Corte costituzionale

Ordinanza n. 88/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/04/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2,

del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per

l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999,

n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni,

nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, e 513 codice di procedura

penale, promossi con ordinanze emesse il 17 marzo 2000 e il 4 ottobre

2000 dal Tribunale di Grosseto rispettivamente iscritte al n. 591 del

registro ordinanze 2000 e al n. 65 del registro ordinanze 2001 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1a serie

speciale, n. 43 dell'anno 2000 e n. 6 dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2001 il Giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con due ordinanze di analogo contenuto emesse il

17 marzo 2000 ed il 4 ottobre 2000 (r.o. n. 591 del 2000 e r.o. n. 65

del 2001), il Tribunale di Grosseto ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dell'"intero" art. 1, comma 2, del decreto-legge

7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione

dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in

materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella

legge 25 febbraio 2000, n. 35; "ovvero" della medesima norma, "nella

sola parte" in cui limita la valutazione delle dichiarazioni rese nel

corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è

sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo

difensore, a quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento;

"ovvero", ancora, in riferimento all'art. 111 della Costituzione,

dell'art. 513 cod. proc. pen;

che, ad avviso del giudice a quo, la prima delle due norme

impugnate - nel disciplinare in via transitoria l'utilizzabilità

delle dichiarazioni precedentemente rese da imputati in procedimenti

connessi che rifiutino di sottoporsi all'esame dibattimentale,

limitandola alle sole dichiarazioni già acquisite al fascicolo del

dibattimento alla data di entrata in vigore della citata legge n. 35

del 2000 - determinerebbe una disparità di trattamento fra imputati

legata ad un dato del tutto casuale, aleatorio e "discrezionale nei

tempi": con la "paradossale conseguenza" che non potrebbero essere

utilizzati verbali di interrogatorio, "che in nulla differiscono da

altri già acquisiti";

che la disciplina censurata risulterebbe priva di intrinseca

ragionevolezza ed, inoltre, costituirebbe vulnus anche al diritto

inviolabile di difesa statuito dal secondo comma dell'art. 24 Cost.;

che, pur "nella consapevolezza della singolarità di una

opzione interpretativa alternativa", il rimettente impugna altresì -

ritenendolo tuttora vigente - l'art. 513 cod. proc. pen., sul rilievo

che la possibilità da esso sancita, di acquisire, attraverso il

meccanismo delle contestazioni, le dichiarazioni di imputati in

procedimenti connessi che rifiutino di sottoporsi all'esame si

porrebbe "in evidente contrasto" con il nuovo precetto costituzionale

in tema di "giusto processo" di cui all'art. 111 Cost. e con la

disciplina di cui alla legge 25 febbraio 2000, n. 35, che di esso

"costituisce concreta attuazione";

che nel giudizio originato dall'ordinanza n. 65 del 2001 si

è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione.

Considerato che le due ordinanze del Tribunale di Grosseto

sollevano la medesima questione e che va pertanto disposta la

riunione dei relativi giudizi;

che il giudice rimettente formula, contestualmente, tre

diverse censure di legittimità costituzionale, che investono:

l'art. 1, comma 2, del d. l. n. 2 del 2000, come convertito, con

modificazioni, nella legge n. 35 del 2000, "nella sua totalità";

"ovvero" la medesima norma "nella parte in cui limita la valutazione

delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi,

per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame

dell'imputato e del suo difensore, a quelle già acquisite al

fascicolo del dibattimento", entrambe in riferimento agli artt. 3 e

24 Cost.; "ovvero", ancora, l'art. 513 cod. proc. pen., in

riferimento all'art. 111 Cost.;

che tali censure si pongono, peraltro, in evidente rapporto

di reciproca alternatività, avuto riguardo agli effetti conseguenti

agli interventi richiesti: mentre, infatti, la caducazione

dell'intera norma di cui all'art. 1, comma 2, del d. l. n. 2 del

2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 2000,

comporterebbe l'espunzione, dal regime transitorio in esame, di

qualsiasi possibilità di utilizzazione delle dichiarazioni già

acquisite al fascicolo del dibattimento; la caducatoria parziale

della medesima norma, nei termini richiesti dal rimettente, avrebbe

l'opposto effetto di estendere l'operatività del regime transitorio

stesso; laddove, poi, con riferimento all'impugnativa dell'art. 513

cod. proc. pen., non viene chiarita la sua concatenazione con quella

relativa alla disciplina transitoria, rendendo così non scrutinabile

questa parte del quesito;

che, pertanto, avendo il giudice a quo omesso di concentrarsi

sull'una o l'altra delle alternative proposte, le questioni devono

essere dichiarate manifestamente inammissibili, perché prospettate

in modo ancipite (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 420 del 2001; n. 78

e n. 418 del 2000; n. 378 del 1998).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge

7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione

dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in

materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella

legge 25 febbraio 2000, n. 35, e dell'art. 513 cod. proc. pen.,

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione,

dal Tribunale di Grosseto, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte