Sentenza n. 87/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1976 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 152/1975
- art. 28legge 152/1975
- art. 29legge 152/1975
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 27,
28 e 29 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (disposizioni a tutela
dell'ordine pubblico), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 maggio 1975 dal pretore di Galatina nel
procedimento penale a carico di Nobile Sebastiano, iscritta al n. 279
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 221 del 20 agosto 1975;
2) ordinanza emessa il 13 ottobre 1975 dal pretore di Modena nel
procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 513 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 332 del 17 dicembre 1975.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice
relatore Guido Astuti;
udita il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di ignoti "allo stato"
comunque appartenenti alle forze dell'ordine, il pretore di Modena ha
sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 27, 28 e 29 della legge 22 maggio 1975, n. 152, "disposizioni a
tutela dell'ordine pubblico", in riferimento agli artt. 3, 25, 107 e
112 della Costituzione.
Le norme impugnate, nel prevedere un particolare meccanismo
processuale per i reati commessi dalle forze dell'ordine, violerebbero
il principio di eguaglianza, per la introduzione di un procedimento
privilegiato in favore di una determinata categoria di cittadini; si
porrebbero in contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione
penale, per essere il promovimento dell'azione subordinato
all'informativa nei confronti del Procuratore generale presso la Corte
di appello; urterebbero, infine, contro il disposto degli artt. 25 e
107 Cost., rendendo possibile il trasferimento al giudice istruttore
della cognizione di reati di competenza pretorile.
Identica questione è stata proposta dal pretore di Galatina, nel
procedimento a carico di Sebastiano Nobile, anche in riferimento
all'art. 102 della Costituzione.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, deducendo, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la
infondatezza di tutte le questioni proposte. Considerato in diritto :
1. - Con le ordinanze indicate in epigrafe viene sollevata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, 28 e 29 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine
pubblico, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo comma,
102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della Costituzione.
Secondo le ricordate ordinanze, le disposizioni della legge n. 152
del 1975, che prevedono particolari modalità di procedimento
istruttorio in ordine ai reati commessi da ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio
di pubblica sicurezza, "per fatti compiuti in servizio e relativi
all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica", dovrebbero
essere dichiarate incostituzionali, in quanto:
- introdurrebbero una procedura speciale e privilegiata per una
categoria di cittadini, in violazione del principio di eguaglianza;
- renderebbero possibile, con il trasferimento al giudice
istruttore dei reati di competenza pretorile, la sottrazione
dell'imputato al suo giudice naturale;
- porrebbero un limite al promovimento dell'azione penale, in
contrasto con il principio sancito dall'art. 112, subordinando
l'attività istruttoria del pubblico ministero (procuratore della
Repubblica o pretore inquirente) alla informativa nei confronti del
procuratore generale presso la Corte d'appello;
- attuerebbero, infine, una distinzione tra i magistrati in
contrasto con le norme sull'ordinamento giudiziario, e non sulla base
di diversità di funzioni, violando i principi enunciati dagli artt.
102 e 107 della Costituzione.
2. - Le due ordinanze propongono sostanzialmente la medesima
questione, e pertanto i giudizi possono essere riuniti e decisi con
unica sentenza.
La questione non è fondata, non sussistendo alcuno dei profili di
illegittimità prospettati dalle ordinanze di rimessione.
La speciale normativa introdotta con gli artt. 27 e seguenti per i
reati commessi dalle forze dell'ordine - limitatamente alla fase
istruttoria, e senza nulla innovare in ordine al giudizio, sempre
regolato dalle norme ordinarie - non lede il principio di eguaglianza
conferendo una ingiustificata situazione di privilegio. Essa non si
applica agli ufficiali ed agenti delle forze dell'ordine in via
generale per tutti i reati, ma esclusivamente "per fatti compiuti in
servizio", ossia per fatti che nel servizio abbiano ragione e causa, e
siano inoltre "relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione
fisica". La ratio delle disposizioni denunciate risulta con chiarezza
dalla relazione delle Commissioni riunite della Camera dei deputati,
nella seduta dell'8 aprile 1975: esse "sono determinate dall'esigenza
di impedire che gli appartenenti alle forze dell'ordine siano esposti
al rischio di processi penali conseguenti ad accuse infondate per reati
concernenti l'uso, nell'esercizio delle loro funzioni, delle armi o di
altro mezzo di coazione fisica". Nella presente situazione dell'ordine
pubblico, valutata dal legislatore di particolare gravità, trova piena
giustificazione il trattamento differenziato introdotto per le forze
dell'ordine, alle quali è affidato il gravoso e rischioso compito di
prevenire e reprimere la perpetrazione dei reati, e di garantire, con
la sicurezza pubblica una ordinata convivenza civile.
Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che la
considerazione delle funzioni ed attribuzioni conferite ai pubblici
funzionari "se da un lato dà titolo ad una maggiore protezione penale,
è poi fonte, dall'altro, di un aggravamento di responsabilità come
nei casi in cui la qualità di pubblico ufficiale viene assunta ad
elemento costitutivo o a circostanza aggravante dei reati commessi"
(sentenza n. 109 del 1968). E giustamente l'Avvocatura dello Stato ha
osservato che provvedimenti come quello in questione, "inteso ad una
garanzia lato sensu processuale per gli appartenenti alle forze
dell'ordine, di cui si contesta la legittimità, costituiscono
l'elemento compensativo delle maggiori responsabilità". Non sussiste
dunque una ingiustificata disparità di trattamento, che possa
considerarsi lesiva del principio sancito dall'art. 3 della
Costituzione.
3. - Le ordinanze denunciano, nell'ipotesi di reati di competenza
pretorile, la violazione dell'art. 25, per la possibilità di
sottrazione dell'imputato al suo giudice naturale, che conseguirebbe
all'avocazione della istruttoria da parte del procuratore generale ed
all'eventuale trasferimento della stessa al giudice istruttore. Ma la
denunciata violazione non sussiste, perché le disposizioni di cui è
causa non comportano alcuna deroga alla competenza del pretore, secondo
la corretta interpretazione, prospettata anche dall'Avvocatura dello
Stato nelle sue deduzioni. Per vero, gli artt. 27, 28 e 29 della legge
n. 152 del 1975 contengono una normativa che regola in modo speciale
soltanto i rapporti tra procuratore della Repubblica, procuratore
generale e giudice istruttore, in relazione ai reati di competenza del
tribunale e della Corte d'assise: ove abbia notizia di tali reati,
imputabili alle forze dell'ordine per fatti compiuti in servizio con
uso delle armi o di altro mezzo di coazione, il procuratore della
Repubblica è tenuto ad informare immediatamente il procuratore
generale, limitandosi a compiere frattanto esclusivamente gli atti
urgenti relativi alla prova del reato; il procuratore generale, ove non
ritenga di esercitare i poteri previsti dal codice di rito (ossia
procedere ad atti di istruzione preliminare, ai sensi dell'art. 234, o
avocare a sé l'istruzione sommaria, ai sensi dell'art. 392),
restituisce gli atti al procuratore della Repubblica, perché proceda
nelle forme stabilite dalla legge; entrambi, ove ne ravvisino gli
estremi, possono richiedere al giudice istruttore, con atto motivato,
di pronunciare decreto di archiviazione; ed infine il giudice, ove non
ritenga di accogliere tale richiesta, dispone l'istruttoria formale,
con ordinanza impugnabile dall'interessato davanti alla sezione
istruttoria.
Il secondo comma dell'art. 27 stabilisce bensì che "la stessa
disposizione si applica nel caso in cui il pretore ha comunque notizia
di un reato previsto nel comma precedente": ma questa norma è stata
evidentemente inserita sempre con riferimento ai reati di competenza
del tribunale e della Corte di assise, in relazione ai poteri che anche
per questi più gravi reati l'art. 231, secondo comma, del codice di
procedura penale attribuisce al pretore. Egli è infatti tenuto bensì
ad informare senza ritardo il procuratore della Repubblica d'ogni
notitia criminis trasmettendogli "gli atti del procedimento e ogni cosa
che vi si riferisce", ma ha tuttavia il potere di procedere in ogni
caso agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove,
ed anche di emettere mandato d'arresto.
La disposizione dell'art. 27, invece, mentre impone anche al
pretore di informare nello stesso giorno il procuratore generale, gli
consente solo di compiere "esclusivamente gli atti urgenti, relativi
alla prova di reato, dei quali non è possibile il rinvio", con
preclusione, pertanto, dei provvedimenti relativi alla libertà
personale. L'art. 27 non impone peraltro al pretore alcun obbligo di
informativa al procuratore generale per i reati di sua competenza. A
questi infatti non sono applicabili le disposizioni speciali della
nuova legge, che fanno espresso ed esclusivo riferimento agli strumenti
processuali concernenti i reati di competenza del tribunale e della
Corte d'assise, rispetto ai quali soltanto il procuratore generale può
" esercitare i poteri previsti dal codice di procedura penale", secondo
il chiaro disposto dell'art. 28.
Non v'è dunque alcuna deroga alla competenza del pretore, quanto
ai reati attribuiti alla sua cognizione. Ed è forse superfluo
aggiungere che anche per quanto concerne i reati di competenza del
tribunale o della Corte d'assise, le nuove disposizioni, pur importando
una diversa distribuzione di competenze tra organi requirenti e
giurisdizionali, non confliggono con il principio sancito dall'art. 25,
primo comma, della Costituzione, essendo tali competenze sempre
predeterminate in via generale dalla legge.
4. - È chiaro che le denunciate disposizioni non pongono la
pretesa limitazione al promovimento dell'azione penale, né da parte
del pretore, per i reati di sua competenza, né da parte degli uffici
del pubblico ministero. L'obbligo di immediata informativa al
procuratore generale non lede, di per sé, le prerogative del
procuratore della Repubblica, e d'altra parte l'art. 28 non attribuisce
al procuratore generale poteri diversi o maggiori di quelli che gli
spettano in base al codice di rito; ove egli non ritenga di avocare a
sé l'istruzione sommaria, dovrà restituire gli atti al procuratore
della Repubblica, perché proceda a norma di legge.
Non sussiste nemmeno la pretesa discriminazione tra magistrati, che
si assume lesiva dei principi sanciti dall'art. 102, primo comma, e
dall'art. 107, terzo comma, della Costituzione. Non v'è infatti, per
quanto già si è detto, nessuna "umiliazione" né "spoliazione di
poteri" nei confronti del pretore, a torto lamentata con copia di
considerazioni estravaganti dal pretore di Galatina; non v'è del pari
nessuna lesione delle attribuzioni del procuratore della Repubblica,
quali previste dal vigente ordinamento giudiziario, dato che le
disposizioni di cui è causa concernono pur sempre l'esercizio di
funzioni di competenza dell'ufficio del pubblico ministero, a cui nella
circoscrizione della Corte d'appello presiede il procuratore generale
(cfr. art. 70 dell'ordinamento giudiziario). Ed il potere di avocazione
a lui riconosciuto dall'art. 392, come la Corte ha già avuto occasione
di dichiarare, attua soltanto una legittima sostituzione di un organo
del pubblico ministero ad altro organo dello stesso ufficio (sentenze
n. 148 del 1963 e n. 32 del 1964).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 27, 28 e 29 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
"Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", sollevata dalle ordinanze
di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, primo
comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte