Sentenza n. 88/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/03/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 26legge 153/1969
- art. 3legge 30/1974
- art. 3legge 114/1974
applicata al caso
- art. 1legge 850/1976
- art. 14-septieslegge 663/1979
- art. 19legge 118/1971
- art. 6d.lgs. 509/1988
- art. 8d.lgs. 509/1988
- art. 1legge 93/1988
usata come parametro
citata
- art. 2legge 291/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 19, della
legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio
1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili),
14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto
con la legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla
occupazione giovanile), 6 e 8 del decreto legislativo 23 novembre
1988, n. 509 (Norme per la revisione delle categorie delle
minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti
dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291), 1, del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito nella legge 21
febbraio 1977, n. 29 (Norme relative al trattamento assistenziale dei
ciechi civili e dei sordomuti), 1, secondo comma, della legge 21
marzo 1988, n. 93 di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988,
n. 25 (Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed
invalidi civili ultrasessantacinquenni), 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile
1974, n. 114 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1991 dal Pretore di Fermo nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra De Marco Fausta ed altri e
I.N.P.S., iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 4 marzo 1991 dal Pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Bortolotti Fernanda e I.N.P.S.,
iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
3) ordinanza emessa il 15 maggio 1991 dal Pretore di Milano nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Granata Italia e I.N.P.S.,
iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento civile promosso da Fausta De Marco e altri
otto ricorrenti nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di ottenere il
riconoscimento del diritto alla pensione sociale sostitutiva di
quella dell'invalidità civile, il Pretore di Fermo - rilevato che i
ricorrenti, erano invalidi civili totalmente inabili ma, avendo
presentato la domanda per l'accertamento della loro invalidità dopo
il compimento dei sessantacinque anni, non potevano più fruire della
pensione di invalidità civile di cui all'art. 12 della legge 30
marzo 1971, n. 118, né della pensione sociale erogata dopo il
sessantacinquesimo anno ai titolari della pensione di invalidità
civile, ed in sostituzione di quest'ultima, ai sensi dell'art. 19
della medesima legge - ha sollevato - con ordinanza del 15 febbraio
1991, (r.o. n. 239/91 - questione di legittimità costituzionale, per
contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, del combinato
disposto degli articoli:
a) 12 (rectius, 19) della legge 30 marzo 1971, n. 118, (che dispone
il tramutamento della pensione di invalidità civile in pensione
sociale); b) 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29
febbraio 1980, n. 33; c) 6 e 8 del decreto legislativo del 23
novembre 1988, n. 509, rilevando che l'insieme di tali norme preclude
il diritto alla pensione sociale a soggetti ultrasessantacinquenni,
in condizioni di salute tali da poter essere riconosciuti invalidi
civili, ma che abbiano proposto domanda dopo il compimento dei
sessantacinque anni, con la conseguenza che a pari condizioni di
età, salute e reddito, il diritto alla pensione sociale risulta
dipendere da un criterio discretivo, quello costituito dalla data di
insorgenza dell'inabilità, che il giudice a quo ritiene irrazionale,
in quanto ininfluente sotto il profilo della necessità e della
meritevolezza.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha eccepito
preliminarmente l'inammissibilità della questione, osservando che in
realtà, la pretesa disparità di trattamento fra invalidi civili
infra ed ultrasessantacinquenni, al momento della presentazione della
domanda, non deriverebbe dal limite di età ma dalla diversità dei
limiti di reddito previsti, dalla normativa vigente, in misura più
favorevole per la concessione della pensione di invalidità civile e
più restrittiva per la pensione sociale.
Nel merito, l'Avvocatura ha sostenuto che la questione è comunque
infondata, in quanto "il realizzare l'omogeneizzazione, a parità di
condizioni tra i livelli reddituali idonei ad individuare lo stato di
bisogno, così come por mano all'opportuno adeguamento dei livelli di
prestazione, è compito che spetta al legislatore e non alla Corte"
(Corte cost., sentenza n. 769 del 1988). La Corte stessa, ha
osservato l'Avvocatura, ha del resto ripetutamente escluso che, ai
fini dell'art. 3, siano comparabili pensioni distinte.
3. - Nel procedimento civile che Fernanda Bortolotti, riconosciuta
invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore
ai due terzi (90 per cento), aveva proposto nei confronti
dell'I.N.P.S. al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto
alla pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, a seguito del diniego a lei opposto dall'istituto in ragione
del fatto che essa aveva redditi di importo superiore al limite
previsto per la concessione di tale prestazione, il Pretore di
Modena, con ordinanza del 2 novembre 1989 (r.o. n. 38/1990), sollevò
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850 quale sostituito dalla legge di
conversione 21 febbraio 1977, n. 29 e dell'art. 14 septies del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 quale aggiunto dalla legge di
conversione 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui non
estendevano alla pensione sociale corrisposta agli
ultrasessantacinquenni la previsione di nuovi e più favorevoli
limiti di reddito disposta invece ai fini del conseguimento della
pensione e dell'assegno d'invalidità civile, in particolare
escludendo la rilevanza del reddito del coniuge.
La Corte, con ordinanza n. 219 del 1990 avendo rilevato che
dall'ordinanza di rimessione non risultava che fosse stata presa in
considerazione la successiva norma di cui all'art. 2 della legge 29
dicembre 1988, n. 544, che, sostituendo l'art. 2 della legge n. 140
del 1985, aveva disposto un aumento della pensione sociale spettante
"anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito"
ed aveva introdotto variazioni circa il computo dei redditi ostativi
al suo conseguimento, dispose la restituzione degli atti al giudice a
quo onde consentirgli di riesaminare la rilevanza della questione
alla stregua della citata disposizione.
Essendo stato riassunto il processo, con ordinanza del 4 marzo
1991 (r.o. n. 332/91) il medesimo Pretore ha nuovamente rimesso alla
Corte la questione di costituzionalità già sollevata, esponendo che
la rilevanza della questione sussisteva anche alla luce della nuova
disposizione. Quest'ultima, infatti, aveva previsto un aumento della
pensione sociale a favore di coloro che sono titolari di detta
pensione nonché di coloro che non lo sono per mancanza dei relativi
requisiti reddituali. Per il diritto alla corresponsione di tali
aumenti la norma aveva stabilito determinati limiti di reddito
personale e di reddito personale cumulato con quello del coniuge,
pari, rispettivamente, nel 1988, a lire 4.897.650 e a lire 10.467.750
e, nel 1989, a lire 5.035.550 e a lire 11.046.550. La ricorrente
godeva invece, nel 1988, di un reddito personale annuo di lire
223.000, che ammontava peraltro a lire 16.296.000 cumulandolo con
quello del coniuge. Nel 1989 i due dati erano stati pari,
rispettivamente, a lire 252.000 e a lire 19.148.000. La stessa non si
trovava quindi nelle condizioni richieste per poter usufruire delle
maggiorazioni predette e tanto meno della pensione sociale base, per
la quale rimanevano operanti i limiti ostativi già indicati nella
prima ordinanza di rimessione (i quali, per il triennio 1987-1989
erano variati da lire 3.035.500 a lire 3.428.550 quello relativo al
reddito personale e da lire 12.398.950 a lire 14.504.200 quello
relativo al reddito cumulato con quello del coniuge).
Ciò premesso, il giudice a quo ricordava che la Corte
Costituzionale, con le sentenze nn. 769 del 1988, 286 del 1990 e 75
del 1991, aveva affermato l'esigenza di riequilibrare i requisiti
reddituali prescritti per la pensione di invalidità civile e per la
pensione sociale, restituendo a coerenza un sistema la cui
sopravvenuta disomogeneità finiva per determinare serie
sperequazioni, non sempre giustificabili, con riflessi negativi su
situazioni di effettivo bisogno.
Stante il persistere del comportamento omissivo del legislatore,
il quale non aveva ancora ovviato, nonostante il triplice richiamo
della Corte, alla situazione di incoerenza normativa da quest'ultima
rilevata, il Pretore di Modena ribadiva i dubbi di costituzionalità
già espressi nella precedente ordinanza, nella quale il contrasto
con l'art. 38 era stato prospettato rilevandosi che tale norma
sancisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale di ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere, senza fare alcuna distinzione a seconda che tale inabilità
derivi da alterazione delle condizioni di salute ovvero dal
raggiungimento di una determinata età. Invalidità e vecchiaia, del
resto, sono considerati allo stesso modo, agli effetti della
previdenza sociale, dal secondo comma dell'art. 38: la
diversificazione operata invece dal legislatore tra due prestazioni
aventi l'identica finalità di liberare dal bisogno colui che è
inabile al lavoro non avrebbe quindi - secondo l'ordinanza di
rimessione - alcuna giustificazione costituzionalmente apprezzabile e
si porrebbe pertanto in contrasto con il principio di uguaglianza di
cui al primo comma dell'art. 3, nonché con il compito, imposto alla
Repubblica dal secondo comma del medesimo articolo (e di cui il primo
comma dell'art. 38 costituisce specificazione), di rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana.
4. - Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
Generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità e comunque
l'infondatezza della questione, in quanto la stessa riguardava scelte
discrezionali riservate al legislatore ordinario, come la Corte aveva
statuito con la sentenza n. 769 del 1988. Comunque, aggiungeva
l'Avvocatura, la norma di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 544
aveva eliminato la sperequazione ipotizzata dal giudice a quo.
Le parti private non si sono costituite.
5. - Con ordinanza del 15 maggio 1991 (r.o. n. 565/91), il Pretore
di Milano ha sollevato questione di costituzionalità: a) dell'art.
1, secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93, di conversione
del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, "nella parte in cui limita
alle posizioni già definite la 'sanatoria', senza estenderla agli
ultrasessantacinquenni che avevano presentato domanda di
riconoscimento di invalidità per ottenere la pensione sociale sulla
base dei requisiti economici richiesti per la pensione di
invalidità", per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;
b) dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1977, n. 29 (di conversione
del decreto- legge 23 dicembre 1976, n. 850), dell'art. 14 septies
della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (di conversione del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663) e dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153 e successive modificazioni, "nella parte in cui stabiliscono
limiti di reddito diversi a seconda della prestazione: pensione di
inabilità, assegno di invalidità e pensione sociale", per contrasto
Dopo aver motivato sulla rilevanza delle questioni ai fini della
decisione della causa, il Pretore argomenta la questione sub a)
mediante mero richiamo all'ordinanza di remissione decisa da questa
Corte con sentenza n. 286 del 1990, dichiarando di non condividere
l'impostazione di tale sentenza.
La seconda questione è illustrata mediante l'affermazione che
"appare ingiustificato che si distingua tra soggetti di eguale
reddito e parimenti inabili a seconda che l'invalidità sia
riconosciuta prima o dopo il 65° anno di età".
6. - Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
Generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità e comunque
l'infondatezza della prima delle questioni sollevate dal giudice a
quo, che era stata già esaminata e respinta dalla Corte
costituzionale con le sentenze nn. 286 del 1990 e 75 del 1991.
Ugualmente inammissibile e infondata era la seconda questione,
poiché rientra nella discrezionalità del legislatore considerare in
maniera diversa situazioni che siano diverse sul piano personale. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte
questioni analoghe: pertanto i relativi giudizi possono essere
riuniti e decisi con unica sentenza.
Delle varie questioni sollevate, una - la prima di quelle proposte
dal Pretore di Milano - può essere immediatamente risolta con una
pronunzia di manifesta infondatezza.
Il giudice remittente, infatti, sottopone nuovamente all'esame di
questa Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
secondo comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93, di conversione del
decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, nella parte in cui, secondo
l'interpretazione accolta dal giudice a quo, limita alle posizioni
già definite la "sanatoria" disposta con il suddetto provvedimento,
senza estenderla ai soggetti ultrasessantacinquenni che avevano
presentato - durante la vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n.
495, non convertito - domanda di riconoscimento dell'invalidità ai
fini del conseguimento della pensione sociale sulla base dei
requisiti economici richiesti per la pensione o l'assegno di
inabilità.
La medesima questione è stata già decisa da questa Corte con le
sentenze nn. 286 del 1990 e 75 del 1991 e dichiarata non fondata,
anche con specifico riferimento a quella, tra le interpretazioni
possibili, che la denunzia del giudice a quo recepisce e presuppone.
Poiché non è dato cogliere profili nuovi nell'ordinanza di
remissione - invero carente di motivazione sul punto - la questione
così sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.
2. - Le altre censure riguardano la disciplina delle c.d.
condizioni reddituali richieste per il diritto alla pensione o
all'assegno di invalidità di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30
aprile 1971, n. 118 e per il diritto alla pensione sociale di cui
all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Attualmente - a seguito di una non lineare evoluzione legislativa
che questa Corte ha già descritto nelle sentenze nn. 278 del 1984 e
75 del 1991 e che ha avuto ulteriori sviluppi con l'art. 12 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 - la disciplina investita dalle
denunzie in esame può essere così sintetizzata nei suoi lineamenti
essenziali (prescindendo, cioè, da pur rilevanti elementi di
dettaglio):
a) per aver diritto alla pensione sociale prevista per i
cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito occorre che il
soggetto abbia un reddito personale non superiore ad un importo annuo
di circa 4 milioni ed è richiesto anche che, sommando il suo reddito
a quello del coniuge, l'importo che ne risulta non sia superiore a
circa 17 milioni (art. 26 legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 3 legge
3 giugno 1975, n. 160, art. 28 legge 21 dicembre 1978, n. 843). Sono
peraltro previsti limiti diversi - ma in misura qui non significativa
- per il diritto alla maggiorazione della pensione sociale prevista
dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e, prima, dall'art.
2 della legge 15 aprile 1985, n. 140);
b) per aver diritto alla pensione di inabilità prevista per gli
invalidi totali occorre che il soggetto abbia un età inferiore a 65
anni e un reddito personale non superiore a circa 16 milioni; nessun
rilievo ha invece il reddito del coniuge, quale che ne sia
l'ammontare (art. 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, introdotto con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33);
c) infine, per aver diritto all'assegno di inabilità previsto
per gli invalidi parziali occorre che il soggetto non abbia compiuto
65 anni, che sia "incollocato al lavoro" e che il suo reddito
personale annuo non sia superiore a circa 4.300.000 lire; anche per
tale beneficio non ha alcun rilievo il reddito del coniuge (art. 14
septies del citato decreto-legge n. 663 del 1979, art. 9 decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge dalla legge 26
febbraio 1982, n. 54; art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412);
d) i mutilati e gli invalidi civili titolari di pensione o
assegno di invalidità vedono sostituite tali prestazioni, dopo il
compimento del sessantacinquesimo anno, con la pensione sociale
corrisposta dall'I.N.P.S., ma il Ministero dell'interno continua a
corrispondere loro, a titolo di assegno ad personam, la eventuale
differenza tra tale trattamento e quello in precedenza spettante. Le
condizioni reddituali per godere di tale pensione sociale sostitutiva
non sono peraltro quelle richieste in generale per la pensione
sociale, ma rimangono quelle - più favorevoli - previste per la
pensione o l'assegno di invalidità civile (art. 19 legge 30 marzo
1971, n. 118; art. 11 legge 18 dicembre 1973, n. 854; art. 8 decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509).
3. - Le ordinanze di rimessione, pur investendo disposizioni diverse, in sostanza lamentano la disparità di trattamento sussistente
tra invalidi ultrasessantacinquenni a seconda che l'invalidità sia
insorta dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età,
ovvero che si protragga da epoca antecedente. Tale disparità di
trattamento sarebbe determinata dalle diverse condizioni reddituali
stabilite per l'accesso, rispettivamente, alla pensione sociale
diretta, per i primi, e alla pensione sociale ottenuta in
sostituzione del trattamento di invalidità già goduto prima dei
sessantacinque anni, per i secondi: in particolare, le doglianze
insistono sul problema del c.d. cumulo, e cioè della rilevanza -
prevista per l'attribuzione della sola pensione sociale diretta - del
reddito del coniuge nella determinazione del limite massimo di
reddito compatibile con il godimento della prestazione.
Secondo i giudici a quibus, questa previsione di requisiti di
reddito differenti, attesa l'identica situazione di invalidità e di
età delle due categorie poste a raffronto, sarebbe, nel caso,
discriminatoria ed irragionevole, e perciò contraria, per vari
aspetti, agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.
4. - Questa Corte è già stata investita più volte del vaglio di
costituzionalità della normativa in esame. In tali occasioni essa ha
sottolineato la necessità di porre rimedio all'incoerenza del
sistema dei requisiti reddituali fissati per il conseguimento,
rispettivamente, dei trattamenti di inabilità e della pensione
sociale, mediante un appropriato riequilibrio che realizzi un
adeguato contemperamento degli interessi in gioco (sentenze nn. 769
del 1988, 286 del 1990 e 75 del 1991). Nel far ciò, essa ha ritenuto
che tale operazione dovesse essere effettuata dal legislatore,
occorrendo non già realizzare una mera parificazione di singole
previsioni legislative, ma riconsiderare l'intero sistema nei suoi
vari aspetti, elaborando criteri di determinazione dei limiti di
reddito capaci di produrre una complessiva omogeneizzazione dei
trattamenti, nella quale trovino un idoneo bilanciamento le istanze
discendenti da analogia di condizioni e le esigenze connesse invece a
profili particolari (come, per esempio, quelli propri della categoria
degli invalidi assoluti). Tale obiettivo non è stato ancora
raggiunto, anche se, successivamente a queste decisioni, e nelle more
del presente giudizio, il legislatore, con l'art. 12 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ha assimilato totalmente, con effetto dal 1°
gennaio 1992, il limite di reddito individuale valevole per la
concessione dell'assegno mensile agli invalidi parziali a quello
stabilito per la pensione sociale. Il diverso limite individuale
vigente per gli invalidi assoluti è rimasto invece invariato, come
pure la previsione del c.d. cumulo, limitata ai soli aspiranti alla
pensione sociale.
5. - Per quanto concerne le specifiche doglianze qui prospettate,
esse, pur intendendo colpire principalmente, come s'è detto, la
diversa disciplina del cumulo, tuttavia, là dove investono
genericamente i limiti di reddito dei trattamenti di invalidità e
della pensione sociale (è il caso di quelle sollevate dai Pretori di
Fermo e di Milano), pongono in dubbio anche la legittimità del
differente regime dei tetti di reddito personale valevoli per le
dette prestazioni.
In proposito, si deve notare innanzi tutto che queste censure in
realtà possono coinvolgere soltanto il limite stabilito, da un lato,
per gli invalidi assoluti, dall'altro per gli aspiranti alla pensione
sociale. Infatti quest'ultimo e quello valevole per gli invalidi
parziali sono già da tempo sostanzialmente equivalenti e
recentemente, come si è ora ricordato, sono stati eguagliati del
tutto: pertanto, ove riferite a tale comune limite individuale, le
censure debbono ritenersi non fondate.
Questa Corte, nella sua pregressa giurisprudenza, al fine di
valutare il meccanismo della trasformazione del trattamento di
invalidità in quello di pensione sociale, aveva ritenuto non
irrazionale il presupposto della tendenziale indistinguibilità tra
invalidità parziale e inabilità dovuta all'età. Nel contempo,
però, aveva ripetutamente sottolineato la diversità e specialità
della condizione degli invalidi assoluti, fatti correttamente oggetto
di un trattamento di maggior favore.
Di conseguenza, non sarebbe certamente possibile porre a
raffronto, per il punto che qui interessa, la condizione di questi
ultimi con quella degli anziani non afflitti da menomazioni diverse
dall'attenuata capacità psico-fisica normale nell'età avanzata.
Le questioni ora all'esame della Corte, e in ispecie quella
proposta dal Pretore di Fermo, tuttavia, non prospettano un simile
raffronto, ma, come s'è detto all'inizio, comparano le situazioni di
soggetti tutti anziani e tutti egualmente invalidi, differenziate -
quanto alle necessarie condizioni reddituali personali, e quindi alla
possibilità di godere del trattamento assistenziale - per il solo
fatto che per gli uni l'invalidità sarebbe stata riconosciuta prima,
per gli altri dopo il compimento del sessantacinquesimo anno d'età.
In proposito è da osservare che, pur indubbiamente identica
potendo essere la condizione di fatto finale - l'inabilità assoluta
- non può ritenersi irrilevante, ai fini della valutazione degli
elementi necessari per la determinazione dello stato di bisogno, il
tempo in cui tale condizione si è prodotta: ben diversa è infatti
la situazione di chi si trova ad essere in età avanzata sprovvisto
di reddito perché durante la sua vita pregressa l'invalidità gli ha
impedito di procurarsi mediante il lavoro il reddito necessario per
vivere nonché la garanzia previdenziale per la vecchiaia,
imponendogli prolungati e rilevanti costi umani ed economici,
rispetto a quella di colui la cui storia personale non ha registrato
un simile impedimento.
Di conseguenza, la rilevata disomogeneità delle situazioni,
mentre non esclude un intervento del legislatore che attenui
l'indubbio rigore dei requisiti reddituali personali per il
percepimento della pensione sociale diretta posti a carico
dell'invalido totale divenuto tale dopo i sessantacinque anni, conduce a ritenere che la lamentata disparità di trattamento non sia
lesiva del principio di uguaglianza.
6. - Le medesime considerazioni inducono a negare anche che, sotto
il profilo ora considerato, sia privo di fondamento giustificativo il
differente trattamento tra anziani invalidi determinato dalla
previsione, esclusivamente per l'ammissione alla pensione sociale
diretta - e quindi a carico dei soli anziani divenuti invalidi dopo
il compimento del sessantacinquesimo anno - del cumulo del reddito
personale con quello del coniuge.
Tuttavia, per altro verso, la previsione rigida e indiscriminata
del cumulo per tutti gli anziani - e cioè sia per coloro che vedano
normalmente scemate le proprie energie per la vecchiaia, sia per
coloro che invece divengano effettivamente e propriamente invalidi, e
di conseguenza incapaci di attendere in piena autonomia alle
attività e alle occupazioni proprie della loro età - non può non
dirsi in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.
Tale previsione infatti arbitrariamente parifica situazioni di per
sé evidentemente diverse, che comportano differenti esigenze di
assistenza ed esigono perciò anche una valutazione differenziata del
ragionevole punto di equilibrio circa il concorso tra la solidarietà
coniugale e quella collettiva.
Da tale punto di vista, il livello di reddito del coniuge oltre il
quale è giustificato escludere l'intervento dello Stato non può
essere lo stesso sia per le ipotesi in cui all'età avanzata si
collega solamente uno stato di bisogno economico, sia per le
situazioni in cui il coniuge è chiamato a sopperire - anche mediante
l'impiego di risorse finanziarie - ad esigenze di cura ed assistenza
ulteriori e ben più gravose, anche se non assimilabili a quelle
necessarie a fronteggiare le drammatiche condizioni poste a
presupposto della concessione all'anziano della provvidenza,
specifica e aggiuntiva, dell'indennità di accompagnamento (art. 6
d.P.R. 23 novembre 1988, n. 509; sentenza n. 346 del 1989).
Nelle predette situazioni, l'art. 38 della Costituzione - secondo
quanto questa Corte ha già affermato (sentenza n. 75 del 1991) -
richiede che la solidarietà collettiva non si limiti ad intervenire
soltanto allorquando i redditi cumulati dei coniugi siano talmente
contenuti da consentire loro una condizione di vita assolutamente
modesta.
Non esistendo nell'ordinamento alcun criterio, che possa dirsi
costituzionalmente obbligato, per differenziare adeguatamente il regime del cumulo nelle suddette situazioni, questa Corte deve
limitarsi a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 26
della legge n. 153 del 1969 nella parte in cui non prevede, a favore
degli anziani divenuti invalidi dopo il sessantacinquesimo anno di
età ed aspiranti alla pensione sociale, un meccanismo differenziato
di determinazione del limite di reddito cumulato con quello del
coniuge.
La configurazione di simile meccanismo, è rimessa alla
discrezionalità del legislatore, nel rispetto dei principi sopra
enunciati e secondo i criteri chiariti da questa Corte nella sentenza
n. 295 del 1991.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come
modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e dall'art. 3 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui, nell'indicare il
limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al
conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo
differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni
divenuti invalidi;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n.
850, convertito nella legge 21 febbraio 1977, n. 29 (Norme relative
al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti),
sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione con le
ordinanze emesse in data 4 marzo e 15 maggio 1991 dai Pretori di
Modena e di Milano;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14 septies del decreto- legge 30 dicembre
1979, n. 663, introdotto con la legge 29 febbraio 1980, n. 33
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti
stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno
1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), sollevata con riferimento
agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione con ordinanze emesse,
rispettivamente, in data 4 marzo, 15 maggio e 15 febbraio 1991 dai
Pretori di Modena, Milano e Fermo;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118
(Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in
favore di mutilati ed invalidi civili) e degli artt. 6 e 8 del
decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione
delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei
benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime
categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio
1988, n. 291), sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della
Costituzione con ordinanza in data 15 febbraio 1991 dal Pretore di
Fermo;
5) dichiara manifestamente non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge
21 marzo 1988, n. 93 di conversione del decreto-legge 8 febbraio
1988, n. 25 (Norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati
ed invalidi civili ultrasessantacinquenni), sollevata con riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione con ordinanza in data 15 maggio
1991 dal Pretore di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte