Sentenza n. 86/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/05/1982 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 107legge 831/1973
- art. 21legge 831/1973
- art. 7legge 87/1953
- art. 27legge 87/1953
- art. 16legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 20
dicembre 1973, n. 831 (Norme per la nomina a magistrato di cassazione)
promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre 1977 e il 3 luglio 1979 dal
Consiglio di Stato - Sez. IV giurisdizionale, sui ricorsi proposti da
Lucentini Sergio ed altri e da Torella di Romagnano Andrea contro il
Ministero di Grazia e Giustizia ed altri, rispettivamente iscritte al
n. 291 del registro ordinanze 1978 e al n. 56 del registro ordinanze
1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del
1978 e n. 85 del 1980.
Visti l'atto di costituzione di Lucentini Sergio ed altri e gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore
Livio Paladin;
Uditi l'avv. Umberto Coronas, per Lucentini Sergio ed altri e gli
avvocati dello Stato Piergiorgio Ferri e Carlo Carbone, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Sergio Lucentini ed altri, consiglieri di corte d'appello
nominati consiglieri di cassazione ai sensi dell'art. 21, sesto comma,
della legge 20 dicembre 1973, n. 831, chiedevano al TAR per il Lazio
l'annullamento dei rispettivi provvedimenti di nomina, limitatamente
alla loro decorrenza giuridica: sostenendo l'illegittimità
costituzionale del predetto comma sesto dell'art. 21, in riferimento
all'art. 3 Cost. Ma i ricorsi venivano respinti dall'adito Tribunale,
previa dichiarazione della manifesta infondatezza delle censure in
esame.
Avverso tale sentenza, gli interessati hanno proposto appello al
Consiglio di Stato, insistendo nell'assunto che le loro nomine a
magistrati di cassazione sarebbero state operate in applicazione di una
norma costituzionalmente illegittima. La decorrenza giuridica delle
nomine stesse, fissata al momento dell'entrata in vigore della legge n.
831 del 1973 quanto ai "magistrati che per qualsiasi motivo non abbiano
partecipato ad alcuno scrutinio per la nomina a magistrati di
cassazione, pure avendo l'anzianità necessaria", determinerebbe
infatti una irragionevole equiparazione dei ricorrenti con i colleghi
che in sede di scrutinio avessero riportato un giudizio sfavorevole; e
li discriminerebbe, d'altro lato, rispetto ai magistrati che
all'entrata in vigore della legge n. 831 avessero già maturato
l'anzianità di sette anni, prevista dall'art. 4 della legge stessa, ma
non l'anzianità di nove anni, richiesta per la partecipazione allo
scrutinio dalla legge n. 1 del 1963: magistrati per i quali l'art. 21,
quinto comma, della legge n. 831 fa decorrere gli effetti giuridici
della nomina dal compimento dei sette anni di anzianità.
La quarta sezione del Consiglio di Stato ha per altro ritenuto di
non poter delibare la non manifesta infondatezza delle censure proposte
dai ricorrenti, senza una previa verifica della "ragionevolezza" del
procedimento di nomina, contemplato dalla legge n. 831 del 1973; ed ha
pertanto impugnato con ordinanza emessa il 2 dicembre 1977 - l'intero
"sistema di progressione a magistrato di cassazione", previsto dalla
legge stessa, "nella parte in cui deferisce al Consiglio superiore il
potere di attribuire (oltre ad una classe di stipendio che non viene in
discussione) la nomina a magistrato di cassazione, senza il
conferimento delle corrispondenti funzioni". Tale sistema sarebbe
infatti "ispirato nella sua concezione di fondo ad una completa e
totale divaricazione tra l'esercizio effettivo delle funzioni di
magistrato di cassazione e l'attribuzione della corrispondente
qualifica", che ormai si sostanzierebbe "nel conferimento quasi
automatico di un titolo e di una classe di stipendio",
indipendentemente dalla spettanza delle funzioni medesime, tanto è
vero - precisa l'ordinanza - che nel 1977, su 505 posti di ruolo,
risultavano nominati 1912 magistrati di cassazione.
Di qui discenderebbe la violazione del principio fissato dal terzo
comma dell'art. 107 Cost., per cui "i magistrati si distinguono fra
loro soltanto per diversità di funzioni": con chiaro riferimento -
assume il giudice a quo - al "dato oggettivo desumibile dalla effettiva
incardinazione del magistrato in un ufficio". E, mentre per la
magistratura di merito l'unificazione sostanzialmente disposta dalla
legge n. 570 del 1966 sarebbe "avvenuta sulla base di una asserita
identità di funzioni", altrettanto non potrebbe dirsi per l'ufficio in
esame, poiché lo vieterebbero le "concrete funzioni inerenti al
sindacato giurisdizionale della Corte Suprema" e la "posizione che ad
essa è riconosciuta dalla Costituzione" (ex artt. 104, quarto comma,
106, terzo comma, 111 secondo e terzo comma, 135, primo e secondo
comma). Da questa particolare posizione emergerebbe, dunque, "che le
funzioni relative all'ufficio di consigliere di cassazione sono quelle
e solo quelle esercitate dai magistrati effettivamente destinati alla
Corte di cassazione e che soltanto ad essi spetta la qualifica di
magistrati di cassazione, ai sensi dell'art. 107, terzo comma, Cost.".
Una volta ridimensionato l'attuale sistema di progressione,
risolvendolo nella pura e semplice attribuzione di una superiore classe
di stipendio, potrebbe poi accogliersi - secondo l'ordinanza di
rimessione - la richiesta dei ricorrenti, intesa ad evitare un loro
scavalcamento da parte di colleghi meno anziani. Appunto in questo
senso, all'annullamento della legge n. 831, nella parte concernente la
detta progressione, dovrebbe seguire l'annullamento dell'art. 21, sesto
comma: che il Consiglio di Stato impugna pertanto, con riferimento
all'art. 3 Cost., "in via subordinata e condizionata
all'accoglimento"dell'impugnativa principale.
2. - I ricorrenti, costituitisi nel presente giudizio, hanno invece
precisato di non essere interessati a coltivare la questione principale
di legittimità, sollevata d'ufficio dal giudice a quo; ed anzi ne
hanno messo in dubbio la rilevanza, insistendo soltanto nell'originaria
richiesta di annullamento dell'art. 21, sesto comma, che essi
considerano lesivo dell'esigenza costituzionale di "trattamento uguale
delle situazioni uguali" e di "trattamento differenziale delle
situazioni diverse".
Da un lato, sarebbe illegittimo l'aver equiparato, in deroga al
"nuovo principio della decorrenza della promozione in Cassazione dal
compimento del settimo anno di anzianità nella qualifica di magistrato
d'appello", i magistrati che non avessero partecipato ai vecchi
scrutinii e quelli che vi fossero stati bocciati: solo nel secondo e
non nel primo caso, infatti, il ritardo della promozione potrebbe esser
giustificato dal suo "carattere in senso lato sanzionatorio" o
dall'opportunità di consentire comunque che i soggetti già ritenuti
inidonei abbiano il tempo di dare la prova della loro conseguita
idoneità. D'altro lato, sarebbe arbitrario l'avere previsto per i
ricorrenti un regime diverso e deteriore nei confronti di altri
magistrati d'appello, meno anziani di essi, che non erano in grado di
partecipare ai vecchi scrutinii: poiché ne derivererebbero,
rispettivamente, un premio ed una sanzione del tutto immotivati, data
la facoltatività della partecipazione di cui trattasi.
3. - L'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce
a sua volta che l'impugnativa principale del Consiglio di Stato sarebbe
irrilevante, in quanto eccederebbe il petitum (ad un punto tale che
l'accoglimento di essa determinerebbe non già il conseguente
accoglimento dei ricorsi, bensì l'annullamento delle stesse nomine dei
ricorrenti a magistrati di cassazione).
In ogni caso, l'impugnativa principale sarebbe infondata, poiché
l'art. 107, terzo comma, della Costituzione garantirebbe l'indipendenza
dei giudici, anche nei loro reciproci rapporti, ma non "la
contestualità tra qualifica e funzione". E nessun attentato
all'indipendenza arrecherebbe la legge impugnata, ritardando il
conferimento della funzione medesima; ché anzi tale legge, operando lo
"sradicamento" del principio della carriera, toglierebbe di mezzo "uno
strumento pericolosamente lesivo... della libertà dei giudici",
utilizzabile dai superiori per "interventi diretti o pressioni ed
influenze indirette", nonché suscettibile di determinare nel singolo
magistrato "processi di autocondizionamento e sudditanza psicologica".
Del pari, sarebbe infondata la questione proposta in via
subordinata, poiché i magistrati che si fossero sottratti agli
scrutinii, per una libera scelta comunque motivata, non potrebbero ora
pretendere un identico (o addirittura un migliore) trattamento di
quanti vi avessero partecipato con successo. Diversamente, infatti, si
produrrebbe una "diseguaglianza di segno opposto", non solo nei
confronti di quanti erano stati sfavorevolmente giudicati, ma rispetto
agli stessi magistrati di cui al quinto comma dell'art. 21.
4. - In vista della pubblica udienza del 21 gennaio 1981, i
ricorrenti hanno depositato una memoria, traendo argomento dal disegno
di legge n. 2115/Senato, presentato il 22 maggio 1975, per modificare
l'art. 21, quinto e sesto comma, della legge n. 831 del 1973, nel senso
auspicato dagli interessati.
Per altro, dopo essere stata discussa nell'udienza predetta, la
causa in esame è stata rinviata a nuovo ruolo - mediante l'ordinanza
n. 172 del 1981 - ed è stata quindi ridiscussa nella pubblica udienza
del 24 marzo 1982. In tale occasione, tanto l'Avvocatura dello Stato
quanto la difesa dei ricorrenti hanno insistito nella richiesta che la
Corte dichiari preliminarmente inammissibile, per irrilevanza, la
questione sollevata in via principale dalla quarta sezione del
Consiglio di Stato; ed hanno comunque sostenuto l'infondatezza della
questione medesima.
5. - Nel corso di un altro giudizio promosso da Andrea Torella di
Romagnano, magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive
superiori, che il Consiglio superiore della magistratura non aveva
assegnato ad alcun corrispondente ufficio, la quarta sezione del
Consiglio di Stato ha quindi riproposto - con ordinanza emessa il 3
luglio 1979 - l'impugnativa dell'intera legge n. 831 del 1973: sia pure
con particolare riguardo - come si precisa nel dispositivo - agli artt.
7, 9, 10, 14, 17, 18 e 21.
L'ordinanza premette che, nel giudizio a quo, risulterebbe proposta
"una controversia circa l'assegnazione di un magistrato ad un
determinato ufficio (presidente di sezione della Corte d'appello di
Milano) corrispondente a funzioni divergenti sia da quelle non ancora
esercitate proprie della qualifica da lui rivestita sia da quelle
ancora esercitate in quanto precedenti alla nomina alla qualifica"
stessa. Ma la circostanza che i magistrati possano trovarsi ad
esercitare funzioni non corrispondenti alle qualifiche determinerebbe
fra loro "un duplice ordine di distinzioni e di assimilazioni":
"magistrati, cioè, con qualifiche diverse ed in reciproca collocazione
gerarchica" si troverebbero "ad esercitare funzioni identiche o di
identico livello"; "magistrati, invece, con qualifiche identiche o
equivalenti" eserciterebbero funzioni "di collocazione giurisdizionale
diversa".
Da ciò conseguirebbe, in primo luogo, la violazione del terzo
comma dell'art. 107 Cost., in cui si porrebbe, circa i magistrati, "il
divieto tanto di una loro collocazione gerarchica (sia pure soltanto
nominale) nell'ambito di funzioni identiche o equivalenti ed in base ad
elementi a queste estranei, tanto di loro assimilazioni (sia pure
soltanto nominali)... nonostante la diversità delle funzioni
esercitate". Nel medesimo senso, sarebbe inoltre violato l'art. 3,
primo comma, data la diversificazione delle qualifiche a fronte di
funzioni identiche od equivalenti e data, per contro, l'identità delle
qualifiche stesse a fronte di funzioni diverse.
E ne risulterebbe infine una lesione del principio di "buon
andamento dell'amministrazione della giustizia", desumibile dall'art.
97, primo comma, della Costituzione. "La legge in esame" - osserva
infatti il giudice a quo - "preordina la valutazione della personalità
di ciascun magistrato sotto il profilo professionale, ai fini della
nomina a magistrato di cassazione, senza alcuno specifico riferimento
alle funzioni relative, il cui conferimento è svincolato dal momento
di tale nomina"; sicché le valutazioni operate all'atto del
conferimento stesso, se subordinate a quelle già compiute all'atto
della nomina, prescindono dall'esigenza di una comparazione fra i vari
magistrati interessati, e se rinnovate, determinano la possibilità di
un contrasto con le valutazioni precedenti, venendo in sostanza ad
invalidare - come verificatosi appunto nel caso in questione - l'ordine
di collocamento in ruolo.
6. - Tutte queste censure sono state contestate dall'intervenuto
Presidente del Consiglio, con argomentazioni analoghe a quelle testé
ricordate, quanto al parametro rappresentato dall'art. 107, terzo
comma.
Considerazioni del medesimo genere farebbero poi ritenere infondato
il riferimento all'art. 3, primo comma, poiché "l'assoluta
parificazione fra magistrati" riguarderebbe "soltanto le funzioni
giurisdizionali e gli atti che dall'esercizio di quelle funzioni
derivano, non certamente la posizione che i magistrati stessi - oltre e
fuori da quella funzione - occupano nell'ordinamento giudiziario". Del
pari, sarebbe destituito di fondamento il preteso contrasto fra la
legge impugnata e l'art. 97 Cost., dato che l'ordinamento dello stato
giuridico dei magistrati non violerebbe - quanto all'oggetto del
presente giudizio della Corte - "il principio della riserva di legge
posta dal costituente a garanzia dell'ordinato andamento dei pubblici
uffici".
7. - Discussa nella pubblica udienza del 21 gennaio 1981, anche
questa causa è stata rinviata a nuovo ruolo - mediante la ricordata
ordinanza n. 172 del 1981 - e quindi ridiscussa nella pubblica udienza
del 24 marzo 1982. Considerato in diritto :
1. - Può essere disposta la riunione dei due giudizi instaurati
dalla quarta sezione del Consiglio di Stato, dal momento che le
ordinanze di rimessione propongono, in via principale od esclusiva,
questioni identiche o comunque affini.
Vero è che la prima di tali ordinanze (n. 291 del 1978) impugna,
in riferimento al solo terzo comma dell'art. 107 Cost., "il sistema di
progressione a magistrato di cassazione previsto dalla legge 20
dicembre 1973, n. 831, nella parte in cui deferisce al Consiglio
superiore il potere di attribuire (oltre ad una classe di stipendio che
non viene in discussione) la nomina a magistrato di cassazione senza il
conferimento delle corrispondenti funzioni"; per poi sollevare, in
subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, sesto
comma, della legge medesima, in riferimento al principio di
eguaglianza. Diversamente, la seconda ordinanza (n. 56 del 1980)
contesta senz'altro l'"intera legge" n. 831 del 1973, anche se il
dispositivo e la parte conclusiva della motivazione fanno specifico
richiamo agli artt. 7, 9, 10, 14, 17, 18, 21; e ciò, per asserita
violazione degli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, oltre che
dell'art. 107, terzo comma, della Carta costituzionale. Ma, in entrambi
i casi, la Corte è chiamata a valutare - se non altro in prima linea -
censure sostanzialmente comuni: che attengono, pur sempre, alla
legittimità delle norme sulla carriera dei magistrati, introdotte
dalla legge n. 831, con particolare riguardo alla scissione fra la
nomina ed il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione.
2. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità
per difetto di rilevanza, avanzata dall'Avvocatura dello Stato e poi
riproposta nella pubblica udienza da parte della difesa dei ricorrenti,
circa la questione sollevata in via principale dalla prima delle dette
ordinanze.
In effetti, nel giudizio a quo non si tratta di applicare altro che
una particolare disposizione transitoria della legge n. 831, dettata
dall'art. 21, sesto comma. Le nomine dei ricorrenti a magistrati di
cassazione sono cioè messe in causa - come precisa la stessa ordinanza
in esame e come si è ricordato in narrativa - "limitatamente alla
decorrenza giuridica": poiché nei ricorsi veniva dedotto che questi
provvedimenti sarebbero stati adottati sulla base di una norma che agli
effetti giuridici li rendeva operativi "dall'entrata in vigore" della
legge n. 831, anziché dal compimento dell'anzianità di sette anni di
cui all'art. 4 della legge medesima (richiamato dall'art. 21, quarto e
quinto comma), violando così l'esigenza della parità di trattamento
dei vari interessati. Tale era, dunque, l'unico problema sottoposto al
giudizio del Consiglio di Stato. E non a caso, per motivare la
rilevanza dell'impugnativa principale, il Consiglio ha dovuto sostenere
di non poter nemmeno effettuare "una delibazione sommaria della non
manifesta infondatezza delle censure contenute nel ricorso in appello"
(ossia del preteso contrasto fra l'art. 3 Cost. e la norma transitoria
in discussione), senza previamente mettere in questione l'intera
normativa sulla "progressione a magistrato di cassazione", stabilita
agli effetti giuridici dalla legge n. 831: la quale rappresenta -
afferma testualmente l'ordinanza - "il fondamentale parametro di
valutazione della ragionevolezza delle norme che disciplinano il
passaggio dal vecchio al nuovo sistema di nomina".
Ma la motivazione non vale a dimostrare la necessaria esistenza di
un nesso di pregiudizialità fra il giudizio di legittimità
costituzionale che il Consiglio di Stato vorrebbe in tal senso
instaurare e la particolare controversia che a quel giudice spetta di
risolvere. Rispetto ad una questione di eguaglianza che investe - come
già si è notato - il solo sesto comma dell'art. 21, a paragone con la
disciplina prevista nel quarto e quinto comma dell'articolo medesimo,
il Consiglio ha infatti sollevato una questione autonoma e del tutto
diversa dalla prima: sia per il suo oggetto, che non riguarda più
l'interna coerenza della disciplina transitoria dettata dalla legge n.
831, bensì il sistema di nomina a magistrato di cassazione, in sé
considerato; sia per lo stesso parametro invocato, che non consiste
più nel principio generale di eguaglianza, bensì nel terzo comma
dell'art. 107 Cost.
Così ricostruita, la predetta questione di legittimità
costituzionale non è pregiudiziale rispetto a nessuna delle
valutazioni che il Consiglio di Stato è chiamato ad esprimere. Né a
renderla ammissibile basterebbe riscontrare una sorta di nesso logico,
che la colleghi al giudizio pendente dinanzi al Consiglio, poiché
l'art. 23 della legge n. 87 del 1953 non consente di coinvolgere nelle
impugnative - senza che il giudice a quo ne dimostri in alcun modo la
specifica incidenza ai fini del decidere - le più varie altre norme,
comunque correlate alla norma applicabile nel giudizio a quo.
A questo punto, d'altronde, non può ritenersi ammissibile
diversamente da ciò che ritengono l'Avvocatura dello Stato e la difesa
dei ricorrenti - neppure l'impugnativa dell'art. 21, sesto comma, della
legge n. 831. Per escluderlo, è infatti sufficiente considerare che
tale questione è stata sollevata come si legge nel dispositivo
dell'ordinanza di rimessione "in via subordinata e condizionata
all'accoglimento" della questione principale; e che il Consiglio di
Stato ha solo a questo patto ritenuto la non manifesta infondatezza
dell'impugnativa stessa: la quale non può dunque venire esaminata
dalla Corte, una volta precluso il giudizio sul complessivo "sistema di
progressione a magistrato di cassazione".
3. - Nessuna eccezione di ammissibilità è stata invece proposta
dall'Avvocatura dello Stato, quanto alla seconda delle ordinanze in
esame, che impugna senz'altro l'intera legge n. 831. Ma ciò non esime
la Corte dal verificare, d'ufficio, se tale questione sia rilevante, ed
eventualmente in quali limiti, agli specifici fini del giudizio a quo.
Ora, dalla stessa ordinanza risulta con chiarezza che la
controversia verte sull'assegnazione dell'ufficio di presidente di
sezione della Corte d'appello di Milano (cioè di una funzione
equiparata a quella di magistrato della Corte di cassazione, secondo
l'art. 4 n. 2 della legge 24 maggio 1951, n. 392): assegnazione dalla
quale il ricorrente lamenta di essere rimasto escluso - sebbene fosse
provvisto sia della nomina a magistrato di cassazione sia della nomina
alle funzioni direttive superiori - in deroga alle precedenze
risultanti dal ruolo di anzianità, di cui agli artt. 7, primo comma, e
10 della legge n. 831 del 1973. Quest'ultima, precisamente, è la sola
disposizione della legge n. 831 che venga richiamata nel ricorso per
contestare la legittimità del provvedimento impugnato, in base
all'assunto che essa imporrebbe al Consiglio superiore della
magistratura l'osservanza, senza alcun margine discrezionale,
dell'ordine di collocazione in ruolo,; ed è in tal senso che con il
ricorso si chiede non solo l'annullamento dell'atto medesimo, nonché
della previa deliberazione conciliare, ma anche l'annullamento della
risoluzione 13 maggio 1977, n. 2381, con la quale il Consiglio avrebbe
contraddetto la legge in esame, fissando una serie di criteri di
assegnazione difformi dalla legge stessa.
Dato l'oggetto del giudizio a quo, riesce evidente che la sorte di
esso non dipende dall'applicazione dell'intera legge 20 dicembre 1973,
n. 831, e nemmeno di una gran parte delle disposizioni puntualmente
indicate dal Consiglio di Stato. La sollevata questione di legittimità
costituzionale è infatti rilevante, stando alle testuali precisazioni
dell'ordinanza di rimessione, dal momento che i motivi del ricorso
"involgono l'esame dell'incidenza, ai fini del conferimento delle
funzioni relative alla qualifica di magistrato di cassazione,
dell'ordine di collocazione in ruolo con tale qualifica; della
legittimità della determinazione di autonomi criteri generali
amministrativi per il conferimento delle funzioni suddette rispetto
alla nomina alla qualifica; della coerenza di tali criteri con la
sopravvenuta nomina alle funzioni direttive superiori". Con ciò
stesso, però, l'impugnativa non si dimostra ammissibile, né quanto
alle norme sulla valutazione per la nomina a magistrato di cassazione,
dettate dagli artt. 1-6 della legge n. 831, né quanto alle norme degli
artt. 9 e 18, che prevedono la permanenza dei nominati - per difetto di
posti vacanti - nell'esercizio delle funzioni precedenti, né quanto
alle norme degli artt. 16-20, concernenti funzioni ed uffici direttivi
superiori che nella specie non vengono in questione, e meno ancora
quanto alle molte disposizioni transitorie che la legge in esame
contiene.
Per contro, l'impugnativa dev'esser riferita unicamente al
combinato disposto degli artt. 7 e 10, vale a dire alle norme che
disciplinano la nomina a magistrato di cassazione ed il successivo
conferimento delle relative funzioni, secondo l'ordine di collocamento
in ruolo: combinato disposto che il Consiglio di Stato censura - come
si desume dal contesto della motivazione - in quanto istitutivo di un
sistema caratterizzato dall'attribuzione di qualifiche, scissa dalla
contestuale assegnazione dei corrispondenti uffici; il che
comporterebbe una progressione automatica, tale che i magistrati di
cassazione nominati in base all'art. 7 avrebbero diritto a vedersi
conferire le funzioni di cui all'art. 10, senza che al Consiglio
superiore della magistratura spetti null'altro che l'obbligo di trarre,
a favore del più anziano in ruolo fra i vari aspiranti, le necessarie
conseguenze della valutazione già espressa nei suoi confronti, dopo
sette anni dalla nomina a magistrato d'appello. Pertanto, è in
relazione a questa disciplina che la proposta impugnativa può
considerarsi ammissibile.
4. - Per meglio valutare il merito delle censure prospettate dalla
seconda ordinanza del Consiglio di Stato, conviene anzitutto ricordare
i precedenti e l'iter formativo della legge n. 831, come pure gli esiti
cui questa legge ha concretamente dato luogo sino ad oggi.
Sul piano delle riforme dell'ordinamento giudiziario, nella parte
concernente lo stato giuridico dei magistrati, la premessa essenziale
della disciplina in esame è rappresentata dalla legge 25 luglio 1966,
n. 570. Preceduta a sua volta da una serie di dibattiti intesi a
superare i metodi tradizionali di selezione e di promozione, dai quali
eran fatti dipendere gli sviluppi della cosiddetta carriera dei
magistrati, questa legge ha infatti previsto che la "qualifica di
magistrato di Corte d'appello" venga attribuita ai magistrati di
tribunale, compiuti undici anni dalla relativa promozione, sulla sola
base di un "motivato parere del Consiglio giudiziario", riesaminato dal
Consiglio superiore della magistratura; ed ha ricollegato a tale
attribuzione la corrispondente nomina, produttiva di effetti giuridici
ed economici sin dal compimento della necessaria anzianità,
quand'anche tali magistrati debbano "per difetto di vacanza" -
continuare nell'esercizio delle funzioni precedenti (come dispongono,
rispettivamente, gli artt. 1 e 6 della legge predetta).
Va peraltro ricordato, in primo luogo, che l'art. 4, secondo comma,
della legge stessa domandava al Consiglio superiore (antecedentemente
alle modifiche introdotte dall'art. 4 della legge 19 febbraio 1981, n.
27) il compito di procedere all'effettivo conferimento delle funzioni
di magistrato d'appello, "tenendo conto delle attitudini e
dell'anzianità dei magistrati", con l'esclusione di progressioni
dipendenti dal solo decorso del tempo; in secondo luogo, che l'art. 8 e
l'annessa tabella A della legge n. 570 dispongono l'unificazione del
"ruolo organico dei magistrati di Corte d'appello e di tribunale",
innovando anche in tal senso rispetto alla legge 4 gennaio 1963, n. 1.
Ciò che più conta, l'intera riforma concerne comunque la sola
magistratura di merito, nell'ambito della quale una semplificazione
delle categorie e dei ruoli dei magistrati era già stata operata, sia
pure in altri termini, dagli artt. 1 ed 8 della legge n. 392 del 1951,
mediante l'abolizione del ruolo dei pretori, collocati senz'altro nel
ruolo dei magistrati di tribunale. Ed appunto in questa prospettiva,
sia la relazione alla proposta di legge Breganze ed altri (n. 1745
Camera, presentata il 16 ottobre 1964), sia la conseguente relazione di
maggioranza per la IV Commissione della Camera dei deputati (presentata
alla Presidenza il 21 ottobre 1965), avvertivano invece l'esigenza di
tenere ben distinta la posizione dei magistrati di cassazione, in
quanto "giudici di diritto", titolari di funzioni non "intercambiabili
con le altre", diversamente da quelle di primo grado e di appello;
tanto da ipotizzare un ordinamento giudiziario imperniato sull'"unica
fondamentale distinzione" fra magistrati di merito e magistrati di
legittimità.
Già scalfita dalle promozioni in soprannumero (senza il
contestuale conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione),
di cui all'art. 5, terzo comma, della legge n. 1 del 1963 ed
all'articolo unico della legge n. 687 del 1967, tale distinzione è
stata però elusa a breve distanza di tempo, attraverso la legge n. 831
del 1973. Effettivamente, questa legge presuppone l'esistenza del
ruolo: dei magistrati di cassazione e del ruolo dei titolari delle
cosiddette funzioni direttive superiori, secondo la ricordata tabella
A, allegata alla legge n. 570 del 1966, e successive modificazioni. Ma
la "valutazione favorevole" dei magistrati d'appello, dotati di
un'anzianità di sette anni, comporta in modo immediato - agli effetti
giuridici oltre che economici - la loro nomina a magistrati di
cassazione ed il collocamento nel rispettivo ruolo (secondo l'ordine di
precedenza risultante dal ruolo di anzianità), indipendentemente da
alcuna disponibilità di posti, in virtù dell'art. 7, primo e secondo
comma; ed analogamente è stabilito dall'art. 17, circa i magistrati
dichiarati idonei e quindi nominati alle funzioni direttive superiori,
dopo otto anni dalla loro nomina a magistrati di cassazione. Inoltre, a
ciò non si accompagna la previsione che il conferimento delle
funzioni, per la copertura dei posti che si rendano vacanti, sia
preceduto da una rinnovata valutazione delle attitudini dei magistrati
in questione, ad opera del Consiglio superiore della magistratura
(sulla traccia del citato art. 4, secondo comma, della legge n. 570 del
1966). Tanto nell'art. 10 quanto nell'art. 19, ultimo comma, si prevede
invece - seccamente - che il conferimento sia disposto "secondo
l'ordine di collocamento in ruolo", di cui agli artt. 7 e 17: così
confermando l'avviso - più volte espresso nel corso dei lavori
preparatori, specialmente in seno alla IV Commissione della Camera dei
deputati - che la nuova legge fosse destinata ad introdurre, sotto
questo aspetto, un sistema di progressioni del tutto automatiche.
È infine indiscutibile che la legge n. 831 ha prodotto e sta
producendo un macroscopico e crescente divario tra il numero dei
nominati ed il numero dei posti disponibili, tale che la dissociazione
fra la nomina ed il conferimento delle relative funzioni costituisce
ormai la regola, sia per i magistrati di cassazione, sia per i titolari
di funzioni direttive superiori. Il 1 gennaio 1978, vale a dire al
tempo in cui fu deliberata l'assegnazione dell'ufficio cui si riferisce
il giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, i magistrati
provvisti delle qualifiche in questione ammontavano in totale a 2304.
Ed alla più recente data del 1 gennaio 1981, su un totale di 2664
unità, i ruoli comprendevano 1077 magistrati di cassazione, a fronte
di 505 posti, e 1587 magistrati di cassazione con funzioni direttive
superiori, a fronte di 102 posti.
In breve, nella sua struttura e nelle applicazioni che essa ha
ricevuto, la disciplina dettata dalla legge n. 831 si dimostra del
tutto atipica: non solo nei confronti del regime delle pubbliche
amministrazioni - come ora risulta, specialmente, dall'art. 2 della
legge 10 luglio 1980, n. 312, sulle qualifiche funzionali del personale
civile e militare dello Stato - ma anche rispetto alle carriere di
altri giudici (per non dire dei metodi di progressione, adottati negli
ordinamenti giudiziari stranieri complessivamente assimilabili a quello
italiano). Infatti, né per il Consiglio di Stato e per i tribunali
amministrativi regionali, né per la Corte dei conti è stato mai
stabilito alcunché di corrispondente alle norme sulla nomina a
magistrato di cassazione. Ed anzi è significativo che residuino
importanti ragioni distintive fra tali norme ed il nuovo "ordinamento
della giurisdizione amministrativa", introdotto dalla recentissima
legge 27 aprile 1982, n. 186: con particolare riguardo agli artt. 19 e
21 della legge stessa, in cui si prevede - rispettivamente - che le
nomine a consigliere di Stato, come pure le nomine a presidente di
sezione del Consiglio di Stato ed a presidente di tribunale
amministrativo regionale vengano sempre effettuate per la copertura dei
posti disponibili in ordine a ciascuna di tali qualifiche. Sicché ne
deriva una evidente divergenza rispetto al sistema di qualifiche non
funzionali, risultante dai criteri di progressione e dai ruoli dei
magistrati, di cui alla legge n. 831 del 1973.
5. - Resta da stabilire in quale misura ciò che si è ora notato
rilevi sul solo terreno delle valutazioni di opportunità politica o
tecnica, ed in che senso ne possano invece discendere veri e propri
vizi di legittimità costituzionale, sindacabili da questa Corte. Dei
tre parametri espressamente richiamati nell'ordinanza di rimessione,
vanno presi a tal fine in considerazione il principio di "buon
andamento" dell'amministrazione, proclamato dal primo comma dell'art.
97, ed il divieto di distinguere fra i magistrati se non "per
diversità di funzioni", disposto dal terzo comma dell'art. 107 Cost.;
mentre rimangono assorbite le ulteriori censure, formalmente autonome
ma sostanzialmente ripetitive delle prime, che il Consiglio di Stato ha
proposto sulla base dell'art. 3 primo comma.
A prima vista potrebbe sembrare che il richiamo al primo comma
dell'art. 97, di cui l'ordinanza in esame si serve per denunciare il
pregiudizio che la legge impugnata avrebbe recato il "buon andamento
dell'amministrazione della giustizia", non sia conferente rispetto allo
specifico problema da risolvere ed all'intera materia dell'ordinamento
giudiziario: l'art. 97 è infatti inserito in una sezione della Carta
costituzionale che s'intitola alla pubblica amministrazione, "buon
andamento" ed "imparzialità" della quale si prestano ad assumere
significati del tutto peculiari; laddove l'impugnativa della legge n.
831 attiene alla magistratura, vale a dire ad un "ordine" ben
differenziato dagli altri poteri ed apparati pubblici. Ma un'obiezione
del genere non risulta decisiva, sia perché la sezione II del titolo
III delle disposizioni costituzionali sull'"ordinamento della
Repubblica" non ignora lo stato giuridico dei giudici, come è
dimostrato dal riferimento ai "magistrati" di cui al capoverso
dell'art. 98; sia, soprattutto, perché sarebbe paradossale voler
esentare l'organizzazione degli uffici giudiziari da ogni esigenza di
buon andamento. Al di là delle espressioni adoperate nel primo comma
dell'art. 97 Cost. e nel titolo della sezione che lo ricomprende, anche
per gli uffici giudiziari spetta alla Corte di accertare se le leggi
organizzative non contengano disposizioni a tal punto irrazionali, da
eccedere l'ambito del "potere discrezionale" riservato al Parlamento.
In ogni caso, nello stesso titolo IV della parte II della
Costituzione, relativo alla magistratura, si ritrovano precetti assai
puntuali, l'applicazione dei quali consente alla Corte di sindacare il
rispetto del principio di buon andamento, senza coinvolgere il merito
delle scelte legislative. Centrale in questo titolo è l'affermazione
dell'indipendenza della magistratura; ma, proprio per garantirla, la
Costituzione prevede il Consiglio superiore, cui l'art. 105 riserva
espressamente - fra l'altro - "assegnazioni", "trasferimenti" e
"promozioni" dei magistrati. Ed è specialmente in relazione a tali
riserve che le norme impugnate compromettono, secondo le parole
dell'ordinanza di rimessione, il "buon andamento dell'amministrazione
della giustizia".
Posto in questi termini il problema, non è dato affermare - come
pure si è fatto nel corso dei lavori preparatori - che la legge n. 831
è appunto rivolta ad attuare l'art. 105 Cost., in quanto demanda al
Consiglio superiore, anziché alle preesistenti commissioni di
scrutinio, il compito di verificare in via definitiva l'idoneità dei
richiedenti, ai fini della loro nomina e del conseguente conferimento
delle funzioni di magistrato di cassazione. Ciò vale soltanto per il
primo vaglio cui sono sottoposti i magistrati di corte d'appello,
provvisti della necessaria anzianità, da compiere in base agli artt.
1-6 della legge; ma non ha più fondamento, nella prospettiva del
combinato disposto di quegli artt. 7 e 10, che formano l'oggetto del
presente giudizio. Data la dissociazione fra il primo vaglio ed il
conferimento dell'ufficio, una corretta applicazione dell'art. 105
Cost. avrebbe infatti richiesto che fosse prevista nell'interesse
dell'amministrazione della giustizia - una valutazione comparativa
delle attitudini dei magistrati comunque idonei ad essere investiti
delle funzioni in questione. Viceversa, il conferimento di tali
funzioni va pur sempre operato nella forma di un'apposita deliberazione
conciliare; ma la lettera della legge fa sì che il Consiglio non possa
decidere se non sulla base delle precedenze risultanti dalle anzianità
di ruolo: con la conseguenza che l'automatismo della progressione,
escluso nella fase del previo giudizio di idoneità, riemerge nella
fase conclusiva e determinante dell'iter configurato dagli articoli
1-10. Il che appare tanto più grave, se si considera che la prima
selezione degli idonei, collegata com'è all'attribuzione di benefici
economici, non è stata di fatto rigorosa; sicché un incolmabile
divario, anche temporale, la separa ormai dal momento del secondo e
decisivo vaglio.
È ben vero che il Consiglio superiore si è sforzato di reagire a
questo tipo di conseguenze ed ha rivendicato l'effettivo esercizio dei
compiti che la Costituzione gli riserva: emanando dapprima la citata
circolare del 13 maggio 1977, impugnata dal ricorrente nel giudizio a
quo, ed approvando successivamente - nella seduta del 4 marzo di
quest'anno - nuove "disposizioni in tema di conferimento di uffici
direttivi, di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di
funzioni". Entrambi gli atti hanno cercato e cercano cioè di
reintrodurre, quanto alla stessa applicazione della legge n. 831 del
1973, il criterio che tutti gli incarichi direttivi e tutte le
"funzioni particolari", equiparate a quelle di magistrato di
cassazione, siano conferiti valutando le attitudini ed il merito dei
vari aspiranti (oltre che il loro stato di salute e di famiglia),
anziché tener presente la sola anzianità; ed a tale logica
s'informano - sia pure in termini alquanto sommari - anche i criteri
concernenti le assegnazioni alla Corte di cassazione od alla Procura
generale presso la Corte medesima.
Ma vari ordini di ragioni concorrono a far ritenere che questi dati
non siano risolutivi. In primo luogo, le circolari del Consiglio
superiore possono dar vita ad una prassi, ma non producono alcun
"diritto vivente", che vincoli la Corte nell'interpretazione delle
norme impugnate. In secondo luogo, la prassi in questione appare
comunque mutevole e non si presta ad escludere che lo stesso Consiglio
modifichi gli orientamenti in atto. In terzo luogo, i criteri sin qui
stabiliti non sono ancora univoci ed organici: sia perché lasciano
aperto il problema delle assegnazioni d'ufficio, in vista delle quali
la circolare del '77 riconosce espressamente la necessità di far
ricorso al solo fattore dell'anzianità; sia perché si limitano a
sottolineare - come si riafferma nella circolare dell'82 - l'"idoneità
specifica dell'aspirante a ricoprire, nella sede richiesta, il posto
resosi vacante", lasciando pertanto insoluto l'aspetto essenziale della
questione, rappresentato dal conferimento delle funzioni di consigliere
di cassazione. In quarto ed ultimo luogo, resta l'ostacolo
rappresentato dal testo della legge n. 831 del 1973, chiaramente ed
intenzionalmente difforme dal testo della legge n. 570 del 1966, nel
duplice richiamo alla sola anzianità, di cui agli artt. 10 e 19, primo
comma: ossia nella configurazione di un sistema in cui la nomina
implica l'esercizio d'una qualche funzione spettante ai magistrati di
cassazione, che non potrebbe essere indefinitamente precluso ai
nominati più anziani, senza violare lo spirito oltre che la lettera di
tale disciplina.
Da tutto ciò discende, in definitiva, che il Consiglio superiore
ha giustamente inteso superare, nei termini or ora descritti, il
combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge in esame:
giustamente, poiché da quel disposto deriva una lesione del principio
costituzionale di buon andamento dell'amministrazione della giustizia,
considerato con particolare riguardo alle previsioni dell'art. 105
Cost. Ma, precisamente in tal senso, si richiede a questo punto che la
Corte dichiari l'illegittimità costituzionale del disposto stesso,
eliminando così la normativa che si frappone all'adozione di corretti
criteri selettivi da parte del Consiglio.
6. - Indipendentemente dai criteri per il conferimento delle
funzioni spettanti ai magistrati di cassazione, la norma che dissocia
la nomina dalla concreta investitura di un corrispondente ufficio va
poi raffrontata anche all'altro parametro costituzionale in questione,
rappresentato dal terzo comma dell'art. 107.
Nella prospettazione del giudice a quo, il precetto per cui "i
magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni"
vieterebbe qualsiasi "collocazione gerarchica", come pure qualsiasi
"assimilazione" dei magistrati stessi, che non trovino fondamento -
rispettivamente - nell'eterogeneità o nell'identità delle funzioni
giurisdizionali da essi esercitate. L'ordinanza di rimessione
sottolinea, anzi, che siffatte distinzioni od equiparazioni non
funzionali sarebbero costituzionalmente vietate, quand'anche risultino
"soltanto nominali": il che lascia intendere che la Corte dovrebbe
annullare a questa stregua, se non l'intera legge n. 831, quanto meno,
la totalità delle previsioni contenute nell'art. 7, circa la "nomina a
magistrato di cassazione" e circa i relativi "effetti giuridici ed
economici".
Ma una tesi del genere non può essere completamente condivisa, in
quanto essa isola e conduce ad estreme conseguenze il precetto in
esame: il quale dev'essere invece riguardato e dimensionato, in vista
del complessivo ordinamento costituzionale della magistratura.
Sindacata in questa più ampia prospettiva, la disciplina dettata
dall'art. 7 può superare in parte, sotto un duplice aspetto, le
censure basate sul terzo comma dell'art. 107 Cost.
Per prima cosa, cioè, non è contestabile in tal senso - poiché
rispondente ad esigenze di buon andamento dell'amministrazione della
giustizia - la legittimità costituzionale di una normativa che
comporti deliberazioni del Consiglio superiore nelle quali si dia atto
della conseguita "valutazione favorevole" dei magistrati di corte
d'appello, ai sensi degli artt. 1-6 della legge n. 831, dichiarandoli
pertanto idonei a concorrere all'assegnazione dei posti di magistrato
di cassazione che rimangano vacanti: donde una serie di provvedimenti
da perfezionare, al pari di tutte le altre deliberazioni consiliari,
attraverso decreti del Presidente della Repubblica controfirmati dal
Ministro per la grazia e giustizia, in base all'art. 17, primo comma,
della legge 24 marzo 1958, n. 195. Secondariamente, non si può nemmeno
censurare la previsione di contestuali o successive deliberazioni, cui
facciano seguito i medesimi ovvero altri appositi decreti
presidenziali, per attribuire ai magistrati di corte d'appello,
favorevolmente valutati, un trattamento economico equiparato a quello
previsto per i magistrati di cassazione dalle relative tabelle di
stipendio. In seno alla stessa Costituente, proprio nel corso dei
lavori preparatori dell'attuale art. 107, terzo comma, è stata in
effetti ipotizzata la possibilità di pareggiare i trattamenti
economici di tutti i magistrati, rapportandoli alla sola anzianità di
servizio. Se dunque si considera che i benefici economici previsti
dalla legge n. 831 - oltre a tener conto dell'anzianità dei
richiedenti - presuppongono un apprezzamento del merito (o del
non-demerito), e se si riflette sul nesso esistente fra un'adeguata
retribuzione ed una più sicura indipendenza dei magistrati, occorre
riconoscere che, per questa parte, il legislatore ordinario ha
ragionevolmente esercitato la propria discrezionalità.
Senonché l'art. 7 della legge n. 831 non si limita a disporre che
dalla conseguita "valutazione favorevole" discendano i predetti
benefici e la facoltà di sottoporsi all'ulteriore valutazione del
Consiglio, ai fini della successiva nomina a magistrato di cassazione e
dell'immediato conferimento delle relative funzioni; bensì anticipa la
nomina stessa, collegandola senz'altro - come già si è ricordato - al
superamento del primo vaglio cui sono sottoposti i magistrati di corte
d'appello. È in questi termini che la norma impugnata introduce un
sistema di progressione non più giustificabile, non solo in ragione
delle funzioni spettanti ai nominati, che generalmente continuano ad
essere quelle precedenti (secondo l'espressa previsione dell'art. 9
della legge n. 831), ma neanche in relazione ad esigenze di buon
andamento della giustizia o d'indipendenza della magistratura. E di qui
risulta la violazione del terzo comma dell'art. 107 Cost., ricostruito
nel suo significato originario e peculiare.
La portata di questo precetto non può essere infatti sminuita -
come vorrebbe l'Avvocatura dello Stato - per trarne un puro e semplice
divieto di "subordinazione gerarchica del giudice limitatamente
all'esercizio della funzione giurisdizionale". Vero è che la Corte ha
più volte ragionato dell'art. 107, terzo comma, appunto nel senso di
escludere che esso consenta gerarchie interne alla magistratura, del
tipo di quelle esistenti tra i funzionari della pubblica
amministrazione (come si afferma - ad esempio - nelle sentt. n. 80 e n.
123 del 1970); ma tali assunti non possono venire separati dal loro
contesto, ossia dai particolari problemi di diritto processuale che in
quelle occasioni la Corte veniva chiamata a risolvere. In ogni caso,
non è in questi limiti che va ridotta la norma in esame, se si vuole
conservarle un autonomo significato, senza farne una superflua ed
impropria ripetizione dell'art. 101 cpv. della Costituzione, che già
garantisce l'indipendenza dei giudici, anche nel suo profilo cosiddetto
interno. Né si può dire, di fronte ad un testo così chiaramente
riferito alla "diversità di funzioni" dei vari tipi di giudici
ordinari, che si tratti di un disposto inteso a livellare tutti i
magistrati, in quanto titolari della giurisdizione globalmente
concepita.
La chiave interpretativa dev'essere invece desunta dai lavori
preparatori, da cui si ricava in modo univoco che l'Assemblea
Costituente ebbe anzitutto di mira lo stato giuridico dei magistrati,
nell'ambito del quale essa intendeva precludere le diversità di gradi
(secondo l'espresso disposto dell'art. 99, terzo comma, del progetto di
Costituzione): con il dichiarato scopo - messo in rilievo da questa
stessa Corte, nella sentenza n. 50 del 1970 - d'imporre la soppressione
dei "gradi gerarchici" della magistratura, già stabiliti dagli artt.
18 e seguenti dell'ordinamento giudiziario del 1941. Ma l'art. 107,
terzo comma, non si esaurisce nella polemica verso il passato: a meno
che non si voglia risolverlo in una sorta di norma transitoria, ormai
privata di ogni potenzialità dopo l'entrata in vigore della
"distinzione dei magistrati secondo le funzioni", di cui alla legge n.
392 del 1951. Al contrario, da quel precetto va ricavato pur sempre il
divieto di qualsiasi tipo di arbitraria categorizzazione dei magistrati
stessi, non sorretta da alcuna ragione di ordine funzionale.
Tale è appunto il caso dell'art. 7 della legge in questione, che
addirittura ha eretto a sistema la qualifica non funzionale di
magistrato di cassazione, ben al di là delle promozioni in
soprannumero, eccezionalmente previste dalle leggi n. 1 del 1963 e n.
687 del 1967. L'anomalia riscontrabile in questa normativa si presta a
venire sindacata e censurata nel presente giudizio di legittimità
costituzionale, anche perché incide sulla sola categoria funzionale di
magistrati che assuma un preciso rilievo costituzionale.
Nell'interpretare e nell'applicare il terzo comma dell'art. 107,
bisogna tener conto, infatti, di ciò che il legislatore ordinario può
validamente disporre, circa il punto di riferimento delle distinzioni
consentite fra i giudici ordinari: vale a dire, circa la disciplina
delle funzioni giurisdizionali ed il corrispondente trattamento dei
giudici stessi. Ora, l'ordinamento processuale e giudiziario può bene
formare l'oggetto delle più varie riforme legislative (alla sola
condizione che non si contraddicano altri precetti costituzionali), per
tutto ciò che riguarda le funzioni ed i giudici di merito: fino al
punto di prevedere - come già si è accennato - la completa
unificazione dello stato giuridico di tali magistrati. Ma le leggi
ordinarie non possono invece disporre delle funzioni costituzionalmente
riservate alla Corte di cassazione (in base al secondo e terzo comma
dell'art. 111); né possono dunque trascurare un siffatto motivo di
diversità funzionale, nell'attribuire la qualifica di magistrato di
cassazione: tanto più che questi giudici vengono distintamente
considerati dalla stessa Carta costituzionale (negli artt. 106, terzo
comma, e 135, primo e secondo comma), con sicuro riferimento ai soli
magistrati investiti delle corrispondenti funzioni (o già titolari di
esse).
D'altronde, non giova replicare che nell'ordinamento attuale la
categoria dei magistrati di cassazione non include i soli giudici di
legittimità, bensì ricomprende i responsabili dei vari uffici
direttivi o "semidirettivi", di cui agli artt. 4 n. 2 e 6 n. 4 della
legge n. 392 del 1951 e successive modificazioni. La disciplina
impugnata non contiene alcuna apposita disposizione, che distingua ciò
che attiene alla Cassazione come tale, da quanto concerne funzioni ed
uffici esterni alla Corte suprema. Ed anche questa Corte deve perciò
limitarsi a risolvere il presente problema in termini unitari ed
indifferenziati, alla medesima stregua della normativa in esame.
7. - Sulla base di tutte le ragioni sin qui svolte - in riferimento
agli artt. 97, primo comma, 105 e 107, terzo comma, della Costituzione
- si rende necessario dichiarare l'illegittimità costituzionale
dell'art. 7, nella parte in cui prevede che la conseguita valutazione
favorevole comporti l'immediata nomina a magistrato di cassazione,
anziché la sola attribuzione del corrispondente trattamento economico
e la dichiarazione dell'idoneità a ricevere un'ulteriore valutazione,
ai fini della successiva nomina. E va del pari annullato l'art. 10
della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui fa dipendere la
copertura dei posti rimasti vacanti dal solo ordine di collocamento in
ruolo, nonché nella parte in cui non prevede che la nomina in
questione, quanto ai magistrati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 7,
sia contestuale al conferimento delle relative funzioni.
S'intende che, per effetto di tali annullamenti, vanno applicati
coerentemente ad essi quei vari disposti della legge n. 831 (e di ogni
altro atto legislativo), nei quali si tratta dei "magistrati di
cassazione", con riguardo a magistrati nominati ma non ancora investiti
delle corrispondenti funzioni: dal che discende - fra l'altro - che i
magistrati predetti verranno a trovarsi sul medesimo piano dei
magistrati che saranno dichiarati idonei, in applicazione dell'art. 7,
allorché si tratterà di ricoprire posti rimasti vacanti. Ma ciò non
toglie che occorra pur sempre dichiarare - ai sensi dell'art. 27 della
legge n. 87 del 1953 - la parziale illegittimità di tre altri articoli
della legge in esame.
Anzitutto, va conseguentemente annullato l'art. 16, nella parte in
cui prevede che il Consiglio superiore prenda in esame, per la
dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive superiori, i
"magistrati di cassazione" provvisti di "una anzianità di otto anni
dalla nomina a tale categoria". Una volta chiarito che la nomina in
questione dev'essere contestuale al conferimento delle relative
funzioni, il criterio adottato dal legislatore sarebbe falsato, se si
continuasse a far riferimento alla nomina, anziché alla previa
dichiarazione di idoneità, che può essere tuttora deliberata dal
Consiglio, in forza dell'art. 7, primo comma. E da qui deriva che, agli
effetti dell'art. 16, vanno senz'altro equiparati tre gruppi di
magistrati: coloro che, a seguito della presente sentenza, saranno
semplicemente dichiarati idonei, in applicazione dell'art. 7; coloro
che siano stati nominati magistrati di cassazione, senza il
conferimento delle relative funzioni; come pure coloro che già siano
stati investiti delle funzioni medesime.
Inoltre, motivi analoghi a quelli che sorreggono l'annullamento
dell'art. 7, nella parte concernente la dissociazione fra la nomina ed
il conferimento delle funzioni di magistrato di cassazione, richiedono
che si pervenga alla stessa conclusione, quanto alla scissione operata
dall'art. 17: là dove si prevede la nomina alle funzioni direttive
superiori dei magistrati dichiarati idonei all'esercizio delle funzioni
medesime, quand'anche non sia loro dato "accedere a dette funzioni per
difetto di vacanze". La circostanza che non tutte le funzioni direttive
superiori attengano alla Corte di cassazione non basta, infatti, ad
imporre o consentire una contraria soluzione, dato che anche in tal
caso il legislatore non ha distintamente regolato le diverse ipotesi,
bensì ha dettato una disciplina onnicomprensiva.
Infine, il principio di buon andamento dell'amministrazione della
giustizia, collegato alle specifiche previsioni dell'art. 105 Cost.,
esige la dichiarazione d'illegittimità conseguenziale dell'art. 19
cpv., in quanto produttivo dello stesso tipo di progressione
automatica, già censurata dalla Corte in relazione all'art. 10.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale della legge 20 dicembre 1973, n. 831, in riferimento
all'art. 107, terzo comma, e dell'art. 21, sesto comma, della legge
stessa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dalla
quarta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 2
dicembre 1977;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 7 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui
prevede che la conseguita valutazione favorevole comporti la nomina a
magistrato di cassazione, indipendentemente dal conferimento delle
relative funzioni, anziché la sola attribuzione del corrispondente
trattamento economico e la dichiarazione dell'idoneità ad essere
ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina;
b) dell'art. 10 della legge predetta, relativamente alle parole
"secondo l'ordine di collocamento in ruolo" e nella parte in cui non
prevede che la nomina a magistrato di cassazione, quanto ai magistrati
dichiarati idonei ai sensi dell'art. 7 sia contestuale al conferimento
delle relative funzioni;
3) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale:
a) dell'art. 16 della legge n. 831 del 1973, nella parte in cui si
riferisce ai magistrati di cassazione che raggiungano una anzianità di
otto anni dalla nomina a tale categoria, anziché ai magistrati che
raggiungano una anzianità di otto anni dalla dichiarazione di
idoneità, di cui all'art. 7;
b) dell'art. 17 della legge predetta, nella parte in cui prevede
che la dichiarazione di cui al precedente articolo comporti, in difetto
di vacanze, la nomina alle funzioni direttive superiori,
indipendentemente dal conferimento di un corrispondente ufficio,
anziché la sola attribuzione del trattamento economico previsto per i
magistrati di cassazione nominati a tali funzioni e l'idoneità ad
essere ulteriormente valutato, ai fini della successiva nomina;
c) dell'art. 19, secondo comma, della legge predetta, relativamente
alle parole "assegnandovi i magistrati, anche dopo la nomina, secondo
l'ordine di collocamento in ruolo", e nella parte in cui non prevede
che la nomina alle funzioni direttive superiori, quanto ai magistrati
dichiarati idonei ai sensi dell'art. 16, sia contestuale al
conferimento del relativo ufficio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte