Corte costituzionale

Ordinanza n. 86/1978

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/1978 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i

poteri dello Stato sollevato dal pretore di Roma con ricorso 23 maggio

1978, nei confronti del Governo della Repubblica, relativo

all'assistenza della forza pubblica all'udienza, iscritto al n. 11 del

reg. a.r. 1978.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1978 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che il pretore di Roma, giudice del lavoro, dott.

Piergiovanni Palminota richiedeva al Questore l'assistenza della forza

pubblica alle udienze da lui dirette nei giorni di lunedì e mercoledì

di ciascuna settimana; che il Questore faceva presente che le

complessive esigenze del servizio e la consistenza delle forze

disponibili consentivano l'espletamento del servizio richiesto solo se

il personale addetto al commissariato di polizia del palazzo di

giustizia non fosse impiegato per altre esigenze prioritarie; analoga

risposta forniva il Ministero dell'Interno, al quale il pretore aveva

poi rivolto la richiesta; che il pretore, con ricorso del 23 maggio

1978, proponeva conflitto di attribuzione nei confronti del Governo

della Repubblica, deducendo la sua potestà di richiedere, a termini

dell'art. 14 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12)

e art. 68 c.p.c., l'assistenza della forza pubblica e l'obbligo degli

organi competenti di ottemperare alla richiesta;

considerato che per l'ammissibilità del conflitto di attribuzione

è tra l'altro necessario, a norma dell'art. 37 della legge n. 87 del

1953, che la controversia insorta tra poteri dello Stato riguardi la

sfera di attribuzioni a ciascuno assegnata da norme costituzionali;

che tale requisito difetta nella specie in esame; invero, non è

controverso se il pretore avesse o meno il potere di richiedere

l'assistenza della forza pubblica né l'obbligo dei destinatari della

richiesta di ottemperarvi, avendo gli organi della competente

amministrazione prospettato soltanto difficoltà di esecuzione, stante

la necessita di soddisfare anche altre esigenze ritenute prioritarie;

che il contrasto su tale punto, non riguardando la sfera di

attribuzioni di ciascun potere, non può dar luogo ad un conflitto

demandato alla cognizione di questa Corte; che, pertanto, il proposto

ricorso va dichiarato inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1978.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte