Sentenza n. 86/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1990 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 152/1968
- art. 4legge 297/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il
personale degli enti locali), e dell'art. 4 della legge 29 maggio
1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme per
la materia pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio
1989 dal Pretore di Trani nel procedimento civile vertente tra
Lombardi Nicola ed altri e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 463 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Lombardi Nicola ed altri, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi l'avvocato Aldo Loiodice per Lombardi Nicola ed altri e
l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio civile promosso da Lombardi Nicola ed altri
per ottenere dall'I.N.A.D.E.L. la restituzione (con decorrenza 1°
giugno 1982) della ritenuta previdenziale a loro carico, l'adito
Pretore di Trani, con ordinanza del 15 maggio 1989, ritenutane la
rilevanza e la non manifesta infondatezza in riferimento all'art. 3
della Costituzione, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e 4
della legge 29 maggio 1982, n. 297 "nella parte in cui impongono al
personale degli enti locali un contributo (anche) ai fini
dell'indennità premio di servizio".
Invero - secondo il giudice a quo - "stante l'eguale funzione"
assolta dall'indennità premio di servizio spettante ai dipendenti
degli enti locali e dal trattamento di fine rapporto, tipico del
lavoro subordinato, non sarebbe conforme al principio di uguaglianza
che i lavoratori assistiti dall'I.N.A.D.E.L. debbano concorrere alla
formazione del fondo destinato a finanziare il pagamento della loro
buonuscita, mentre, ex art. 2120 del codice civile, l'omologo esborso
incomba interamente al privato datore di lavoro.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte, si sono costituite le parti
private, che hanno concluso per la declaratoria di illegittimità
delle disposizioni denunciate.
È, altresì, intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha,
viceversa, contestato la fondatezza dell'impugnativa.
All'uopo ha escluso che sussista la dedotta disparità tra
dipendenti locali aventi diritto all'indennità premio di servizio e
lavoratori privati aventi diritto all'indennità di anzianità,
stante l'impossibilità di raffronto tra le due predette indennità:
delle quali la seconda "è costituita da quote di retribuzione
accantonate dal datore di lavoro e indicizzate secondo le
disposizioni di cui alla legge n. 297 del 1982, quella spettante ai
dipendenti dello Stato ed agli iscritti I.N.A.D.E.L. ha natura
previdenziale, e viene attribuita sulla base dell'ultimo stipendio
percepito dagli interessati all'atto della cessazione del servizio,
il che è certamente un vantaggio di notevole consistenza a fronte
della modestia delle trattenute previdenziali operate sulla
retribuzione".
3. - Nell'imminenza dell'udienza, ha depositato una memoria la
difesa delle parti private, sollecitando la declaratoria di
illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
Ha, in particolare, sottolineato che, al cospetto della crescente
progressiva equiparazione del trattamento giuridico-economico e dei
mezzi di tutela giurisdizionale assicurati ai rapporti di impiego
pubblico e privato, non è dato riscontrare ragionevoli profili di
diversificazione della ricostruzione giuridica dell'istituto
dell'indennità premio di servizio e del trattamento di fine
rapporto: si tratta in entrambi i casi di retribuzione differita, in
relazione alla quale non si giustifica la previsione concernente la
contestata contribuzione imposta al dipendente di ente locale,
neanche in nome di valutazioni politiche attinenti alla necessità di
contenimento della spesa pubblica. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Trani dubita della legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 11 della legge 8 marzo 1968, n.
152, e 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui
impone al personale degli enti locali il versamento di una
contribuzione finalizzata all'erogazione dell'indennità premio di
servizio, in quanto violerebbe l'art. 3 della Costituzione per la
disparità di trattamento che produce in danno di tale categoria di
lavoratori rispetto a quelli del settore privato, ai quali il
trattamento di fine rapporto viene erogato senza preventivo
versamento di contributi da parte dei medesimi ed a totale carico del
datore di lavoro.
2. - La questione non è fondata.
La Corte (sentenza n. 73 del 1985; n. 208 del 1986; n. 763 del
1988) ha ritenuto che la indennità premio di servizio ha natura
previdenziale ed assistenziale e che, proprio per tale natura, è
correlata a contribuzioni versate dai dipendenti e dalle stesse
amministrazioni pubbliche. Essa è erogata, alla fine del rapporto di
impiego ed allo scopo di superare le difficoltà che insorgono nel
momento in cui viene meno il trattamento retributivo, dall'apposito
ente (I.N.A.D.E.L.) che riscuote e gestisce i contributi che danno
vita ad un fondo di previdenza ad integrazione della pensione.
Ha, inoltre, affermato (sentenza n. 763 del 1988) la sostanziale
equivalenza, nella struttura normativa e nelle finalità essenziali,
alla indennità di buonuscita erogata agli impiegati statali
dall'E.N.P.A.S., anch'essa fondata su contributi versati dai
beneficiari e dall'amministrazione statale. E, quello che più
rileva, ha ritenuto (sentenza n. 68 del 1980) che, ai fini della
rispondenza di singole norme al principio di uguaglianza, non sono
comparabili i sistemi riguardanti, nel loro complesso, il rapporto di
lavoro pubblico e quello privato, ed, in particolare, le norme
attinenti ai trattamenti pensionistici e di fine rapporto dei
dipendenti pubblici e dei lavoratori privati, nonché quelle dei
regimi riguardanti le varie categorie dei dipendenti pubblici. Tanto
più se, come nel caso, la doglianza di disparità è limitata alla
constatazione delle sole differenze, trascurandosi la valutazione
globale dei sistemi normativi ai quali i diversi trattamenti
ineriscono.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 11 della legge 8 marzo 1968, n.
152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti
locali) e 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del
trattamento di fine rapporto e norme per la materia pensionistica),
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore
di Trani con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte