Corte costituzionale

Ordinanza n. 88/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1980 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 58,

59 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni

di immobili urbani) promossi con ordinanze emesse dal giudice

conciliatore di Mirabello il 14 aprile 1979, dal pretore di Venezia il

6 dicembre 1978, dal giudice conciliatore di Scandicci il 4 maggio

1979, dal giudice conciliatore di Ravenna il 24 maggio 1979, dal

giudice conciliatore di Busto Arsizio il 7 giugno 1979, dal giudice

conciliatore di Torino il 29 marzo 1979, dal tribunale di Pescara il 30

maggio 1979, dal giudice conciliatore di Ariccia il 13 giugno 1979, dal

giudice conciliatore di Bari il 28 marzo (numero due ordinanze) e il 14

marzo 1979, dal giudice conciliatore di Udine il 30 marzo e il 5 aprile

1979, dal pretore di Pizzo il 13 giugno 1979, dal giudice conciliatore

di Milano il 28 maggio 1979, dal pretore di Agrigento il 10 maggio

1979, dal giudice conciliatore di Castelveccana il 5 luglio 1979, dal

pretore di Lucca il 24 giugno 1979, dal giudice conciliatore di

Peschiera Borromeo il 20 giugno 1979, dal giudice conciliatore di

Manfredonia il 25 giugno 1979, dal pretore di Cagliari il 5 luglio

1979, dal giudice conciliatore di Genova - Bolzaneto il 18 luglio 1979,

dal pretore di Atessa il 26 luglio 1979, dal giudice conciliatore di

Bitonto il 13 luglio 1979, dal giudice conciliatore di Prato il 3

ottobre 1979, dal giudice conciliatore di Gorizia il 29 settembre 1979,

dal giudice conciliatore di Salsomaggiore Terme il 30 luglio 1979, dal

giudice conciliatore di Parma il 24 ottobre 1979, dal giudice

conciliatore di Cinisello Balsamo il 18 giugno 1979, dal giudice

conciliatore di Gorizia il 27 ottobre 1979, dal giudice conciliatore di

Cologno Monzese il 20 giugno 1979, dal pretore di Potenza il 19 ottobre

1979 e dal pretore di Firenze il 10 ottobre 1979, rispettivamente

iscritte ai nn. 543, 545, 556, 562, 574, 578, 582, 584, 601, 602, 603,

604, 605, 606, 627, 628, 657, 665, 730, 771, 779, 781, 804, 805, 863,

864, 874, 910, 912, 919, 927, 931 e 981 del registro ordinanze 1979 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 251, 258, 265,

284, 291, 298, 304, 318, 332 e 353 del 1979 e nn. 8, 15, 36, 43, 50 e

64 del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto:

1) che con trenta delle ordinanze indicate in epigrafe è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65 della legge sull'equo canone n.

392 del 27 luglio 1978, in riferimento agli artt. 3, 42 e 47 della

Costituzione, denunciandosi l'esclusione della facoltà di recesso per

necessità del locatore dai contratti di locazione con conduttori il

cui reddito annuo superi gli otto milioni di lire;

2) che con altre tre delle ordinanze indicate in epigrafe (nn. 601,

602 e 657/79) è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale del citato art. 59 della legge n. 392 del 27 luglio

1978, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, censurandosi la

discriminazione esistente in tema di recesso ed in particolare la

previsione della suddetta facoltà nei confronti di coloro che abbiano

un reddito inferiore agli otto milioni annui.

Considerata la connessione delle questioni proposte con le

ordinanze di rimessione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti e

definiti con unica ordinanza.

Considerato che ambedue le questioni, tra loro alternative, sono

state già prospettate alla Corte la quale, con la sentenza n. 22 del

1980, le ha risolte nel senso di riconoscere la fondatezza della

questione indicata sub 1) e l'infondatezza di quella formulata sub 2);

detta sentenza, infatti, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65 citata legge n. 392

del 1978, ha chiaramente indicato che la disparità di trattamento in

tema di recesso dovesse essere eliminata estendendosi il diritto anche

ai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a

proroga anziché eliminandosi in ogni caso la facoltà di recesso;

che l'accoglimento della questione sub 1) è motivata in termini

tali da escludere la fondatezza della questione prospettata sub 2) e

che il dispositivo adottato comporta necessariamente la non fondatezza

delle censure formulate a sostegno della questione prospettata sub 2).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65 della

legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui

esclude il diritto di recesso per necessità del locatore dai contratti

in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga, perché

già dichiarato illegittimo con sentenza n. 22 del 1980;

b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 59 della legge n. 392 del 1978 sollevata con

le ordinanze di remissione nn. 601, 602 e 657 del 1979, perché già

ritenuta non fondata con la suddetta sentenza della Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte