Art. 68 c.p.c.
Altri ausiliari
[1]Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessita', il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si puo' fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non e' in grado di compiere da se' solo.
[2]Il giudice puo' commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.
[3]Il giudice puo' sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva