Sentenza n. 86/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 463/1983
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma,
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge
11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, promosso con ordinanza
emessa il 19 marzo 1988 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile
vertente tra Marra Vincenzo e l'I.N.P.S., iscritta al n. 437 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 19 marzo 1988 il Pretore di Lecce,
nel procedimento civile vertente tra Marra Vincenzo e l'I.N.P.S., ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,
sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica), convertito nella legge 11 novembre 1983, n.
638, con modificazioni, nella parte in cui non prevede - si assume -
il diritto alle indennità economiche di malattia in favore dei
lavoratori agricoli a tempo determinato che - pur avendo titolo alla
qualifica di bracciante per aver lavorato 51 giornate prima
dell'inizio della malattia - non risultino però iscritti, per almeno
51 giornate dell'anno precedente, negli elenchi nominativi di cui
all'art. 7 numero 5 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con modificazioni.
Ad avviso del giudice a quo la norma appare irrazionale là dove
consente "che un lavoratore agricolo, il quale abbia acquisito il
diritto ad essere qualificato bracciante agricolo nell'anno in corso,
non possa godere, in caso di malattia, della relativa indennità,
mentre ne possa beneficiare nell'anno successivo, sempre che si
ammali, pur se non dovesse avere più titolo".
2. - Con memoria depositata il 29 settembre 1988 si è costituito
l'I.N.P.S che ha eccepito la manifesta infondatezza della questione,
per errata interpretazione della norma denunciata.
Secondo l'I.N.P.S la norma avrebbe ristretto il diritto
all'indennità di malattia, in favore dei lavoratori agricoli a tempo
determinato, entro il numero delle giornate di lavoro per cui i
lavoratori stessi, in virtù dell'attività svolta nell'anno solare
precedente, hanno conseguito l'iscrizione negli elenchi nominativi.
Tuttavia nella situazione di specie - vale a dire nel caso di
lavoratore non iscritto negli elenchi per almeno 51 giornate in
virtù del lavoro svolto nell'anno solare precedente ma che abbia
compiuto tale numero di giornate nell'anno in corso - l'ammissione
alle prestazioni di malattia sarebbe pur sempre consentita, previa
rilascio del "certificato provvisorio" di iscrizione, così come
previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenziale n. 212 del
9 aprile 1946, tuttora in vigore.
Con atto depositato il 29 settembre 1988 è intervenuto, altresì,
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, parimenti chiedendo che sia
dichiarata l'infondatezza della questione. Si deduce che "la
soluzione accolta, evidentemente correlata alla specificità del
lavoratore agricolo, non determina alcuna irrazionale e
ingiustificata disparità di trattamento per quanto attiene alla
connessione temporale tra prestazione del lavoro e insorgenza della
malattia". Considerato in diritto 1.1 - L'art. 5, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria),
convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni,
limita, nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, il diritto
alle indennità di malattia in favore dei lavoratori agricoli a tempo
determinato entro il numero delle giornate di lavoro per le quali vi
sia stata iscrizione, per l'anno solare precedente, negli appositi
elenchi nominativi con un minimo di 51 presenze.
1.2 - Ad avviso del giudice a quo resterebbe così escluso ogni
diritto alla corresponsione dell'indennità nei confronti del
lavoratore che - pur non iscritto per l'anno precedente - abbia
acquisito la qualità di bracciante agricolo (51 giornate lavorative)
nell'anno di insorgenza della malattia. Tutto ciò - sempre ad avviso
del remittente - postulerebbe una evidente irrazionalità, ex art. 3
della Costituzione, restando violato in conseguenza anche il
successivo art. 38, secondo comma: i benefici verrebbero a restare
ancorati, infatti, a situazioni verificatesi nell'anno solare
precedente, senza che possa darsi rilievo al titolo per la spettanza,
conseguito invece proprio nell'anno in cui la malattia sia insorta.
2. - La questione non è fondata, nei sensi di cui in appresso.
L'ordinanza di remissione muove dall'assunto che la norma
impugnata abbia integralmente sostituito l'art. 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 (Modificazioni alle
vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori
in agricoltura), là dove (quarto comma) "è, tuttavia, consentita
l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattie mediante
certificato... che attesti la qualifica, risultante dagli atti, in
base alla quale il lavoratore ha il diritto alla iscrizione negli
elenchi nominativi".
Orbene, si è più sopra chiarito che la disposizione impugnata è
meramente intesa a limitare il numero delle giornate indennizzabili:
rimane pienamente in vigore, tuttavia, la precedente normativa,
inerente alla cosiddetta certificazione provvisoria, relativa
all'anno in corso cioè, dell'attività lavorativa prestata. A ciò
avvalorano, in fattispecie, le considerazioni svolte dalla difesa
dello stesso I.N.P.S, conformemente, del resto, a tutto il
comportamento coerentemente adottato dall'Istituto in termini
generali: diritto alle prestazioni in base al certificato d'urgenza
(art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 212 del 1946
cit.), rilasciato dalla sezione di collocamento competente per
territorio ed attestante il compimento del prescritto numero di
giornate nell'anno di insorgenza dell'evento morboso (cfr., circolare
n. 134420 A.G.O./157 del 16 luglio 1984).
In definitiva, non sussiste alcun dubbio sulla legittimità
costituzionale, come enunciato, invece, dall'ordinanza di remissione:
l'esame del merito della causa originaria va condotto nei termini di
un'indagine sul possesso o meno, da parte dell'interessato, di un
valido certificato provvisorio comprovante - come in astratto
indicato - il titolo alle indennità di malattia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma,
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con
modificazioni, sollevata dal Pretore di Lecce con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte