Sentenza n. 87/1988
Altra decisione · depositata il 26/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della
legge della Regione Umbria approvata il 28 settembre 1982 e
riapprovata il 15 novembre 1982, recante "Nuova disciplina per la
raccolta dei funghi e dei tartufi, promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 3 dicembre 1982,
depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 50 del
registro ricorsi 1982;
Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 3 dicembre 1982 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità
costituzionale, per violazione dell'art. 117, comma primo, Cost., in
relazione agli artt. 3, legge 17 luglio 1970, n. 568, 821 e 832 c.c.
42 Cost., della legge della Regione Umbria (artt. 7 e 8), riapprovata
il 15 novembre 1982, recante "Nuova disciplina per la raccolta dei
funghi e dei tartufi".
Secondo lo Stato gli artt. 7 e 8 della legge regionale eccedono la
competenza legislativa regionale, non consentendo al proprietario di
riservarsi nel proprio fondo la raccolta anche del tartufo bianco.
Infatti l'art. 7 della legge impugnata, a differenza di quanto
previsto dall'art. 3 della legge 17 luglio 1970, n. 568, alla
formulazione del princìpio per cui la raccolta del tartufo è
libera, non fa seguire la previsione della possibilità del
proprietario di riservarne la raccolta, possibilità di riserva che
invece è implicitamente prevista dall'art. 8 a proposito del tartufo
nero (prevedendosi un contributo per l'applicazione delle tabelle).
Secondo lo Stato, la norma denunciata, facoltizzando la raccolta
senza far salvo il diritto del proprietario, non è rivolta a dettare
una modalità di esercizio dell'attività di raccolta in funzione
dell'interesse alla protezione di una specie vegetale o allo sviluppo
di un'attività economica nel campo dell'agricoltura, bensì incide,
violando l'art. 42 Cost., sul rapporto tra proprietario e bene in
quanto consente ai terzi di appropriarsi di frutti del fondo privando
di rilievo la contraria volontà del medesimo proprietario.
Si è costituita in giudizio la Regione Umbria, eccependo
l'infondatezza del ricorso.
All'udienza del 10 dicembre 1987, le parti hanno segnalato la
sopravvenienza di nuova normativa, statale e regionale. Considerato in diritto Successivamente all'impugnazione della legge della Regione Umbria,
è intervenuta la legge statale 16 dicembre 1985, n. 752, recante
"Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio
dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo", che ha
disposto una nuova organica disciplina della materia, prevedendo, in
particolare, che "la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei
terreni non coltivati" (art. 3, comma primo) e che è possibile la
raccolta "riservata" nelle tartufaie coltivate o controllate (art. 3,
commi primo e secondo).
In adempimento di quanto previsto nella suddetta legge, e nel
rispetto dei princi'pi in essa contenuti, la Regione Umbria ha
dettato una nuova disciplina di dettaglio (legge regionale 3 novembre
1987, n. 47, recante "Norme concernenti la disciplina della raccolta,
coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi").
In conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (v.
sentt. nn. 45 del 1987, 273 e 119 del 1986;
ordd. nn. 258 e 139 del 1986), va rilevato il venir meno delle
ragioni di contrasto evidenziate nel ricorso, con la conseguente
dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte