Corte costituzionale

Sentenza n. 886/1988

Altra decisione · depositata il 26/07/1988 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Bolzano

notificato il 18 settembre 1987, depositato il Cancelleria il 24

settembre successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1987

per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle due sentenze

della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nn. 7020 e 7021/86, in

data 26 maggio 1986, con le quali si è negato che la qualifica di

artigiano possa essere validamente riconosciuta con legge provinciale

a chi non è in possesso dei requisiti previsti dalla legge dello

Stato, invadendo così la sfera di competenza della Provincia;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Umberto Pototschnig per la Provincia di Bolzano e

l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 18 settembre 1987 e depositato il

24 settembre 1987, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, nei

confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, giudizio per

regolamento di competenza in relazione a due sentenze della Corte di

Cassazione, Sezione Lavoro, nn. 7020 e 7021 del 1986 (pronunziate il

26 maggio 1986 e depositate il 27 novembre), per lesione delle

attribuzioni provinciali di cui all'art. 8 n.9 e dell'art. 16 dello

Statuto del Trentino- Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670),

anche in relazione all'art. 1 del D.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017 e

all'art. 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443.

In contrasto con l'opinione del Tribunale di Bolzano, le dette

sentenze hanno interpretato restrittivamente la legislazione

provinciale di Bolzano in materia di artigianato (legge prov. 16

febbraio 1981 n. 3, modificata e integrata dalla legge prov. 16

dicembre 1983 n. 51), nel senso che la qualifica di artigiano

ottenuta in base alla disciplina in essa prevista non è efficace ai

fini della determinazione delle obbligazioni contributive per le

assicurazioni sociali, a tale effetto essendo rilevanti, anche nel

territorio della provincia di Bolzano, esclusivamente i criteri

definitori dell'impresa artigiana stabiliti dalla legislazione

nazionale. Questa restrizione è stata affermata dalla Cassazione

sulla base dell'art. 8 dello statuto per il Trentino- Alto Adige

(D.P.R. n. 670 del 1972), che impone alla Provincia di esercitare la

propria competenza legislativa primaria nei limiti indicati dall'art.

4, e in particolare "in armonia con la Costituzione e col rispetto

degli interessi nazionali".

In materia di artigianato tale competenza incontra, in primo

luogo, il limite del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), il

quale vieta che a imprenditori insediati nel territorio della

provincia di Bolzano la legislazione provinciale attribuisca - a

carico del bilancio di un istituto nazionale quale l'INPS e del

bilancio dello Stato - il trattamento previdenziale agevolato degli

artigiani, senza che concorrano i requisiti stabiliti dalla

legislazione statale. Lo stesso "interesse nazionale", cui deve

ispirarsi la potestà legislativa della provincia di Bolzano, "esige

d'altro canto che le gestioni previdenziali nazionali non siano

gravate di oneri indebiti, quali certamente sarebbero quelli

derivanti dalle prestazioni in favore dei titolari di imprese non

considerate artigiane dalla legislazione previdenziale nazionale".

In secondo luogo la riserva alla legislazione statale della

disciplina della previdenza sociale "in tutti i suoi aspetti, e

quindi, soprattutto, nella individuazione dei requisiti soggettivi

per la costituzione del rapporto giuridico previdenziale", è sancita

in sostanza dall'art. 38, quarto comma, Cost., il quale afferma che

ai compiti di previdenza e assistenza "previsti in questo articolo

provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato", ed

è confermato indirettamente dallo stesso statuto per il Trentino-Alto Adige, che alla sola Regione, non alle province autonome,

attribuisce una competenza legislativa "integrativa" nelle materie

concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali.

2. - Nell'atto con cui ha sollevato conflitto di attribuzioni nei

confronti dello Stato la provincia di Bolzano replica agli argomenti

testé riferiti negando che la legge provinciale, in quanto fornisce

una definizione dell'impresa artigiana diversa da quella della legge

nazionale, abbia preteso di disciplinare la materia previdenziale. Il

rapporto previdenziale è regolato esclusivamente dalla legislazione

dello Stato, ma queste norme "presuppongono una definizione

dell'impresa artigiana che, in quanto tale, attiene non più alla

materia previdenziale, ma a quella dell'artigianato", nella quale la

provincia ha competenza esclusiva. Atteso che, "dopo l'emanazione

della legge prov. n. 3 del 1981, la legge n. 860 del 1956 non è più

applicabile (perché sostituita appunto dalla legge provinciale), è

gioco forza ammettere che la legge n. 1533 del 1956 deve trovare

applicazione con riferimento non più alla legge statale, ma a quella

provinciale": a quest'ultima deve essere attinta la nozione di

impresa artigiana anche agli effetti previdenziali. In tal senso la

ricorrente si ritiene confortata dall'art. 13, penultimo comma, della

nuova legge- quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443, dove si

dispone che "le norme della presente legge non si applicano nel

territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e

formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva

dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa

stato a tutti gli effetti di legge".

La provincia ricorrente conclude domandando che la Corte dichiari

che "non spetta allo Stato stabilire in via esclusiva, così come

asserito dalla Corte di cassazione con le sentenze citate, i

requisiti necessari per la definizione dell'impresa artigiana,

neppure ai fini previdenziali", e conseguentemente annulli le

sentenze medesime.

3. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo preliminarmente

l'inammissibilità del ricorso in quanto diretto a censurare,

attraverso la denuncia di errori in iudicando che inficerebbero le

sentenze impugnate, il modo con cui la giurisdizione si è

concretamente esplicata, e richiamando in proposito la sentenza n.

289 del 1974 di questa Corte.

Nel merito l'Avvocatura osserva che la disposizione citata dalla

legge- quadro per l'artigianato deve essere interpretata alla luce

del canone ermeneutico utilizzato dalla Cassazione, confermato anche

da questa Corte nella sentenza n. 168 del 1987, la quale ha affermato

l'esigenza di contemperare l'autonomia riconosciuta alle regioni a

statuto speciale e alle province autonome in materie quali quella

dell'artigianato con la tutela di valori recepiti in altre

disposizioni costituzionali, quali i princi'pi di eguaglianza e di

unità e indivisibilità della Repubblica. Da tali valori la

provincia di Bolzano non può pretendere di discostarsi "facendo leva

sulla salvaguardia della competenza primaria in materia di

artigianato e formazione professionale, di cui l'art. 13, sesto

comma, della legge n. 443 del 1985 si fa carico". Considerato in diritto Nelle more del giudizio davanti alla Corte è sopravvenuto il d.l.

30 dicembre 1987 n. 536 ("Fiscalizzazione degli oneri sociali,

proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per

settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS"),

convertito nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, il cui art. 5

contiene, al nono comma, una norma di interpretazione autentica che

risolve la questione oggetto del ricorso proposto dalla provincia

autonoma di Bolzano in senso favorevole a quest'ultima. In essa si

stabilisce che "le disposizioni dell'art. 13, comma sesto, della

legge 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che l'efficacia

costitutiva della iscrizione dell'impresa artigiana negli albi,

disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale e

dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di

artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di

entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi

compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali".

Considerata l'efficacia retroattiva di tale norma, deve ritenersi

venuta meno la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:886 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte