Sentenza n. 88/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1974 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 218/1952
usata come parametro
citata
- art. 82legge 218/1952
- art. 16Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della
legge 4 aprile 1952, n. 218; dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 1955, n.
797; e dell'art. 16 del d.l.lgt. 9 novembre 1945, n. 788 (pagamento di
somma aggiuntiva per omesso versamento di contributi delle
assicurazioni sociali), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1972
dal pretore di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di
Tartaglini Aldo, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 15
novembre 1972.
Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri
e di costituzione di Tartaglini Aldo;
udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1974 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi gli avvocati Paolo Roscioni e Antonio Cochetti, per il
Tartaglini, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Tartaglini Aldo
imputato di diversi reati concernenti l'omesso versamento di contributi
previdenziali, il pretore di Civitavecchia, con ordinanza emessa il 27
giugno 1972, ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale gli artt.
23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 82 del d.P.R. 30 maggio 1955, n.
797, e 16 del d.l.lgt. 9 novembre 1945, n. 788 (i quali prevedono che
il datore di lavoro inadempiente all'obbligo del versamento dei
contributi delle assicurazioni sociali è tenuto al pagamento in favore
dell'INPS dei contributi evasi e di una somma aggiuntiva pari a quella
dovuta) per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 23, 24, primo
comma, e 27 della Costituzione.
L'ordinanza di rimessione rileva che, secondo un consolidato
indirizzo giurisprudenziale, la sanzione della somma aggiuntiva,
prevista dalle norme impugnate, deve essere applicata automaticamente,
prescindendo sia dall'effettiva sussistenza ed entità del danno, sia
dalla domanda giudiziale della parte interessata.
Ne deriva che le norme denunciate appaiono in contrasto con l'art.
3, primo comma, della Costituzione perché creano una particolare
situazione di privilegio a favore dell'INPS rispetto a tutti gli altri
soggetti di diritti patrimoniali nascenti da fatti illeciti commessi in
loro pregiudizio; con l'art. 23 Cost., laddove consentono al giudice
penale di condannare al pagamento dei contributi e delle somme
aggiuntive senza la domanda dell'Istituto e con l'art. 24, primo comma,
della Costituzione, in quanto l'applicazione automatica delle sanzioni
civili non consente ai datori di lavoro inadempienti di svolgere le
loro difese nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo nel versamento
dei contributi sia stato determinato dalla impossibilità della
prestazione per causa a loro non imputabile.
Le norme in esame, inoltre, sembrano anche in contrasto con l'art.
27 della Costituzione, laddove consentono la condanna della persona
fisica del legale rappresentante di un ente o di una società, avente
personalità giuridica, al pagamento di un debito altrui, ossia di un
debito dell'ente o della società rappresentata qual'è quello relativo
al pagamento dei contributi evasi e della somma aggiuntiva.
L'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata a norma di
legge.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in
giudizio chiedendo che siano dichiarate infondate le denunciate
questioni di legittimità costituzionale.
L'Avvocatura ritiene che i dubbi prospettati dal pretore di
Civitavecchia siano destituiti di ogni fondamento perché con la
sentenza n. 76 del 1966 la Corte costituzionale ha già chiaramente e
compiutamente esaminato i profili di legittimità costituzionale
dedotti nella ordinanza di rimessione. Ed invero, la qualifica di
sanzione amministrativa attribuita alla somma aggiuntiva dalla citata
sentenza, da un lato escluderebbe che possa essere invocato il
principio di eguaglianza, perché verrebbero poste a raffronto
situazioni del tutto diverse, e dall'altro renderebbe pienamente
legittimo quel principio della officialità, non esplicitamente
disposto sul piano normativo ma ripetutamente affermato e giustificato
dalla Corte di cassazione, anche a sezioni unite, in base al quale il
datore di lavoro inadempiente viene condannato non solo alle pene
previste dalla legge ma anche al pagamento di contributi e della somma
aggiuntiva.
Anche la dedotta violazione dell'art. 27 della Costituzione
sarebbe, secondo l'Avvocatura, priva di fondamento perché la norma
costituzionale invocata si riferisce esclusivamente alla
responsabilità penale e non riguarda affatto la disciplina
sanzionatoria di natura amministrativa regolata dalle disposizioni
impugnate. Comunque anche se si volesse avere riguardo alla ammenda,
pure prevista dalle norme in esame, non sussisterebbe nessuna
violazione del precetto costituzionale, perché è del tutto normale e
ragionevole che ad incorrere nella responsabilità penale sia l'organo
che ha la legale rappresentanza della persona giuridica che ha omesso
di versare i contributi.
A sostegno delle censure prospettate nella ordinanza di rimessione,
si è costituito in giudizio il sig. Tartaglini, che, con atto di
deduzioni del 13 ottobre 1972, ha illustrato e ribadito le ragioni
esposte dal giudice a quo, chiedendo che la Corte dichiari la
illegittimità costituzionale delle norme denunciate.
3. - L'Avvocatura dello Stato e la difesa del Tartaglini hanno
presentato memorie, in cui hanno sviluppato le rispettive
argomentazioni, insistendo nelle proprie conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Civitavecchia denunzia alla Corte le seguenti
norme sull'INPS e precisamente:
l'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, in materia di pensioni
di invalidità e vecchiaia;
l'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni
familiari;
l'art. 16 del d.l.lgt. 9 novembre 1945, n. 788, in materia di Cassa
integrazione guadagni.
La censura è limitata alla parte in cui i detti articoli, ciascuno
in riferimento alla materia disciplinata, stabiliscono che il datore di
lavoro, in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi, è
tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari ai
contributi omessi.
Le norme che si assumono violate sono quelle di cui agli artt. 3,
comma primo, 23, 24, comma primo, e 27 della Costituzione.
I profili delle varie questioni, che sono tutte non fondate, sono
di seguito distintamente esposti con le relative osservazioni.
2. - Secondo l'ordinanza, per ciò che concerne il pagamento della
somma aggiuntiva, sarebbe fatto all'INPS, in violazione dell'art. 3
della Costituzione, un trattamento privilegiato rispetto a tutti gli
altri soggetti titolari di diritti nascenti da illecito, in quanto alla
condanna al pagamento di quella somma si perviene ex officio, e cioè,
senza costituzione di parte civile, senza domanda di parte e senza che
ci sia o sia comunque richiesto o dimostrato esistente un danno, e il
tutto ad opera del magistrato, che è tenuto a provvedervi nel processo
penale da instaurarsi contro il datore di lavoro per il reato
contravvenzionale cui il mancato pagamento dei contributi dà luogo. Il
che andrebbe vagliato anche in rapporto al fatto che i diritti
dell'INPS, se sono, come sono, soggetti a prescrizione, dovrebbero
poter essere azionati soltanto ad istanza di parte.
Si osserva in proposito che le situazioni giuridiche messe a
raffronto - quella degli altri soggetti rispetto all'INPS - sono
differenziate, in quanto l'INPS è un ente pubblico, che assolve una
pubblica funzione in materia di previdenza, curando il soddisfacimento
di interessi costituzionalmente protetti (art. 38 Cost.).
Relativamente all'obbligo del pagamento della somma aggiuntiva,
dovuta anche quando l'omissione cui si ricollega non ha prodotto danno,
si osserva che, con sentenza di questa Corte n. 76 del 1966, detta
somma è stata qualificata come sanzione amministrativa, tra i cui
scopi, quello volto a risarcire un danno, non appare né unico né
essenziale. Deve anche osservarsi che manca ogni connessione fra la
prescrittibilità di un diritto e l'esercizio ex officio o a domanda di
parte dell'azione che da esso deriva. Del che è riprova che anche le
azioni penali sono soggette a prescrizione.
3. - Secondo la stessa ordinanza, l'azione di recupero della somma
aggiuntiva, come degli interessi moratori, esercitata dal giudice
penale ex officio nel processo per la contravvenzione di cui si è
detto, ostacolerebbe, o renderebbe almeno più difficile, la difesa del
datore di lavoro che non potrebbe adeguatamente giustificare le cause
dell'omissione o del ritardato pagamento dei contributi, e ciò in
violazione del diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 della
Costituzione.
Ma è ovvio osservare in contrario che il datore di lavoro non può
trovarsi in condizione di minorata difesa solo perché l'azione di
recupero dei contributi, somma aggiuntiva e interessi moratori, viene
esercitata ex officio in connessione con quella penale e si svolge in
unico processo, perché egli, nel proporre le sue difese, può esporre
le proprie ragioni sia sul presupposto unico delle due azioni
costituito dal mancato pagamento dei contributi assicurativi e sia
sugli aspetti peculiari pertinenti a ciascuna di esse, ammesso che ve
ne siano.
4. - Le censure dell'ordinanza concernenti gli artt. 23 e 27 della
Costituzione non sono precisate né appaiono ben precisabili. Comunque,
ove, in riferimento all'art. 23, si volesse dedurre che la somma
aggiuntiva costituisce una prestazione imposta e che mancherebbero le
condizioni che ne legittimino l'imposizione, dovrebbe opporsi che ciò
non sarebbe esatto, perché chiaramente rispettata quella basilare
costituita dalla riserva di legge.
Quanto poi all'art. 27 che, per altro, riguarda la materia penale,
la questione sorge da un mero errore di interpretazione delle norme
denunziate; le quali, secondo l'ordinanza, consentirebbero che, se
datore di lavoro inadempiente sia una persona giuridica, la condanna al
pagamento della somma aggiuntiva e degli interessi moratori farebbe
carico, al pari di quello dell'ammenda, al legale rappresentante di
essa in persona propria anziché nel nome. Il che è del tutto
inesatto, essendo ovvio che il rappresentante legale di una persona
giuridica, relativamente ad un fatto contemplato dalla legge come
reato, è tenuto a sottostare in proprio alle conseguenze penali solo
per fatto proprio e non risponde che nel nome per quanto riguarda
quelle civili o amministrative riferibili alla persona giuridica
rappresentata.
Nel caso di cui al giudizio di merito, il presidente dell'ente di
che trattasi risponderà perciò soltanto per l'ammenda, mentre il
pagamento dei contributi omessi, quello degli interessi, come della
somma aggiuntiva, spetterà all'ente.
Se poi il giudice avesse in proposito diversamente disposto, del
suo errore, riparabile con i comuni rimedi giurisdizionali, non
potrebbe farsi carico alla norma, ma alla sua errata interpretazione e
nessuna questione di costituzionalità potrebbe porsi.
5. - Infine va osservato esser priva di giuridico fondamento anche
la generica censura con la quale si lamenta la carenza nel giudice
penale, che pur gradua le pene, di un potere di riduzione della somma
aggiuntiva, di cui è invece fornito il Comitato esecutivo, e cioè un
organo dell'INPS. Al riguardo si rileva che il potere riduttivo di che
trattasi costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, la
quale è ordinariamente di spettanza proprio della pubblica
amministrazione e non del potere giudiziario.
Le questioni proposte vanno pertanto dichiarate non fondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 82 del d.P.R. 30
maggio 1955, n. 797, e 16 del d.l.lgt. 9 novembre 1945, n. 788, tutte
in materia di previdenza sociale; questioni proposte, con l'ordinanza
in epigrafe, dal pretore di Civitavecchia, in riferimento agli artt. 3,
comma primo, 23, 24, comma primo, e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte