Sentenza n. 886/1988
Altra decisione · depositata il 26/07/1988 · relatore Luigi Mengoni
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Bolzano
notificato il 18 settembre 1987, depositato il Cancelleria il 24
settembre successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1987
per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle due sentenze
della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nn. 7020 e 7021/86, in
data 26 maggio 1986, con le quali si è negato che la qualifica di
artigiano possa essere validamente riconosciuta con legge provinciale
a chi non è in possesso dei requisiti previsti dalla legge dello
Stato, invadendo così la sfera di competenza della Provincia;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi l'avv. Umberto Pototschnig per la Provincia di Bolzano e
l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 18 settembre 1987 e depositato il
24 settembre 1987, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, nei
confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, giudizio per
regolamento di competenza in relazione a due sentenze della Corte di
Cassazione, Sezione Lavoro, nn. 7020 e 7021 del 1986 (pronunziate il
26 maggio 1986 e depositate il 27 novembre), per lesione delle
attribuzioni provinciali di cui all'art. 8 n.9 e dell'art. 16 dello
Statuto del Trentino- Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670),
anche in relazione all'art. 1 del D.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017 e
all'art. 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443.
In contrasto con l'opinione del Tribunale di Bolzano, le dette
sentenze hanno interpretato restrittivamente la legislazione
provinciale di Bolzano in materia di artigianato (legge prov. 16
febbraio 1981 n. 3, modificata e integrata dalla legge prov. 16
dicembre 1983 n. 51), nel senso che la qualifica di artigiano
ottenuta in base alla disciplina in essa prevista non è efficace ai
fini della determinazione delle obbligazioni contributive per le
assicurazioni sociali, a tale effetto essendo rilevanti, anche nel
territorio della provincia di Bolzano, esclusivamente i criteri
definitori dell'impresa artigiana stabiliti dalla legislazione
nazionale. Questa restrizione è stata affermata dalla Cassazione
sulla base dell'art. 8 dello statuto per il Trentino- Alto Adige
(D.P.R. n. 670 del 1972), che impone alla Provincia di esercitare la
propria competenza legislativa primaria nei limiti indicati dall'art.
4, e in particolare "in armonia con la Costituzione e col rispetto
degli interessi nazionali".
In materia di artigianato tale competenza incontra, in primo
luogo, il limite del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), il
quale vieta che a imprenditori insediati nel territorio della
provincia di Bolzano la legislazione provinciale attribuisca - a
carico del bilancio di un istituto nazionale quale l'INPS e del
bilancio dello Stato - il trattamento previdenziale agevolato degli
artigiani, senza che concorrano i requisiti stabiliti dalla
legislazione statale. Lo stesso "interesse nazionale", cui deve
ispirarsi la potestà legislativa della provincia di Bolzano, "esige
d'altro canto che le gestioni previdenziali nazionali non siano
gravate di oneri indebiti, quali certamente sarebbero quelli
derivanti dalle prestazioni in favore dei titolari di imprese non
considerate artigiane dalla legislazione previdenziale nazionale".
In secondo luogo la riserva alla legislazione statale della
disciplina della previdenza sociale "in tutti i suoi aspetti, e
quindi, soprattutto, nella individuazione dei requisiti soggettivi
per la costituzione del rapporto giuridico previdenziale", è sancita
in sostanza dall'art. 38, quarto comma, Cost., il quale afferma che
ai compiti di previdenza e assistenza "previsti in questo articolo
provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato", ed
è confermato indirettamente dallo stesso statuto per il Trentino-Alto Adige, che alla sola Regione, non alle province autonome,
attribuisce una competenza legislativa "integrativa" nelle materie
concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali.
2. - Nell'atto con cui ha sollevato conflitto di attribuzioni nei
confronti dello Stato la provincia di Bolzano replica agli argomenti
testé riferiti negando che la legge provinciale, in quanto fornisce
una definizione dell'impresa artigiana diversa da quella della legge
nazionale, abbia preteso di disciplinare la materia previdenziale. Il
rapporto previdenziale è regolato esclusivamente dalla legislazione
dello Stato, ma queste norme "presuppongono una definizione
dell'impresa artigiana che, in quanto tale, attiene non più alla
materia previdenziale, ma a quella dell'artigianato", nella quale la
provincia ha competenza esclusiva. Atteso che, "dopo l'emanazione
della legge prov. n. 3 del 1981, la legge n. 860 del 1956 non è più
applicabile (perché sostituita appunto dalla legge provinciale), è
gioco forza ammettere che la legge n. 1533 del 1956 deve trovare
applicazione con riferimento non più alla legge statale, ma a quella
provinciale": a quest'ultima deve essere attinta la nozione di
impresa artigiana anche agli effetti previdenziali. In tal senso la
ricorrente si ritiene confortata dall'art. 13, penultimo comma, della
nuova legge- quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443, dove si
dispone che "le norme della presente legge non si applicano nel
territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e
formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva
dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa
stato a tutti gli effetti di legge".
La provincia ricorrente conclude domandando che la Corte dichiari
che "non spetta allo Stato stabilire in via esclusiva, così come
asserito dalla Corte di cassazione con le sentenze citate, i
requisiti necessari per la definizione dell'impresa artigiana,
neppure ai fini previdenziali", e conseguentemente annulli le
sentenze medesime.
3. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo preliminarmente
l'inammissibilità del ricorso in quanto diretto a censurare,
attraverso la denuncia di errori in iudicando che inficerebbero le
sentenze impugnate, il modo con cui la giurisdizione si è
concretamente esplicata, e richiamando in proposito la sentenza n.
289 del 1974 di questa Corte.
Nel merito l'Avvocatura osserva che la disposizione citata dalla
legge- quadro per l'artigianato deve essere interpretata alla luce
del canone ermeneutico utilizzato dalla Cassazione, confermato anche
da questa Corte nella sentenza n. 168 del 1987, la quale ha affermato
l'esigenza di contemperare l'autonomia riconosciuta alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome in materie quali quella
dell'artigianato con la tutela di valori recepiti in altre
disposizioni costituzionali, quali i princi'pi di eguaglianza e di
unità e indivisibilità della Repubblica. Da tali valori la
provincia di Bolzano non può pretendere di discostarsi "facendo leva
sulla salvaguardia della competenza primaria in materia di
artigianato e formazione professionale, di cui l'art. 13, sesto
comma, della legge n. 443 del 1985 si fa carico". Considerato in diritto Nelle more del giudizio davanti alla Corte è sopravvenuto il d.l.
30 dicembre 1987 n. 536 ("Fiscalizzazione degli oneri sociali,
proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per
settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS"),
convertito nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, il cui art. 5
contiene, al nono comma, una norma di interpretazione autentica che
risolve la questione oggetto del ricorso proposto dalla provincia
autonoma di Bolzano in senso favorevole a quest'ultima. In essa si
stabilisce che "le disposizioni dell'art. 13, comma sesto, della
legge 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che l'efficacia
costitutiva della iscrizione dell'impresa artigiana negli albi,
disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale e
dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di
artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di
entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi
compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali".
Considerata l'efficacia retroattiva di tale norma, deve ritenersi
venuta meno la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:886 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte