Sentenza n. 89/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 3,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30
gennaio 1997 dal giudice per le indagini preliminari della Pretura di
Enna, nel procedimento penale a carico di M. C. ed altri, iscritta al
n. 512 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno
1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di tre imputati
per il reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625,
numeri 1 e 5, del codice penale, il giudice per le indagini
preliminari della Pretura di Enna con ordinanza del 30 gennaio 1997
(R.O. n. 512 del 1997) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
24, secondo comma, e 77 (rectius: 76) della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 3, del codice di
procedura penale, nella parte in cui limita il potere del giudice di
provvedere di ufficio nel corso delle indagini preliminari alla
revoca o alla sostituzione delle misure cautelari quando "assume
l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o
quando è richiesto della proroga del termine per le indagini
preliminari o dell'assunzione dell'incidente probatorio ovvero quando
procede all'udienza preliminare o al giudizio".
Il rimettente - premesso di essere stato investito di una istanza
con la quale uno degli indagati aveva chiesto di essere autorizzato
ad allontanarsi dal luogo in cui era ristretto agli arresti
domiciliari per esigenze lavorative e di avere accertato, sulla base
dell'istanza e della documentazione allegata, che sono venute meno le
esigenze cautelari poste a base della misura - rileva che ai sensi
dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen. non gli è però consentito
disporre la revoca della misura cautelare. La disposizione richiamata
attribuisce infatti al giudice per le indagini preliminari un potere
d'intervento d'ufficio in ipotesi determinate (interrogatorio
dell'indagato, decisione in ordine alla proroga delle indagini,
incidente probatorio), che non ricorrono nel caso di specie in cui la
richiesta attiene ad una diversa modalità di esecuzione della
misura. Di qui il ritenuto contrasto della norma impugnata con gli
artt. 3, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione.
Da un lato, infatti, l'art. 299 cod. proc. pen. dispone che le
misure coercitive ed interdittive sono immediatamente revocate quando
risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, i presupposti
previsti dall'art. 274 cod. proc. pen., dall'altro il terzo comma
dell'art. 299 cod. proc. pen., circoscrivendo il potere di ufficio
del giudice alle sole ipotesi ivi previste, sottrarrebbe
"all'intervento diretto della giurisdizione il potere-dovere di
valutare la permanenza delle condizioni di applicabilità della
misura cautelare e delle esigenze cautelari e quindi il potere di
mantenere lo stato di custodia cautelare, attribuendolo al p.m.", con
la conseguenza che "il controllo di legalità sulla permanenza delle
predette condizioni ed esigenze cautelari viene così ad essere
sostanzialmente subordinato alla richiesta di quest'ultimo in quanto
la particolare natura della fase delle indagini preliminari consente
alla difesa solo un intervento "alla cieca" , non avendo questa
cognizione - o comunque piena cognizione - dello sviluppo delle
indagini e quindi di eventuali fatti sopravvenuti sulla cui base
argomentare il venir meno delle condizioni di applicabilità di cui
all'art. 274 c.p.p.".
L'esigenza di una piena garanzia del contraddittorio in una fase
come quella delle indagini preliminari, che "implica per sua natura
spazi preclusi alla difesa", imporrebbe invece, a parere del
rimettente, che la tutela dell'imputato sia affidata anche al potere
d'ufficio del giudice; né a ciò sarebbe di ostacolo il fatto che la
titolarità del procedimento nella fase delle indagini preliminari è
attribuita al pubblico ministero, poiché è al giudice che spetta
disporre l'applicazione delle misure cautelari nei limiti e alle
condizioni previste dall'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987,
n. 81, che pone da un lato il divieto di "disporre - e quindi di
mantenere - la custodia in carcere" se, con l'applicazione di altre
misure di coercizione personale, possono essere adeguatamente
soddisfatte le esigenze cautelari e prevede dall'altro l'obbligo di
disporre la revoca delle misure applicate se vengono a cessare le
esigenze cautelari (il richiamo, così genericamente effettuato
nell'ordinanza, deve intendersi riferito alla direttiva n. 59).
Con riferimento all'art. 3 della Costituzione, il giudice a quo
lamenta la disparità di trattamento che viene a determinarsi fra
cittadini indagati in diversi procedimenti per il solo fatto che sia
stato o non sia stato richiesto, per esempio, l'incidente probatorio,
circostanza questa dalla quale deriva solo in caso affermativo la
possibilità per il giudice di provvedere d'ufficio alla revoca delle
misure.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata non fondata.
Osserva in via preliminare l'Avvocatura che in tema di applicazione
delle misure cautelari vige il principio della "domanda cautelare",
da intendersi riferito secondo la costante giurisprudenza di
legittimità (Cass., Sez. VI, 21 marzo 1992, n. 456; Cass., Sez. VI,
1 settembre 1994, n. 1352) alle ipotesi in cui debba procedersi non
solo all'adozione della misura, ma anche alla modifica delle
modalità esecutive della stessa. Di qui l'eccezionalità dei casi di
iniziativa ufficiosa del giudice per le indagini preliminari in
ordine alla revoca e alla sostituzione di una misura già adottata,
in quanto derogatori rispetto al principio generale.
Del resto, osserva ancora l'Avvocatura, tali deroghe hanno una loro
ragion d'essere nella particolare circostanza che nelle ipotesi
previste "il processo si trova in una fase nella quale il giudice per
le indagini preliminari ha a disposizione gli atti del processo e
può, quindi, valutare a pieno se sussistono ancora le condizioni che
giustificano la misura cautelare".
Secondo la difesa erariale, dunque, la disciplina censurata non
viola né l'art. 24, secondo comma, né l'art. 3 della Costituzione:
in particolare, non è dato rilevare alcuna lesione del principio del
contraddittorio, posto che l'indagato ha comunque la possibilità di
chiedere la modifica della misura, sia pure con espressa istanza;
quanto poi all'asserita disparità di trattamento fra indagati,
l'Avvocatura fa rilevare che all'indagato competono ampie facoltà di
iniziativa e che il pubblico ministero è tenuto, quale organo dotato
di potestà pubblicistiche, al rispetto dell'art. 299, comma 1, cod.
proc. pen. e dunque al controllo della sussistenza dei presupposti
per il mantenimento delle misure cautelari. Generico, infine, a
giudizio dell'Avvocatura, è il denunciato contrasto con l'art. 2
della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81. Considerato in diritto
1. - Investito di una richiesta di modifica della misura cautelare
degli arresti domiciliari, con la quale l'indagato chiedeva di essere
autorizzato ad assentarsi dal domicilio per esigenze di lavoro, il
giudice per le indagini preliminari della Pretura di Enna, avendo
accertato che dall'istanza e dalla documentazione ad essa allegata
era emersa una situazione che avrebbe imposto la revoca della misura
per essere venute meno le esigenze cautelari, ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3, 24 secondo comma, e 76 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 299,
comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui limita il
potere del giudice di provvedere d'ufficio nel corso delle indagini
preliminari alla revoca o alla sostituzione delle misure cautelari
quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia
cautelare, o quando è richiesto della proroga del termine per le
indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio.
In base alla premessa che la richiesta di modifica delle modalità
di applicazione della misura cautelare non investirebbe il giudice
del potere di revocare o sostituire la misura stessa, il rimettente
ritiene che la limitazione del potere di intervenire d'ufficio alle
sole ipotesi previste dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen. si pone
in contrasto:
con l'art. 3 della Costituzione, perché determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento tra persone indagate in
diversi procedimenti a seconda che - ad esempio - sia stato o non sia
stato richiesto incidente probatorio, in quanto solo in caso
affermativo il giudice sarebbe abilitato a provvedere d'ufficio alla
revoca della misura;
con l'art. 24 della Costituzione, in quanto nella fase delle
indagini preliminari le minori garanzie di difesa rispetto a quelle
previste per la fase del giudizio dovrebbero essere compensate da
maggiori poteri di intervento d'ufficio del giudice;
con l'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 2 della
legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, ove nella direttiva n. 59 è
previsto tra l'altro l'obbligo di disporre la revoca delle misure se
vengono a mancare le esigenze cautelari.
2. - La questione è infondata. Alla luce dei principi generali che
ispirano la disciplina della libertà personale, la lettura
logico-sistematica delle regole dettate dall'art. 299 cod. proc. pen.
in tema di revoca, sostituzione e modifica delle misure cautelari
conduce necessariamente ad una interpretazione della norma impugnata
diversa da quella seguita dal rimettente.
3. - L'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., nel primo periodo
stabilisce che il giudice provvede con ordinanza sulla richiesta di
revoca o di sostituzione delle misure formulata dal pubblico
ministero o dall'imputato. La norma, subordinando l'investitura del
giudice (si intende, del giudice per le indagini preliminari) alla
proposizione di una domanda, si inscrive nel principio generale per
il quale il giudice per le indagini preliminari esercita le sue
funzioni su impulso di parte (art. 328, comma 1, cod. proc. pen.).
Tale principio, più che una opzione discrezionalmente seguita dal
legislatore, rappresenta una conseguenza necessitata del collegamento
strutturale del giudice per le indagini preliminari con il
procedimento: trattandosi di un giudice "senza processo", a
funzione intermittente, tale organo, nella fase precedente
l'esercizio dell'azione penale, non dispone degli atti di indagine e
non è a conoscenza dello sviluppo del procedimento. La sua
esistenza come organo esercitante la giurisdizione in tanto viene
concretamente in campo in quanto egli sia evocato dalle parti.
Diversamente è a dirsi per la fase successiva all'esercizio
dell'azione penale: investito della richiesta di rinvio a giudizio,
il giudice per le indagini preliminari dispone del processo, e
nell'ambito di questa sua cognizione, in sede di udienza preliminare
può provvedere d'ufficio alla revoca o sostituzione delle misure
cautelari (art. 299, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.).
Analogamente (e, potrebbe dirsi, a maggior ragione) provvede
d'ufficio, in base alla disposizione da ultimo citata, il giudice del
dibattimento o il giudice investito comunque di una funzione di
giudizio. Non irragionevolmente, poi, il legislatore ha ritenuto di
attribuire anche al giudice per le indagini preliminari poteri
d'ufficio, in connessione con l'esercizio di funzioni particolarmente
significative dallo stesso svolte (naturalmente, sempre su domanda)
nella fase precedente l'esercizio dell'azione penale (art. 299, comma
3, cod. proc. pen.: decisione sulla richiesta di proroga del termine
per le indagini; incidente probatorio).
4. - Una volta che il giudice, su domanda o d'ufficio, debba
decidere in materia cautelare (in particolare, in tema di revoca o di
sostituzione di una misura cautelare personale), l'ambito dei suoi
poteri-doveri e il contenuto delle sue decisioni, complessivamente
ispirati dal principio del favor libertatis, trovano la loro
definizione normativa nei commi 1 e 2 dell'art. 299 cod. proc. pen.
Il comma 1 contempla il dovere di procedere alla revoca immediata
delle misure "quando risultano mancanti, anche per fatti
sopravvenuti, le condizioni di applicabilità" o "le esigenze
cautelari", dettando una disciplina speculare a quella che subordina
l'applicazione delle misure all'esistenza dei presupposti indicati
dagli articoli 273 e 274 cod. proc. pen. A loro volta i principi di
proporzionalità e di adeguatezza (art. 275 cod. proc. pen.), che
sorreggono i criteri di scelta delle misure, trovano riscontro nel
comma 2, che impone al giudice, "quando le esigenze cautelari
risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più
proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene
possa essere irrogata", di sostituire la misura con altra meno grave,
ovvero di disporne l'applicazione con modalità meno gravose.
Il legislatore ha dunque concepito una disciplina idonea a
garantire che nel corso del procedimento si realizzi sempre la
necessaria corrispondenza tra la misura applicata e le esigenze
cautelari, al fine di evitare sia ingiustificate restrizioni della
libertà personale, sia l'applicazione di una misura inutile, in
quanto non più adeguata alla tutela delle esigenze cautelari.
Essendo vincolato al rispetto di tali disposizioni, costituenti
puntuale applicazione del fondamentale principio del favor
libertatis, il giudice non è in alcun modo legato allo specifico
petitum contenuto nella richiesta: un limite in tal senso non
potrebbe essere desunto dal comma 3, che si limita a stabilire che il
giudice "provvede" sulle richieste di revoca o sostituzione delle
misure.
Se così non fosse, non si comprenderebbe la ragione dei poteri
d'ufficio del giudice. Se egli può revocare le misure personali in
via di occasione, nel momento cioè in cui è chiamato a esercitare
poteri estranei alla materia cautelare, a maggior ragione si deve
ritenere che sia abilitato ad intervenire in bonam partem senza
limiti derivanti dallo specifico petitum quando sia investito in via
diretta della competenza funzionale in materia cautelare da una
richiesta di parte.
5. - La disciplina circa la investitura del giudice e circa
l'ambito dei suoi poteri è invece diversa per ciò che attiene agli
interventi in pejus non essendo per essi previsto un potere di
iniziativa d'ufficio: in base al comma 4 dell'art. 299 cod. proc.
pen., ove le esigenze cautelari risultino aggravate, la sostituzione
della misura applicata con altra più grave, ovvero la sua
applicazione con modalità più gravose, può essere disposta dal
giudice solo a seguito di richiesta del pubblico ministero.
Le differenti modalità procedurali rispettivamente previste per
gli interventi in melius o in peius riflettono la scansione generale
dei rapporti tra pubblico ministero e giudice in tema di misure
cautelari: mentre l'applicazione di una misura cautelare (art. 291,
comma 1, cod. proc. pen.), così come il suo aggravamento (art. 299,
comma 4, cod. proc. pen.), sono necessariamente condizionati dalla
previa richiesta del pubblico ministero, la revoca e la sostituzione
in melius pur necessitando di regola della richiesta di parte, non
sono parse incompatibili, in quanto provvedimenti sorretti dal
principio del favor libertatis, con un potere di iniziativa d'ufficio
del giudice (art. 299, comma 3, cod. proc. pen.), sentito comunque il
pubblico ministero (art. 299, comma 3-bis cod. proc. pen.).
Al riguardo, è opportuno rilevare che la compatibilità tra poteri
di intervento d'ufficio del giudice in bonam partem in materia di
misure cautelari ed il principio generale della netta ripartizione
dei ruoli tra pubblico ministero "richiedente" e giudice "decidente"
ha trovato conferma in una significativa modifica dell'art. 291 cod.
proc. pen. Il decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12
(Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale
penale e delle norme ad essa collegate), aveva introdotto in tale
norma il comma 1-bis ove si stabiliva che nel corso delle indagini
preliminari "il giudice può disporre misure meno gravi solo se il
pubblico ministero non ha espressamente richiesto di provvedere
esclusivamente in ordine alle misure indicate". Tale disciplina,
limitativa del potere del giudice di intervenire in melius in favore
dell'indagato, pur non essendo stata ritenuta incostituzionale dalla
sentenza n. 4 del 1992 di questa Corte, è stata abrogata dall'art. 8
della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura
penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di norme
cautelari e di diritto di difesa), che ha così ampliato i poteri
decisori in bonam partem del giudice in materia de libertate.
6. - Così delineato il sistema disciplinato dall'art. 299 cod.
proc. pen. in tema di revoca e sostituzione delle misure cautelari,
la specifica situazione denunciata dal giudice rimettente, che
lamenta di non essere abilitato a disporre la revoca della misura
quando la richiesta dell'imputato abbia per oggetto la mera modifica
in melius delle modalità di applicazione, può essere agevolmente
inquadrata nell'ambito dei principi generali che sorreggono la
materia in esame.
Se il potere di intervento d'ufficio è riconosciuto nelle
situazioni, tassativamente previste dall'art. 299, comma 3, cod.
proc. pen. (v. ordinanze nn. 340 del 1995 e 435 del 1993), in cui il
giudice per le indagini preliminari risulti investito del
procedimento per l'esercizio di poteri attinenti alla sua competenza
funzionale, ma estranei alla materia de libertate (e cioè: proroga
del termine per le indagini preliminari e assunzione dell'incidente
probatorio), a maggior ragione si deve ritenere che il giudice sia
abilitato ad intervenire in bonam partem senza limiti derivanti dallo
specifico petitum quando sia comunque investito della competenza
funzionale in materia cautelare da una richiesta dell'imputato.
In definitiva il giudice, investito del procedimento dalla
richiesta dell'imputato di applicazione con modalità meno gravose
della misura cautelare, può adottare un provvedimento di revoca
della misura ove ritenga cessate le esigenze cautelari.
Tale interpretazione non estende le ipotesi, tassativamente
previste dalla legge, in cui il giudice è abilitato a provvedere
d'ufficio de libertate ma si limita a riconoscere un potere di
intervento pro libertate quando il giudice è già investito di una
domanda cautelare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 299, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione,
dal giudice per le indagini preliminari della Pretura di Enna, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte