Sentenza n. 88/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1977 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136 del
codice di procedura civile e dell'art. 45 delle disposizioni di
attuazione dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 26
febbraio 1974 dalla Corte di appello di Caltanissetta, nel procedimento
civile vertente tra Giannazzo Orazio e l'INAIL, iscritta al n. 420 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974.
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice
relatore Leonetto Amadei;
udito l'avv. Valerio Flamini per l'INAIL.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione notificato in data 2 marzo 1973 Giannazzo
Orazio proponeva appello avverso la sentenza 30 dicembre 1972 resa dal
Tribunale di Nicosia in una controversia con l'INAIL.
L'appellante non iscriveva la causa a ruolo (cosa che faceva invece
l'Istituto convenuto), né si presentava alla prima udienza del 27
giugno 1973 né alla successiva fissata, sì come dispone l'art. 348
del codice di procedura civile, per il 3 ottobre 1973 e comunicatagli
ai sensi dell'art. 136 c.p.c. e 45 delle disposizioni di attuazione, e
veniva pertanto dichiarato contumace.
La Corte di appello rilevava peraltro che la comunicazione,
effettuata dal cancelliere a mezzo di servizio postale, non poteva
considerarsi perfezionata con la spedizione del piego raccomandato ma
(come è disposto dall'art. 149 c.p.c.) solo con la attestazione del
ricevimento di essa da parte del destinatario. Da ciò derivavano,
secondo la Corte di appello, due distinte violazioni della
Costituzione: l'una dell'art. 3 per la diversa regolamentazione della
comunicazione a mezzo posta dalla notificazione effettuata nello stesso
modo, l'altra per la violazione dell'art. 24 in quanto sia l'art. 136
c.p.c. sia l'articolo 45 delle disposizioni di attuazione porrebbero in
condizione di minorata difesa colui al quale viene inviata per posta la
comunicazione del cancelliere e che può non essere ricevuta.
L'ordinanza veniva regolarmente comunicata e notificata e si
costituiva in giudizio davanti alla Corte il solo Istituto assicurativo
il quale sosteneva che non si può fare alcun paragone tra
notificazione e comunicazione di un atto essendo la prima destinata
agli atti più importanti ed effettuata in modo integrale mentre la
seconda si riferisce ad atti meno rilevanti che vengono comunicati
all'interessato solo per estratto: pertanto le due norme darebbero vita
a due diverse situazioni giuridiche che non potrebbero in alcun modo
essere comparate. Considerato in diritto :
1. - La proposta questione di legittimità costituzionale degli
artt. 136 codice di procedura civile e 45 delle disposizioni di
attuazione in relazione all'art. 149 c.p.c., in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, non è fondata.
Secondo l'ordinanza de qua la omissione della indicazione di avviso
di ricevimento da parte dell'interessato della comunicazione a mezzo
posta inviatagli dal cancelliere, costituirebbe una irragionevole
differenziazione dalla notificazione, sempre a mezzo posta, effettuata
dall'ufficiale giudiziario e che, secondo l'art. 149 c.p.c. esige che
la copia dell'atto sia spedita in piego raccomandato con avviso di
ricevimento da allegare all'originale.
2. - La questione non è fondata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione perché esiste una netta distinzione tra notificazione e
comunicazione avendo, così come si esprime la dottrina, la prima, a
differenza della seconda, come elemento qualificante quello della
indispensabile intermediazione dell'ufficiale giudiziario nel rapporto
fra l'interessato e il destinatario.
L'interessato, infatti, dopo aver predisposto l'oggetto da
trasmettere e l'indicazione del destinatario, deve valersi
dell'ufficiale giudiziario per lo svolgimento dell'attività di
notificazione. Nelle comunicazioni, invece, manca la intermediazione
necessaria del terzo estraneo (ufficiale giudiziario), ed il soggetto
interessato alla trasmissione di una notizia è esso stesso autore
della attività materiale di trasmissione sia che provveda oralmente e
direttamente, sia che consegni personalmente il documento, o che si
avvalga di un qualunque strumento materiale di trasmissione (come ad
es. il servizio postale).
Così è per le comunicazioni del cancelliere che, prescritte dalla
legge o disposte dal giudice, e trasmesse a mezzo dell'ufficiale
giudiziario, non per questo si trasformano in notificazioni, poiché in
questo caso l'ufficiale giudiziario agisce non in forza di un potere
proprio (come nelle notificazioni), ma come semplice ausiliario del
cancelliere. Le comunicazioni si distinguono ancora dalle notificazioni
perché si presentano come partecipazione di notizie relative a fatti
processuali e provengono sempre dal cancelliere, mentre le
notificazioni discendono dalla volontà delle parti e del P.M. e
riguardano la copia conforme dell'atto che ne costituisce l'oggetto.
3. - Comunicazione e notificazione appartengono pertanto a due
distinte categorie di trasmissione di documenti che legittimano una
diversa regolamentazione se effettuate attraverso il servizio postale e
non esiste, in questa differenziazione, violazione alcuna dell'art. 3
della Costituzione.
4. - Ma la questione di legittimità costituzionale è parimenti
non fondata in riferimento alla inviolabilità del diritto alla difesa
(art. 24 Cost.) perché tale violazione non può discendere dal fatto
che per le comunicazioni del cancelliere tramite il servizio postale
non si richieda, come per le notificazioni, l'avviso di ricevimento.
Le comunicazioni non hanno per regola l'effetto che hanno
normalmente le notificazioni di segnare il momento per la decorrenza
dei termini. Esiste tuttavia una serie di casi in cui il giorno del
compimento della comunicazione è assunto come dies a quo per la
decorrenza di termini perentori: termine per la proposizione del
regolamento di competenza (articolo 47, secondo comma); termine per la
proposizione di reclamo avverso la ordinanza pronunziata fuori udienza
(articolo 78); termine per il reclamo avverso l'ordinanza di estinzione
del processo di cognizione (art. 308) ecc.
Orbene, per siffatte comunicazioni, la Corte di cassazione, con
giurisprudenza ormai consolidata, ha ritenuto che qualunque sia il modo
(quindi anche il servizio postale) al quale il cancelliere ricorra per
dare alle parti le comunicazioni prescritte dalla legge o dal giudice,
si rende sempre necessario, quando dalla data di comunicazione decorre
il termine per una impugnazione, che si conosca il giorno in cui la
notizia è pervenuta al destinatario. Ed ha fissato il principio per
cui, ove il biglietto di comunicazione (art. 45 disp. att. c.p.c.) sia
stato rimesso per posta a mezzo raccomandata, non basti a dimostrazione
del suo perfezionamento la sola inserzione in fascicolo della ricevuta
della raccomandata, ma sia necessaria la attestazione del ricevimento
che potrebbe esser data da un certificato tratto dal duplicato
dell'avviso di ricevimento che rilascia la amministrazione postale a
norma dell'art. 157 del R.D. 18 aprile 1940, n. 689, certificato che
può essere richiesto, sempre secondo la Corte di cassazione, oltre che
dal mittente, anche dal destinatario.
5. - Così essendo stabilito con ripetuta e costante giurisprudenza
della Corte di cassazione, questa Corte pur nella sua piena autonomia
di giudizio, "non può non tenere il debito conto di una costante
interpretazione giurisprudenziale che conferisce al precetto
legislativo il suo effettivo valore nella vita giuridica se è vero,
come è vero, che le norme sono non quali proposte in astratto, ma
quali sono applicate nella quotidiana opera del giudice, intesa a
renderle concrete ed efficaci" (Sent. Corte cost. n. 3/1956). Da quanto
sopra discende che gli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. non violano il
diritto di difesa (art. 24 Cost.), poiché non si avranno decadenze di
diritti per decorrenza di termini perentori ove manchi la prova del
ricevimento della comunicazione effettuata a mezzo del servizio
postale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. stesso codice, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di
appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte