Sentenza n. 88/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/03/1987 · relatore Ettore Gallo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge
della Provincia Autonoma di Trento 26 luglio 1973, n. 18 (Norme per
la disciplina della raccolta dei funghi), promosso con ordinanza
emessa il 16 maggio 1979 dal Pretore di Trento nel procedimento
civile vertente tra Infussi Domenico e la Provincia Autonoma di
Trento iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 dell'anno 1979;
Visto l'atto di costituzione della Provincia Autonoma di Trento;
Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1987 il giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di una procedura di opposizione ad ingiunzione di
pagamento di sanzione amministrativa, emessa dall'Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste della Provincia Autonoma di Trento, il
Pretore di Trento, accogliendo le sollecitazioni dell'opponente
Infussi Domenico, sollevava, con ordinanza 16 maggio 1979, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 6 l.p. 26 luglio 1973 n. 18
in riferimento agli art.li 13 e 14 Cost.
Riferiva il Pretore nell'ordinanza che l'Infussi era stato fermato
in quel di Lasino, mentre rientrava da una passeggiata, dalla guardia
ecologica Carmelo Passerini che gli aveva intimato di aprire per un
controllo il bagagliaio della sua autovettura. L'Infussi aveva
rifiutato, dichiarando tuttavia che sarebbe stato disponibile anche
ad una perquisizione se fossero intervenuti i carabinieri.
Secondo il giudice rimettente, la guardia ecologica aveva agito
legittimamente, nell'ambito del dettato della legge provinciale
richiamata che, al fine di conservare agli ecosistemi vegetali i
benefici derivanti dai reciproci rapporti intercorrenti tra micelio
fungino e radici delle piante del bosco, ha disciplinato la raccolta
dei funghi spontanei su tutto il territorio autonomo. A tal fine, ha
conferito alle guardie ecologiche il servizio di vigilanza sulle
prescrizioni e sui divieti stabiliti dalla legge, comminando
nell'art. 6 sanzioni amministrative a chi non vi ottemperi.
In particolare, il secondo comma del detto articolo prevede una
presunzione di inosservanza della disciplina normativa "quando,
nell'ambito delle zone di vegetazione naturale dei funghi e delle
loro strade di accesso, a formale intimazione sia opposto rifiuto
alla apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili o
degli altri mezzi di trasporto".
Ma soggiunge l'ordinanza pretorea che la riportata norma è
contraria agli art.li 13 e 14 Cost. perché, con il consentire quella
intimazione, si consente in realtà "una vera e propria perquisizione
in quella sfera che comunemente attiene alla "persona", senza le
garenzie previste per le restrizioni della libertà personale. Né
potrebbe essere ritenuto esercizio di libertà la possibilità di
opporre un rifiuto all'intimazione, visto che la legge desume de jure
da esso una presunzione di responsabilità. Considerato in diritto
1. - Va rilevato innanzitutto che il quesito, così come appare
proposto nel dispositivo dell'ordinanza, è inesatto perché la legge
impugnata non "dà facoltà alle guardie ecologiche di aprire"
contenitori e altri mezzi di trasporto - come si assume dal Pretore -
bensì soltanto di "intimarne" l'apertura. Evidentemente si tratta di
una conseguenza che il Pretore ha tratto dall'arbitraria sostanziale
equiparazione fra intimazione e "perquisizione", enunciata nella
parte narrativa dell'ordinanza.
In realtà la legge, anziché punire il rifiuto, presume dal
rifiuto la violazione della norma di cui al primo comma dell'art. 6:
per cui, in definitiva, la sanzione resta sempre comminata per quella
violazione, e non per il rifiuto, anche se questo fa scattare la
presunzione.
Si tratta, ad ogni modo, di inesattezza del dispositivo che non
comporta inammissibilità perché la questione proposta risulta
tuttavia chiaramente dal generale contesto della motivazione.
2. - Va poi precisato che, in effetti, la questione di specie fa
riferimento esclusivamente all'art. 14 Cost., dato che l'intimazione
ad aprire riguardava il bagagliaio dell'autovettura e non altri
contenitori: l'art. 13 viene semmai in esame per relationem, atteso
il richiamo alle "garenzie prescritte per la tutela della libertà
personale" di cui al secondo comma dell'art. 14 Cost.
D'altra parte, i contenitori portatili che "come mezzi di
trasporto", ai sensi dell'art. 6, secondo comma della legge in esame,
trovano diretta copertura nelle garenzie dell'art. 13 Cost., sono
soltanto quelli che attengono alla sfera della libertà personale, e
perciò quelli che abitualmente sono portati sulla persona (come
portafogli, portamonete etc.) o ad immediato contatto di essa (come
borse, borselli e borsette): mentre dalle garenzie dell'art. 14 Cost.
sono poi esclusi i mezzi di trasporto diversi da autovetture,
roulotte etc. che non possono rientrare nel concetto
costituzionalistico di "domicilio".
Vero è che in dottrina si è ritenuto da taluno che quest'ultima
nozione non coincida completamente con quella richiamata dall'art.
614 cod. pen., rispetto alla quale è stato detto che quella possieda
maggiore ampiezza, in guisa da ricomprendervi qualunque luogo di cui
si disponga a titolo privato, anche se non si tratta di privata
dimora. Ma, comunque sia, il problema non si propone certo per
l'autovettura, cui si riferisce la questione sollevata, giacché per
questa le due nozioni coincidono perfettamente. Infatti, il diritto
penale vivente considera l'autovettura come luogo di privata dimora,
sia pure esposto al pubblico, dal quale il titolare ha il diritto di
escludere ogni altro; sicché non può esservi dubbio che tutto
questo attenga anche al concetto costituzionalistico di domicilio.
3. La Costituzione, però, mentre riserva alla giurisdizione la
più ampia interferenza pubblica nella sfera domiciliare (ispezioni,
perquisizioni, sequestri), limita la competenza amministrativa alle
immissioni che abbiano semplice natura ricognitiva, come
"accertamenti" ed "ispezioni". Deve ritenersi, perciò, che quei
"necessari controlli", di cui parla la legge provinciale denunziata
all'art. 6 secondo comma, debbano restare nell'ambito di questi
ultimi.
Senonché, poi, non sono soltanto qualitativi i limiti alle
interferenze della Pubblica Amministrazione nella sfera del
domicilio, giacché interviene a circoscriverli anche la natura degli
interessi pubblici in vista dei quali l'organo amministrativo è
autorizzato a deliberare l'immissione: l'ultimo comma dell'art. 14
Cost., infatti, specifica questi interessi in quelli relativi alla
sanità, alla incolumità pubblica, all'economia e al fisco, così
come regolati da leggi speciali.
Ora, la legge provinciale de qua si preoccupa, invece,
esclusivamente dell'interesse ecologico, come dimostra, fra l'altro,
l'art. 4 inteso ad evitare "modificazioni sui fattori biotici e
abiotici nell'ecosistema forestale".
E, per quanto si tratti di legge emanata nell'ambito dell'art. 8
n. 16 dello Statuto T.A.A., in forza del quale la Provincia autonoma
ha sicuramente potestà normativa primaria in materia di "alpicoltura
e parchi per la protezione della flora e della fauna", l'art. 4 dello
stesso Statuto (i cui limiti sono richiamati dal citato art. 8)
impone il rispetto dell'armonia con la Costituzione. La quale non
consente di violare la riserva di giurisdizione che è negli art.li
13 e 14, attribuendo ad organi di polizia amministrativa il potere di
ispezionare i luoghi tutelati dall'art. 14: salvo l'ipotesi
eccezionale di necessità ed urgenza prevista nei modi e nelle
condizioni di cui all'art. 13, terzo comma, che comunque richiama
alla fine l'intervento della Autorità giudiziaria.
Ciò comporta che, se la legge provinciale è sul punto viziata
d'illegittimità costituzionale, e conseguentemente la guardia
ecologica non aveva il potere d'intimare l'apertura del bagagliaio
dell'automobile ai fini di eseguire l'ispezione, nessuna presunzione
può sorgere dal rifiuto del cittadino, e particolarmente non quella
di una qualsiasi responsabilità in ordine alla violazione delle
prescrizioni imposte dalla legge.
È ben vero che - come sostiene l'Avvocatura - non mancano
nell'ordinamento giuridico-penale esempi di responsabilità fondate
su presunzioni, come quella di cui all'art. 25 del d.P.R. 23 gennaio
1973, n. 43 (T.U. in materia doganale) che l'Avvocatura cita, e che,
fra l'altro, s'appunta anche sull'ipotesi del rifiuto. Ma, a parte
che proprio dal diritto penale probatorio un ordinamento civile
dovrebbe bandire ogni presunzione (ed ogni capovolgimento dell'onere
della prova), affidando al giudice la valutazione del comportamento
in relazione ad altri più sicuri elementi di prova, sta di fatto che
nell'ipotesi citata il rifiuto si riferisce ad una situazione di per
se stessa gravemente indiziante. In quel caso, infatti, si tratta di
merci estere, soggette a diritti di confine, che si trovano in zona
di vigilanza doganale e delle quali il detentore è invitato a
dimostrare la legittima provenienza. Non si tratta, perciò, di
rifiuto a prestarsi all'ispezione, perché nell'ipotesi di quella
legge l'esistenza della merce estera è già accertata, ma di rifiuto
a dimostrarne, in zona doganale, la legittima provenienza: un rifiuto
che la legge, con ragionevolezza, equipara alle altre ipotesi, ivi
descritte, di chi non è in grado di fornire la dimostrazione o
adduce prove inattendibili. Del resto, altre ipotesi analoghe sono
quelle di cui agli art.li 707 e 708 cod.pen., ma a parte che su di
essi, proprio, questa Corte è intervenuta eliminando almeno la
condizione indiziante relativa allo status del soggetto, sta di fatto
che anche in questi casi - del resto, molto discussi in dottrina - si
tratta comunque di situazioni collegate ad elementi indizianti e dove
pure c'è una provenienza o una destinazione di oggetti di cui è
accertato il possesso, delle quali il soggetto non è in grado di
dare alcuna giustificazione.
Ma nella specie non esiste nulla di indiziante, se non il fatto di
trovarsi il soggetto (non la merce) lungo le strade di penetrazione
nella zona di vegetazione naturale - ma si consideri che l'ultima
parte dello stesso art. 6 equipara alle dette strade persino quelle
del tutto fuori zona, purché servano a pervenire a quelle - e di
opporre un rifiuto, costituzionalmente legittimo, ad un'intimazione
che costituzionale non è.
In proposito, va additato l'esempio offerto dal legislatore
statale che, disciplinando con la l. 24 novembre 1981 n. 689 gli atti
di accertamento, da parte degli organi addetti, delle violazioni per
cui è prevista sanzione amministrativa, ha innanzitutto ben
precisato che i controlli possibili sono limitati all'assunzione di
informazioni e alle ispezioni di cose e di luoghi, purché "diversi
dalla privata dimora" (art. 13, primo comma).
Soltanto ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria è
consentito procedere, in casi estremi, a perquisizioni, ma sempre "in
luoghi diversi dalla privata dimora" e previa motivata autorizzazione
del Pretore del luogo: il tutto con riferimento ai modi e ai limiti
rigorosamente previsti dal codice di procedura penale.
In ogni caso, le guardie ecologiche troverebbero, comunque, nella
legge statale la disciplina dei loro poteri e delle regole di
comportamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art.
6 della legge della Provincia autonoma di Trento 26 luglio 1973 n. 18
(Norme per la disciplina della raccolta dei funghi), nella parte in
cui prevede l'intimazione all'apertura anche di mezzi di trasporto
che costituiscono luoghi di privata dimora.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GALLO
Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte