituti di patronato.
Un secondo ricorso del Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano, notificato anch'esso il 19 ed il 21 febbraio 1972 e depositato
il 29 successivo, ha promosso - in riferimento agli artt. 2 della legge
cost. 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, 2, secondo comma, 45 e 51 della legge cost. 10
novembre 1971, n. 1, e 39 della Costituzione - questione di
legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo
1968, n. 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento
dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e
per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti
statali", e dell'art. 44 bis aggiuntovi dall'art. 20 della legge 28
ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18
marzo 1968, n. 249": norme tutte che limitano la possibilità di
essere collocati in aspettativa per motivi sindacali e di essere
autorizzati ad assentarsi dall'ufficio per gli stessi motivi ai soli
dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle organizzazioni
sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative,
circoscrivendo altresì il diritto di riunione del personale stesso
alla circostanza che le riunioni siano indette dalle organizzazioni
sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione.
Una terza questione di legittimità costituzionale è poi
sollevata, sempre in via principale, dal Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano con ricorso notificato il 19 ed il 21 febbraio
1972 e depositato il 29 successivo, nei riguardi degli articoli 27 e 29
della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante "Revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale",
anche in relazione agli artt. 33 e seguenti del d.P.R. 30 aprile 1970,
n. 639, recante "Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli
artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale", per contrasto con l'art. 2 della legge cost. 26 febbraio
1948, n. 5, e con gli artt. 2 e 51 della legge cost. 10 novembre 1971,
n. 1.
Le disposizioni denunciate violerebbero anch'esse il principio di
tutela delle minoranze, in quanto nella disciplina di enti parastatali
chiamano a far parte dei vari comitati operanti a livello regionale e
provinciale soltanto rappresentanti dei lavoratori e dei datori di
lavoro designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale.
Infine, un ultimo ricorso dello stesso Presidente della Provincia
di Bolzano anch'esso notificato il 19 ed il 21 febbraio 1972 e
depositato il 29 successivo, impugna con riferimento agli artt. 2 della
legge cost. n. 5 del 1948, n. 2, 7, 50 e 51 della legge cost. n. 1 del
1971 e 39 della Costituzione, gli artt. 19 a 28, 33 e 34 della legge 20
maggio 1970, numero 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
Anche queste ultime norme sarebbero lesive, per ragioni analoghe,
del principio di protezione delle minoranze, argomentando anche dalla
attribuzione alle Provincie di nuove competenze legislative nelle
materie dell'assistenza ed orientamento nel collocamento dei lavoratori
e di apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei
lavoratori (art. 6 n. 4 e 7 della legge cost. n. 1 del 1971).
2. - Resiste a tutti i ricorsi il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,
con deduzioni depositate il 9 marzo 1972, nelle quali chiede una
dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza delle questioni.
3. - Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle
rispettive conclusioni, convenendo peraltro sull'avvenuta cessazione
delle ragioni del contendere per quanto riguarda il ricorso n.37 del
1972, limitatamente all'asserita violazione dell'art. 7 della legge
cost. n. 1 del 1971 in materia di collocamento al lavoro. Considerato in diritto :
1. - quattro ricorsi della Provincia di Bolzano, involgendo in
primo luogo una medesima pregiudiziale, concernente la loro
ammissibilità, e proponendo - nel merito - questioni sostanzialmente
analoghe, possono essere riuniti per unica decisione.
2. - Il quesito pregiudiziale sulla ammissibilità dei ricorsi
sorge per la circostanza che essi sono tutti rivolti nei confronti di
disposizioni di leggi statali anteriori all'entrata in vigore della
legge cost. n. 1 del 1971, portante modificazioni allo Statuto della
Regione del Trentino-Alto Adige e perciò (necessariamente) oltre i
termini di decadenza prefissati alle Regioni (ed ora anche alle
Provincie di Bolzano e di Trento) per impugnare in via di azione leggi
statali: termini sempre decorrenti dalla pubblicazione delle leggi
medesime. Anche questa volta, invece, come già nel caso deciso con la
sentenza n. 13 del 1974, la Provincia ha proposto l'impugnativa entro
trenta giorni dalla entrata in vigore delle accennate modifiche
statutarie, in forza delle quali le viene riconosciuta - a differenza
che nel passato - legittimazione diretta al ricorso, per violazione -
oltre che delle competenze legislative ad essa spettanti sulle singole
materie - del principio di "tutela delle minoranze linguistiche tedesca
e ladina", specificamente menzionato nell'art. 51 della legge cost. n.
1 del 1971 (accanto ad ogni altra violazione dello Statuto) come vizio
della legislazione statale censurabile da questa Corte dietro ricorso
della Provincia.
Come è noto, con la ricordata sentenza n. 13 del 1974, ribadita
dalla ordinanza n. 269 dello stesso anno, una tale impostazione venne
disattesa: per motivi e considerazioni, peraltro, non trasferibili alla
ipotesi che viene ora portata all'esame della Corte, e che è
nettamente diversa. Sostanzialmente, infatti, con i ricorsi in
epigrafe, la Provincia di Bolzano non denuncia invasione da parte di
leggi statali anteriori di competenze legislative da essa rivendicate
come proprie, per l'attribuzione fattane dalle disposizioni
costituzionali modificatrici dello Statuto del 1948; denuncia, invece,
l'asserito contrasto di determinate norme poste dalle leggi stesse con
il principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina,
di cui al detto art. 51. E, non rientrando le materie che formano
oggetto delle disposizioni statali impugnate tra quelle su cui sussiste
una competenza legislativa della Provincia ricorrente, questa non
potrebbe, evidentemente, sostituire le disposizioni legislative statali
che ritenga lesive della sua autonomia legiferando essa stessa, entro i
limiti costituzionalmente prefissati alle conferitele potestà
normative. Soltanto lo Stato, dunque, sarebbe in grado di adeguare la
propria legislazione all'esigenza di tutela delle minoranze tedesca e
ladina: tanto più che tale esigenza attiene strettamente alla
situazione giuridica complessiva della Provincia di Bolzano, quale ad
essa garantita dallo Statuto, specie tenendo conto delle modificazioni
ed integrazioni apportatevi dalla legge cost. del 1971.
Non varrebbe perciò opporre ai ricorsi della Provincia di cui è
adesso questione quel principio di continuità che questa Corte ebbe ad
enunciare nelle precedenti ricordate occasioni, in presenza di
tutt'altre circostanze: con la conseguenza che i ricorsi medesimi
devono ritenersi ammissibili.
Una siffatta conclusione potrebbe dar luogo a qualche dubbio
unicamente per quanto riguarda le censure proposte con il ricorso n. 37
del 1972 nei confronti degli artt. 33 e 34 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, in relazione all'art. 15, quarto comma, della legge n. 264 del
1949, in materia di collocamento al lavoro, per contrasto con l'art. 7
della legge cost. n. 1 del 1971: il quale, oltre ad affermare il
principio del diritto dei cittadini residenti nella Provincia di
Bolzano alla precedenza, attribuisce alla Provincia medesima una
competenza legislativa, peraltro "integrativa" delle leggi statali. Ma
ogni questione al riguardo può ritenersi superata, dichiarandosi (come
da esplicita richiesta della difesa della Provincia) cessata la ragione
del contendere, dal momento che le norme di attuazione emanate con
d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280, hanno ormai provveduto in argomento,
uniformandosi al predetto principio dell'art. 7.
3. - Nel merito, e prescindendo per quanto ora da ultimo osservato
da quel che attiene al collocamento, le questioni di legittimità
costituzionale proposte dalla Provincia ricorrente possono raggrupparsi
come segue.
A) Gli artt. 2 e 5 del d.l.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804,
consentendo alle sole associazioni "nazionali" di lavoratori, che
abbiano gli ulteriori requisiti ivi specificati, di dar vita a Istituti
di patronato e di assistenza sociale e richiedendo esclusivamente il
parere delle associazioni medesime sulla ripartizione dei fondi tra i
detti Istituti, sarebbero in contrasto con l'art. 2 del testo
originario dello Statuto della Regione e con gli artt. 2, 26, 50 e 51
della citata legge cost. modificatrice n. 1 del 1971, nonché con gli
artt. 2, e 6 Cost. in quanto implicitamente impediscono ai lavoratori
appartenenti ai gruppi di lingua tedesca e ladina della Provincia di
Bolzano di costituire propri istituti similari (ric. n. 16).
B) I menzionati artt. 2 e 51 della legge cost. del 1971 e 2 dello
Statuto del 1948 sarebbero altresì violati dagli artt. 27 e 29 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e 33 e seguenti del decreto presidenziale
n. 639 del 1970, emesso sulla base della delega in quella contenuta,
nella parte in cui, disciplinando i Comitati comunali e provinciali
dell'Inps, chiamano a farne parte, in rappresentanza dei lavoratori
dipendenti, membri designati, dalle "sole" organizzazioni sindacali
rappresentate nel CNEL, e in rappresentanza dei datori di lavoro,
membri designati dalle organizzazioni sindacali di settore più
rappresentative, determinando così, sempre nell'ambito della Provincia
di Bolzano, una situazione analoga a quella di cui sopra alla lett. A),
in danno degli appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e
ladina (ric. n. 35).
C) Per identiche ragioni, viene poi contestata la legittimità
costituzionale, assumendosi violazione anche dell'art. 39 Cost.: 1)
degli artt. 19 a 28 della legge n. 300 del 1970 ("Statuto dei
lavoratori"), nella parte in cui, nell'attribuire determinati diritti e
poteri alle rappresentanze sindacali aziendali, stabiliscono peraltro
che queste non possono istituirsi se non nell'ambito di associazioni
aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su
piano nazionale, ovvero che siano firmatarie di contratti collettivi di
lavoro, nazionali o provinciali, applicati nell'unità produttiva (ric.
n. 37); 2) degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, di
delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello
Stato, il decentramento e il riassetto delle carriere (che, nella parte
che qui interessa, è legge disciplinante immediatamente la materia e
quindi impugnabile in via di azione) e dell'articolo 44 bis aggiuntovi
dall'art. 20 della legge n. 775 del 1970 (ric. n. 26).
4. - È superfluo indugiare sulle censure per violazione degli
artt. 2, 6 e 39 Cost., non essendo la Provincia legittimata a proporle
come censure autonome ed a sé stanti in sede di ricorso diretto contro
leggi statali; come pure sui profili relativi alle disposizioni degli
artt. 26 e 50 della legge cost. n. 1 del 1971, le quali, concernendo
esclusivamente leggi regionali e provinciali, non vengono direttamente
in considerazione nell'attuale giudizio, avente ad unico oggetto
disposizioni di leggi dello Stato. Sotto il primo dei detti profili, le
questioni sono perciò inammissibili; sotto il secondo, senz'altro
infondate.
In realtà, la sola vera questione di costituzionalità sottoposta
dai quattro ricorsi al giudizio di questa Corte si riduce, nei suoi
termini essenziali, al preteso contrasto delle disposizioni legislative
statali che si sono qui ora menzionate con il principio di tutela delle
minoranze linguistiche tedesca e ladina nella Provincia di Bolzano, ora
affermato nell'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971.
Tale principio rappresenta senza dubbio qualcosa di diverso, e di
più, rispetto al principio di parità dei cittadini, indipendentemente
dalla loro appartenenza all'uno ed all'altro gruppo linguistico,
enunciato già - quest'ultimo - nella prima parte dell'art. 2 dello
Statuto e logico corollario, con specifico riferimento al tema in
oggetto, del più generale principio dell'art. 3, primo comma, Cost.
(eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, senza
distinzioni, tra l'altro, "di lingua"). Tutela delle minoranze tedesca
e ladina, come dice adesso l'art. 51, significa, invece, esigenza di
un trattamento specificamente differenziato, in applicazione piuttosto
dell'articolo 6 Cost. prescrivente che "la Repubblica tutela con
apposite norme le minoranze linguistiche": ed è questa per l'appunto
l'esigenza fatta valere dalla Provincia ricorrente assumendo che con
essa contrasterebbe la normativa statale impugnata.
5. - Ciò posto, è da osservare che il principio di tutela delle
minoranze linguistiche tedesca e ladina si rivolge essenzialmente nella
duplice direzione, di assicurarne, per un verso, la permanenza contro
forzate assimilazioni (al che accennava anche la seconda parte
dell'art. 2 dello Statuto originario, laddove prescrive siano
salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali: in
questo senso si veda la sentenza n. 192 del 1970) e di garantire alle
stesse, per altro verso, forme e modi di partecipazione
all'organizzazione politico-amministrativa della Provincia (e della
Regione), in proporzione della loro consistenza numerica.
Ma rimane estraneo all'operare del detto principio quanto attiene
alle materie della previdenza ed assistenza sociale e delle libertà
sindacali, così dei dipendenti pubblici come di quelli privati, nei
luoghi di lavoro. Gli interessi afferenti a tali oggetti sono, infatti,
comuni a tutti gli appartenenti alla stessa categoria professionale,
lavoratori o datori di lavoro che siano, senza che le differenze di
lingua o di origine etnica assumano al riguardo giuridica rilevanza.
Ciò non toglie, ovviamente, che il legislatore possa, nella sua
discrezionalità, ritenere opportuna l'emanazione di norme particolari
che valgano a soddisfare aspettative di carattere psicologico che si
manifestino nella realtà sociale. Ma, sul piano della legittimità
costituzionale, non sussiste contrasto tra il principio statutario
invocato dalla Provincia ricorrente e la legislazione statale che forma
oggetto delle impugnative.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
a) la inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 2 e 5 del d.l.C.P.S. 29 luglio 1947, n.
804, recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di
assistenza sociale", degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n.
249, recante "Delega al Governo per il riordinamento
dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e
per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti
statali", dell'art. 44 bis, aggiunto alla predetta legge dall'art. 20
della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni
alla legge 18 marzo 1968, n.249", degli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento", proposte con i ricorsi nn. 16, 26 e 37 del 1972 del
Presidente della Provincia di Bolzano, in riferimento agli articoli 2,
6 e 39 della Costituzione;
b) la cessazione della materia del contendere in ordine alla
questione di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 34 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, sopra citata, proposta con il ricorso n.
37 del 1972, dal Presidente della Provincia di Bolzano;
c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 2 e 5 del d.l.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, citato, degli artt.
45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, citata e dell'art. 44 bis,
aggiunto alla predetta legge dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970,
n. 775, citata, degli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
recante "Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia
di sicurezza sociale", anche in relazione agli artt. 33 e seguenti del
d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, recante "Attuazione delle deleghe
conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969,
1 n. 153", degli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, della
legge 20 maggio 1970, n. 300 citata, proposte, in riferimento agli
artt. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e 2, 26, 45,
50 e 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, con i
ricorsi di cui in epigrafe, dal Presidente della Provincia di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NTCOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte