Corte costituzionale

Ordinanza n. 89/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953
  • art. 29legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. delle

leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 10 novembre 1956 del Pretore di Mortara emessa nel

procedimento penale a carico di Gasparini Mario Clemente e di Meriggi

Angelo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316

del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 336 del Registro ordinanze 1956;

2) ordinanza 10 novembre 1956 del Pretore di Mortara emessa nel

procedimento penale a carico di Gasparini Mario Clemente, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956

ed iscritta al n. 337 del Registro ordinanze 1956.

Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate del 10 novembre 1956

del Pretore di Mortara è stata sollevata la questione circa la

legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. di p. s., in

riferimento al disposto dell'art. 17 della Costituzione;

che dal testo di dette ordinanze risulta che la contravvenzione a

carico del prevenuti fu elevata per aver promosso pubbliche riunioni

senza darne preavviso all'autorità competente.

Considerato che, con sentenza 19 giugno 1956, n. 9, e con altre

successive pronuncie, la Corte costituzionale, prendendo in esame la

stessa questione proposta dal Pretore di Mortara, ha dichiarato non

fondata la assunta illegittimità costituzionale dell'art. 18 del

citato T.U. nella parte in cui stabilisce la sanzione penale per il

mancato preavviso per le riunioni in luogo pubblico;

che, non essendovi ragioni in contrario, tali pronuncie della Corte

vanno pienamente confermate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale proposta ed ordina la restituzione degli atti al Pretore

di Mortara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte