Corte costituzionale

Ordinanza n. 87/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 24legge 87/1953
  • art. 26legge 87/1953
  • art. 29legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 24 del

T.U. delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773,

promosso con l'ordinanza 27 marzo 1956 del Pretore di Latina, emessa

nel procedimento penale a carico di D'Alessio Aldo ed altri, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 420 del 22 settembre 1956

ed iscritta al n. 296 del Registro ordinanze 1956.

Ritenuto che con la ordinanza sopra indicata del 27 marzo 1956 del

Pretore di Latina è stata sollevata la questione circa la legittimità

costituzionale degli artt. 18 e 24 del T.U. delle leggi di p. s., in

riferimento all'art. 17 della Costituzione;

che dal testo dell'ordinanza risulta che la contravvenzione a

carico dei prevenuti fu elevata per aver promosso una pubblica riunione

senza dalle il prescritto avviso all'autorità competente.

Considerato che già questa Corte, con la sentenza del 19 giugno

1956, n. 9, successivamente varie volte confermata, ebbe a dichiarare

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18

del T.U. delle leggi di p. s. nella parte in cui stabilisce la sanzione

penale per il mancato preavviso per le riunioni in luogo pubblico;

che non sussiste alcuna ragione per andare ora in contrario avviso,

e che è da rilevare che l'art. 24 del T.U. citato riguarda le

formalità per lo scioglimento delle riunioni o degli assembramenti.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di

Latina.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte