Corte costituzionale

Ordinanza n. 860/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 37 della

legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e

dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività

sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e dell'art.

23, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul

pubblico impiego), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 maggio 1987 dal Pretore di Genzano nel

procedimento civile vertente tra la S.p.a. Casa di Cura Villa delle

Querce e la Federazione Funzione Pubblica C.G.I.L., iscritta al n.

328 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa l'11 febbraio 1987 dal Pretore di Roma sul

ricorso proposto dall'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia

contro il Ministero dell'Interno ed altro, iscritta al n. 401 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti l'atto di costituzione della Federazione Funzione Pubblica

C.G.I.L. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Genzano, con ordinanza del 16 maggio

1987 (R.O. n. 328/87), emessa nel giudizio di opposizione a decreto

ex art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 promosso dalla s.p.a.

Villa delle Quercie di Nemi contro la Federazione della funzione

pubblica aderente alla CGIL, ha sollevato, su istanza di parte, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge n.

300 del 1970 in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della

Costituzione;

che, a parere del giudice rimettente la disposizione censurata -

consentendo che una medesima condotta del datore di lavoro, idonea a

ledere contemporaneamente situazioni giuridiche collettive ed

individuali, sia oggetto di pronuncie divergenti in un giudizio ex

art. 28 legge citata e in un giudizio individuale e non prevedendo

poi adeguati meccanismi di coordinamento tra i due giudizi -

determinerebbe la possibilità di un "contrasto pratico" tra

giudicati;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, la mancata previsione

di un congegno di coordinamento tra i due giudizi e la conseguente

possibilità di giudicati contrastanti violerebbe, da un lato, gli

artt. 3 e 24 Cost. e, dall'altro lato, l'art. 102 Cost. conferendo al

giudice del procedimento ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori la

fisionomia e la posizione di un giudice speciale, svincolato,

nell'accertamento dei fatti, tanto da precedenti accertamenti

effettuati in sede di giudizio penale quanto da accertamenti compiuti

dal giudice civile in una causa individuale avente ad oggetto gli

stessi eventi;

che nel giudizio si è costituita la Federazione funzione

pubblica C.G.I.L. Comprensorio dei Castelli Romani in persona del suo

segretario, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Ventura e

Livio Bussa, chiedendo alla Corte di dichiarare infondata la

questione sollevata dal Pretore di Genzano;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

argomentando e concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza

della questione;

che il Pretore di Roma, con ordinanza dell'11 febbraio 1987,

emessa nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 28 della legge n.

300 del 1970 nei contronti del Ministero dell'Interno e della

Presidenza del Consiglio dei ministri da parte dell'Associazione

Nazionale Funzionari di Polizia per lamentare la propria esclusione

dalla contrattazione per il rinnovo del contratto collettivo di

categoria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 39 Cost.,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 37 della

stessa legge n. 300 del 1970 nonché dell'art. 23, primo comma, della

legge 29 marzo 1983, n. 93, nella parte in cui escludono

l'applicabilità nei confronti dello Stato del citato art. 28, per la

tutela di posizioni di diritto soggettivo proprie ed esclusive del

sindacato e non correlate a posizioni soggettive inerenti al rapporto

di impiego di singoli dipendenti;

che il giudice remittente, pur dandosi carico della sentenza n.

68 del 1980, con la quale questa Corte ha dichiarato l'infondatezza

della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 28

della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui non consente

l'esperibilità dello speciale procedimento ivi previsto nei

confronti dello Stato, ha ritenuto di dovere nondimeno sollevare il

suddetto dubbio di incostituzionalità sotto il diverso profilo che

una differenza di tutela, mentre può risultare giustificata nei

rapporti fra impiego pubblico e impiego privato, non appare razionale

nell'ambito del pubblico impiego in generale, cosicché sarebbe

illegittimo che il sindacato dei dipendenti statali godesse di mezzi

di tutela ritenuti meno efficaci di quelli a disposizione

dell'analogo sindacato dei dipendenti degli altri enti pubblici non

economici, i quali possono fruire del menzionato procedimento

speciale;

che anche in tale giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato

che ha concluso nel senso dell'inammissibilità e, comunque,

dell'infondatezza della questione;

Considerato che, per quanto concerne la questione sollevata dal

Pretore di Genzano (R.O. n. 328/87), l'azione speciale ex art. 28

Statuto dei lavoratori e l'azione individuale, pur diretta a

reprimere una medesima condotta del datore di lavoro, restano azioni

del tutto distinte ed autonome in ragione della diversità dei

soggetti legittimati a proporle, della diversità degli interessi

tutelati (interessi collettivi sindacali l'una e diritti individuali

l'altra) e della diversità dei profili di illiceità della condotta;

che, in particolare, nei due giudizi la condotta del datore di

lavoro è esaminata, ricostruita, valutata da angolazioni e con

finalità profondamente differenti, dal momento che il giudice del

procedimento repressivo speciale è chiamato a verificare se l'atto o

il comportamento del datore di lavoro abbia leso gli interessi

collettivi di cui sono titolari esclusivi le associazioni sindacali,

mentre il giudice dell'azione individuale ha il compito di

controllare la legittimità del medesimo atto o comportamento sul

terreno della disciplina del rapporto di lavoro;

che, a causa della strutturale diversità dei due giudizi e

degli accertamenti in essi compiuti, il medesimo fatto storico (nella

specie: il licenziamento di alcuni dipendenti) può essere oggetto,

in sede di procedimento repressivo speciale ed in sede di giudizio

individuale, di pronuncie di segno differente ma non per questo

contraddittorie, insuscettibili di produrre alcun contrasto tra

giudicati;

che sul piano più strettamente operativo - cui si riferisce il

giudice a quo - l'eventuale adozione di pronuncie divergenti nei due

giudizi di cui si discute non sembra porre insolubili problemi di

coordinamento poiché è evidente che l'atto od il comportamento

potenzialmente "plurioffensivo" del datore di lavoro che venga

sottoposto al duplice vaglio del giudizio ex art. 28 Statuto dei

lavoratori e del giudizio individuale potrà essere considerato

esente da censure solo quando esso avrà superato positivamente

entrambe le verifiche giudiziali, mentre sarà sufficiente che uno

dei due distinti accertamenti si concluda con esito negativo per il

datore di lavoro perché dell'atto o del comportamento sia

alternativamente dichiarata l'invalidità o decretata la rimozione

degli effetti;

che la evidenziata assenza di contrasto tra giudicati e

l'inesistenza dei particolari problemi di coordinamento menzionati

nell'ordinanza di rinvio escludono che la norma impugnata violi gli

artt. 3 e 24 Cost.;

che l'autonomia e le peculiari caratteristiche del procedimento

regolato dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970 sono modellate

sulle particolari esigenze di tutela di interessi collettivi,

differenti dagli interessi individuali dei singoli lavoratori, ma non

valgono certo a conferire al giudice dell'azione repressiva la

fisionomia e la natura di un giudice speciale, in contrasto con

l'art. 102 Cost., poiché il pretore è un magistrato ordinario,

inserito nell'ordine giudiziario, e non è lecita alcuna confusione

tra la sua posizione istituzionale e la specificità dei procedimenti

dal legislatore attribuiti alla sua competenza;

che per le suesposte ragioni la questione sollevata dal Pretore

di Genzano va dichiarata manifestamente infondata;

che del pari manifestamente infondata va dichiarata la questione

sollevata dal Pretore di Roma;

che, invero, non può disconoscersi che rilevanti diversità tra

i vari rapporti di impiego (quali, con riferimento alla dicotomia

pubblico-privato, sono state ritenute idonee a giustificare, in parte

qua, una diversità di disciplina: v. sent. n. 60 del 1980) si

rinvengono non soltanto per effetto di tale dicotomia, ma esistono,

con non minore incidenza, anche all'interno del vasto campo del

pubblico impiego;

che non è dubitabile, in particolare, che sussistono profonde

differenze di disciplina e di tutela tra i rapporti con Stato, Enti

pubblici economici ed Enti pubblici non economici, onde non è

ipotizzabile un'automatica estensione dall'un settore all'altro delle

rispettive normative;

che, nonostante significativi processi di omogenizzazione di

dette normative, il rapporto di pubblico impiego statale resta

tutt'ora distinto da quello intercorrente con Enti pubblici, sia pure

non economici, e che, di fronte alla dilatazione degli ambiti del

diritto pubblico, ben può il legislatore diversamente apprezzare il

collegamento e la strumentalità del rapporto di lavoro rispetto alle

finalità istituzionali assegnate agli uffici in cui si articola

l'amministrazione pubblica;

che, con riferimento allo Stato, è innegabile che i fini

assunti in via diretta dal medesimo sono, per natura o per

valutazione insindacabile del legislatore, tra quelli basilari per

l'esistenza stessa e per il mantenimento delle condizioni

indispensabili alla vita della Comunità;

che, in considerazione di ciò, può trovare ragionevole

giustificazione uno speciale regime degli strumenti di difesa dei

sindacati anche rispetto ad altri comparti della pubblica

amministrazione, assumendo proprio in tale contesto pienezza di

significato la riserva dell'art. 37 della legge n. 300 del 1970 per

Enti pubblici non economici che, in relazione alle funzioni

esercitate, abbiano norme che escludano il peculiare rimedio di cui

all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori;

che, più in particolare, per quanto concerne la Polizia di

Stato non può trascurarsi la posizione del tutto peculiare della

medesima, giustificata dalle delicate funzioni che essa è chiamata a

svolgere (anche rispetto a quelle degli altri organi statali);

che, in tale quadro complessivo, l'inapplicabilità

dell'istituto dell'art. 28 cit. ai sindacati della Polizia di Stato,

da una parte non contrasta con gli artt. 3 e 39 Cost. e dall'altra

non costituisce impedimento né diminuzione di tutela giurisdizionale

in relazione all'art. 24 Cost., rimanendo questa assicurata, fra

l'altro, anche dai mezzi cautelari previsti dalla giurisdizione

amministrativa, non meno rapidi ed incisivi, specie alla luce degli

interventi di questa Corte (v. sent. n. 190 del 1985);

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 28 e 37 della legge 20 maggio 1970 n. 300

(Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della

libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e

norme sul collocamento) e 23, primo comma, della legge 29 marzo 1983,

n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), sollevate, in riferimento

agli artt. 3, 24, 39 e 102 Cost., dai Pretori di Genzano e di Roma

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:860 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte