Sentenza n. 87/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1986 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2195 codice
civile, 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 28 e 51 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche), 1, comma secondo, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale
sui redditi), promossi con ordinanze emesse il 10 ottobre 1981 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia, il 10 dicembre
1983 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria (n. 5
ordd.), il 19 ottobre 1983 dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Macerata, il 31 marzo 1983 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Terni (n. 2 ordd.), il 23 febbraio 1984 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, il 20 marzo 1984
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo, il 22 maggio
1984 e 19 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Trento, il 18 ottobre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Varese, il 22 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di primo
grado di Mondovl', il 21 febbraio 1984 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Macerata e il 12 febbraio 1985 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Treviso, iscritte rispettivamente al n.
330 del registro ordinanze 1983, ai nn. 79, 80, 81, 82, 98, 336, 553,
554, 799, 809, 927, 1016 e 1134 del registro ordinanze 1984 e ai nn.
84, 192 e 383 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 253 del 1983, nn. 109, 197, 252, 287,
294, 307 e 321 del 1984 e ai nn. 13 bis, 119 bis, 155 bis, 167 bis e
250 bis del 1985.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 10 ottobre 1981 (ma pervenuta alla
Corte il 16 aprile 1983), la Commissione tributaria di primo grado di
Reggio Emilia, giudicando sui ricorsi proposti da una serie di
rappresentanti di commercio, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973, in relazione
all'art. 51 del decreto n. 597 del medesimo anno ed in riferimento agli
art. 3 e 53 della Costituzione, "nella parte in cui non esclude
dall'ILOR i redditi di impresa derivanti dal solo lavoro".
L'impossibilità di estendere alla professione esercitata dai
ricorrenti il dispositivo della sentenza n. 42 del 1980, con cui questa
Corte ha dichiarato illegittima l'applicazione dell'ILOR ai redditi di
lavoro autonomo, determinerebbe infatti un contrasto fra la normativa
stessa e il principio di eguaglianza riferito alla capacità
contributiva: giacché l'attività di "rappresentante di commercio
senza deposito" non richiederebbe "una maggiore disponibilità
patrimoniale di quanto necessario all'apertura e conduzione di uno
studio professionale".
Identica questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Alessandria, con cinque ordinanze datate 10
dicembre 1983 (nonché dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Macerata, con due ordinanze rispettivamente datate 19 ottobre 1983 e 21
febbraio 1984, dalla Commissione tributaria di primo grado di Mondovl',
con ordinanza del 22 giugno 1984, e dalla Commissione tributaria di
primo grado di Treviso, con ordinanza del 12 febbraio 1985), nella
parte in cui la norma impugnata "non esclude dall'ILOR i redditi dei
rappresentanti di commercio senza deposito"; mentre la Commissione
tributaria di primo grado di Terni, con due ordinanze del 31 marzo 1983
(pervenute a questa Corte il 2 maggio 1984), ha impugnato anch'essa
l'art. 1 del d.P.R. n. 597 (rectius: n. 599), in riferimento ai
predetti parametri costituzionali, "nella parte in cui tale norma non
esclude dall'ILOR i redditi di impresa derivanti dal solo lavoro" dei
rappresentanti di commercio senza deposito; e la Commissione tributaria
di primo grado di Piacenza, con ordinanza del 23 febbraio 1984, ha
invece posto l'accento - nei medesimi termini - sui "redditi prodotti
dagli agenti di commercio" (al pari della Commissione tributaria di
primo grado di Trento, che per altro impugna - con due ordinanze emesse
il 22 maggio e il 19 giugno 1984 - tanto l'art. 4 n. 1 della legge n.
825 del 1971 e l'art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 599 del 1973,
quanto l'art. 51 del contemporaneo d.P.R. n. 597).
A sua volta, la Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo,
con ordinanza del 20 marzo 1984, ha impugnato l'art. 1 del d.P.R. n.
599 cit., sempre in relazione all'art. 51 del d.P.R. n. 597 ed in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte riguardante i redditi
degli artigiani, "tutte le volte ed in tutti i casi in cui l'effettivo
apporto del lavoro è sicuramente prevalente al capitale nella
formazione del reddito". E la Commissione tributaria di primo grado di
Varese, con ordinanza del 18 ottobre 1984, ha infine contestato la
legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. n. 599, come pure
degli artt. 51 e 28 del d.P.R. n. 597 cit., nonché dell'art. 2195 cod.
civ., "nella parte in cui permettono la sottoposizione al regime
fiscale dell'ILOR dei procacciatori d'affari in campo assicurativo con
lavoro autonomo non organizzato in forma d'impresa".
2. - In tutti questi giudizi - fatta eccezione quello instaurato
dall'ordinanza 21 febbraio 1984 della Commissione tributaria di secondo
grado di Macerata - è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo nel senso della non fondatezza.
Premesso che quello prodotto dai rappresentanti od agenti di
commercio, anche senza deposito, costituirebbe reddito d'impresa e non
di lavoro autonomo, l'Avvocatura dello Stato rileva che la questione
proposta alla Corte si risolverebbe in un problema di merito, attinente
"alla insindacabile sfera della discrezionalità del legislatore":
giacché questi avrebbe "solo recepito una assimilazione che era stata
già operata dall'ordinamento" (ex art. 51 del d.P.R. n. 597 del 1973)
e sulla quale non avrebbe affatto inciso la ricordata sentenza n. 42
del 1980. Al contrario, tale sentenza fornirebbe argomento per
respingere l'attuale impugnativa, avendo ritenuto legittima la
sottoposizione all'ILOR degli stessi redditi di lavoro autonomo, "dove
sussistano valide ragioni per assimilarli ai redditi di impresa".
Quanto all'ordinanza 20 marzo 1984 della Commissione tributaria di
secondo grado di Rovigo, l'Avvocatura dello Stato ha per altro eccepito
l'inammissibilità della questione concernente i redditi artigiani,
notando che "essi possono appartenere alla categoria dei redditi di
impresa od a quella dei redditi di lavoro autonomo, a secondo
dell'organizzazione data all'attività"; sicché non sarebbe
"effettivamente motivata la rilevanza" della questione medesima ai fini
del caso di specie. Considerato in diritto :
1. - I diciassette giudizi si prestano ad essere riuniti e
congiuntamente decisi. Tutte le ordinanze in esame hanno infatti in
comune l'impugnazione dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale
sui redditi), nella parte in cui non esonera dall'ILOR talune specie di
redditi, giuridicamente inclusi nella figura del reddito d'impresa, pur
appartenendo - in realtà - all'area del lavoro autonomo; sicché la
loro mancata esclusione contrasterebbe con il principio
dell'eguaglianza tributaria, desumibile dal combinato disposto degli
artt. 3 e 53 della Costituzione, come ricostruito dalla Corte nella
sentenza n. 42 del 1980.
2. - La questione si dimostra inammissibile, per un duplice
concorrente motivo.
Da un lato, la stessa sentenza n. 42 del 1980, pur non avendo
sindacato se il possesso di qualunque tipo di reddito d'impresa
costituisca legittimo presupposto di applicazione dell'imposta locale
sui redditi, ha tuttavia ritenuto - testualmente - che "allo stato
attuale dell'ordinamento tributario... la distinzione fra i redditi di
lavoro e i redditi d'impresa" va "operata alla stregua dell'art. 51 del
d.P.R. n. 597 del 1973", senza poter essere diversamente articolata
dalla Corte. Da ciò la sentenza n. 42 desumeva già la conseguenza che
competesse al legislatore "stabilire - nei limiti della ragionevolezza
- ulteriori criteri, specificativi di quelli dettati dall'art. 51", per
definire in tal modo i redditi di lavoro autonomo assimilabili ai
redditi d'impresa. E, reciprocamente, da ciò deriva ora che spetta pur
sempre al legislatore individuare i tipi dei redditi d'impresa
eventualmente assimilabili ai redditi di lavoro autonomo: come in
effetti potrebbe registrarsi - se fosse approvata l'una o l'altra delle
varie proposte di riforma dell'ILOR, giacenti all'esame delle Camere -
nel caso dei redditi prodotti dagli artigiani, dai rappresentanti e
dagli agenti di commercio, nonché dai procacciatori d'affari nel campo
assicurativo, dei quali si ragiona e si controverte nei giudizi a
quibus.
In altre parole, la Corte non è abilitata ad introdurre in materia
- mediante pronunce di accoglimento parziale - nuove classificazioni
dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle operate o comunque
considerate dalla legislazione tributaria. Valgono infatti le
motivazioni svolte - sia pure ad altri fini - nella sentenza n. 314 del
1983, là dove si è osservato che sono inammissibili questioni di
legittimità costituzionale miranti a realizzare, entro le generali
previsioni normative, "specifiche sottodistinzioni, trascurate dal
legislatore". Per contro, è appunto in questi termini che le ordinanze
di rimessione sollecitano la Corte a dichiarare - in parte qua -
l'invalidità dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 599 del 1973.
Così, nell'ordinanza emessa dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Rovigo (R.O. n. 809/1984), non si prende per nulla in esame
la generalità dei redditi artigiani, ma si pretende che la Corte
distingua l'attività artigianale non richiedente "un apprezzabile
concorso di capitali, consistendo quasi esclusivamente in un lavoro
personale e manuale". Del pari, nelle quindici ordinanze relative agli
agenti ed ai rappresentanti di commercio, non si prende di mira
l'intero complesso delle attività presentemente regolate dalla legge 3
maggio 1985, n. 204 (nonché dagli artt. 1742 e seguenti del codice
civile), ma si cerca di enucleare la figura del rappresentante o
dell'agente senza deposito, che non trova riscontro sul piano
legislativo, sia tributario che civilistico ed amministrativo. E nello
stesso senso l'ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di
Varese (R.O. n. 1334/1984) non riguarda gli agenti di assicurazione di
cui all'art. 1753 cod. civ., bensl' concerne l'ipotesi - tutt'altro che
definita sul piano normativo - dei "procacciatori d'affari in campo
assicurativo con lavoro autonomo non organizzato in forma d'impresa".
Il che dimostra che le situazioni sottoposte al sindacato della
Corte non divergono, fondamentalmente, da quella che ha dato luogo ad
una recente ordinanza di manifesta inammissibilità, recante il numero
263 del 1985: con la quale è stata esclusa la fattibilità di un
"intervento normativo di tipo additivo", inteso a "sostituire
all'attuale sistema di articolazione per fasce del reddito di impresa,
un diverso meccanismo di valutazione concreta, caso per caso, delle
singole componenti del reddito stesso, al fine dell'applicazione
dell'ILOR".
3. - D'altro lato, però, tutto questo non toglie che le
valutazioni sottratte alla Corte siano invece effettuabili dai singoli
giudici tributari, per quanto di loro competenza, in via
d'interpretazione delle nonne legislative vigenti.
La stessa Avvocatura dello Stato non ha mancato di prospettare
ipotesi del genere, quanto alla citata ordinanza della Commissione
tributaria di secondo grado di Rovigo: in ordine alla quale l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce,
preliminarmente, che sarebbe stato necessario accertare se i proventi
artigianali in questione appartenessero alla categoria dei redditi
d'impresa ovvero a quella dei redditi di lavoro autonomo. Inoltre
l'eccezione riceve sostegno da quella giurisprudenza tributaria, che ha
collocato nell'ambito del lavoro autonomo, anziché dell'impresa
propriamente detta, il reddito prodotto per mezzo di attività
artigianali implicanti l'impiego di modesti capitali e dovuto
all'impegno personale dei contribuenti, senza presupporre alcuna
organizzazione imprenditoriale. Ed anche in dottrina tale
giurisprudenza ritrova autorevoli consensi: sia da parte di chi rileva
- in linea generale - che l'art. - 51 del d.P.R. n. 597 del 1973
definisce il reddito d'impresa ai fini dell'IRPEF, sicché quei
concetti non potrebbero venire acriticamente adoperati
nell'applicazione di un'imposta quale l'ILOR, mirante alla
discriminazione qualitativa dei redditi nei termini indicati dalla
Corte con la sentenza n. 42 del 1980; sia da parte di chi aggiunge -
con specifico riferimento alle attività artigianali - che occorrerebbe
fin d'ora distinguere, anche ai fini fiscali, tra l'artigiano - piccolo
imprenditore e l'artigiano che tale non sia (tanto più in vista di una
realtà multiforme e composita come quella attualmente riguardata dalla
legge- quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443).
Sotto un tale aspetto, la proposta impugnativa non raggiunge il
livello delle questioni di legittimità costituzionale, sottoposte al
sindacato della Corte, per il semplice motivo che trattasi appunto di
un problema interpretativo, riservato agli stessi giudici rimettenti.
Ma questa conclusione è valida, a più forte ragione, anche nel caso
dei rappresentanti e degli agenti di commercio con o senza deposito
(come pure nel caso dei procacciatori d'affari in campo assicurativo).
In presenza di "attività ausiliarie" sul tipo di quelle predette, si
rende ancor più necessario, soprattutto ai fini dell'imposta locale
sui redditi, verificare se ricorrano o meno i requisiti minimi perché
si possa realmente parlare d'impresa: senza di che la capacità
contributiva correlata all'ILOR verrebbe presunta, nelle singole
ipotesi, indipendentemente da ogni fondamento effettuale.
Ciò basta ad imporre una dichiarazione d'inammissibilità,
coinvolgente non solo l'art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 599 del
1973 (nonché la corrispondente previsione dell'art. 4 n. 1 della
legge-delega 9 ottobre 1971, n. 825), ma anche l'art. 51 del
contemporaneo d.P.R. n. 597 ed il richiamato art. 2195 cod. civ..
Mentre, per quanto riguarda l'art. 28 del d.P.R. n. 597, censurato
dalla sola Commissione tributaria di primo grado di Varese,
l'impugnativa risulta inammissibile per totale difetto di rilevanza,
dal momento che quella norma attiene specificamente al "reddito
agrario".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2195 cod. civ., 4 n. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
28 e 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1, secondo comma, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, sollevata in riferimento agli artt.
3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte