Corte costituzionale

Ordinanza n. 88/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953
  • art. 29legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U.

delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773,

promosso con l'ordinanza 18 maggio 1956 del Pretore di Ploaghe, emessa

nel procedimento penale a carico di Biddau Antonio Gavino, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1956 ed

iscritta al n. 300 del Registro ordinanze 1956.

Ritenuto che con l'ordinanza penale del 18 maggio 1956 del Pretore

di Ploaghe è stata sollevata la questione circa la legittimità

costituzionale dell'art. 18 del T.U. di p. s., in riferimento al

disposto dell'art. 17 della Costituzione, in quanto quest'ultimo non

stabilisce sanzione alcuna per le riunioni in luogo pubblico, tenute

senza darne preavviso all'autorità competente.

Considerato che con la sentenza 19 giugno 1956, n. 9, e con altre

successive pronuncie, la Corte costituzionale, prendendo in esame la

stessa questione sollevata dal Pretore di Ploaghe, ha dichiarato

infondata la assunta illegittimità costituzionale dell'art. 18 del

citato T.U. nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il

mancato preavviso per le riunioni in luogo pubblico, rimanendo

conseguentemente inapplicabile la detta sanzione per le riunioni in

luogo aperto al pubblico, per le quali, a norma del 2 comma dell'art.

17 della Costituzione, non è richiesto preavviso;

che, non sussistendo alcuna ragione in contrario, tali pronuncie

della Corte vanno pienamente confermate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata ed ordina che gli atti siano restituiti al

Pretore di Ploaghe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte