Sentenza n. 9/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/01/1976 · relatore Leonetto Amadei
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1204/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo
comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle
lavoratrici madri, promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1973
dal pretore di San Miniato nel procedimento civile vertente tra Ruggeri
Franca e Barontini Carisio, iscritta al n. 77 del registro ordinanze
1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del
27 marzo 1974.
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1975 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento civile, promosso da Franca Ruggeri
contro Carisio Barontini e diretto ad ottenere la reintegrazione nel
rapporto di lavoro di collaboratrice domestica, interrotto per
licenziamento in seguito a stato di gravidanza, il pretore di San
Miniato ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 15 novembre 1973, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per avere escluso dal divieto di
licenziamento durante il periodo di gravidanza e fino ad un anno di
età del bambino le lavoratrici domestiche e familiari, in riferimento
agli artt. 3, 4, 31, 35 e 37 della Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo l'esclusione delle collaboratrici
familiari dalla disciplina prevista per le altre lavoratrici madri
sarebbe ingiusta e irragionevole e contrasterebbe tanto con il
principio di eguaglianza, quanto con il diritto al lavoro e alla sua
difesa. In modo particolare sarebbero violate le norme costituzionali
predisposte a tutela della madre nell'adempimento delle essenziali
funzioni familiari e a protezione del bambino.
Osserva, inoltre, il proponente che la estensione alle
collaboratrici domestiche del trattamento riservato alle altre
lavoratrici non comporterebbe nessun onere per il datore di lavoro per
quanto attiene alla assistenza e alla indennità di maternità, poiché
tali previdenze sarebbero a completo carico dell'INAM. Il datore di
lavoro, d'altra parte, ben potrebbe assumere personale sostitutivo con
contratto a termine, così come sarebbe previsto per le segretarie, le
impiegate e le operaie. Tutto ciò si inquadrerebbe nel principio
orientativo desumibile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 85
del 1972, per il quale dovrebbe sussistere parità di diritti tra
lavoratrici in genere e lavoratrici domestiche.
Non vi è stata costituzione delle parti e non è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza in epigrafe ha proposto, in riferimento agli artt.
3, 4, 31, 35 e 37 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, nella parte in cui esclude dal divieto di licenziamento
durante il periodo di gestazione e fino ad un anno di età del bambino
le collaboratrici domestiche; divieto, invece, previsto, per le altre
lavoratrici.
2. - Questa Corte ha già, con sentenza n. 27 del 1974, dichiarato
non fondata la stessa questione, proposta nei medesimi termini, ma solo
in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione.
In ordine, pertanto, a tale aspetto, deve essere dichiarata la
manifesta infondatezza della questione.
3. - Non fondata è l'altra parte della questione che si riferisce
agli artt. 4, 31 e 35 della Costituzione. Con la ricordata sentenza n.
27 del 1974 la Corte ha posto in evidenza, in linea generale, quali
particolari aspetti concorrono a differenziare, nella sostanza, il
rapporto di lavoro domestico da ogni altro tipo di lavoro dipendente,
ritenendo, di conseguenza, legittima la diversa disciplina prevista dal
legislatore in tema di rescissione del contratto a seguito di
intervenuta gravidanza.
È senz'altro da rilevare che le argomentazioni poste da questa
Corte a sostegno della sentenza valgono ad escludere la violazione da
parte della norma impugnata, come genericamente si assume
nell'ordinanza, dei diritti che la Costituzione riconosce al cittadino
a conseguire una occupazione e a conservare il posto di lavoro (art. 4)
e dell'obbligo imposto alla Repubblica di tutelare e proteggere la
maternità e l'infanzia (art. 31) e lo stesso lavoro in tutte le sue
forme e applicazioni (art. 35). Invero, se i richiamati articoli della
Costituzione fanno divieto al legislatore di imporre limiti
discriminatori alla libertà di conseguire e scegliere un posto di
lavoro e di conservarlo, e gli fanno obbligo di sviluppare una adeguata
protettiva attività assistenziale nei riguardi della famiglia, della
maternità e dell'infanzia e di determinare modi e forme adatte alla
tutela del lavoro stesso, tuttavia non gli impediscono, in senso
assoluto, di regolamentare i rapporti tra datori di lavoro e
lavoratore, tenendo conto della particolare natura che alcuni rapporti
vengono ad assumere di fronte ad altri, e prevedendo di conseguenza,
discipline diverse, dirette ad equilibrare e armonizzare tra loro
interessi contrastanti.
Non v'è dubbio che una disciplina uniforme che non si preoccupasse
di ciò si potrebbe risolvere in un illogico, sproporzionato e
irrazionale danno per una delle parti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, terzo comma della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 37 della Costituzione con l'ordinanza indicata in
epigrafe;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale del
precitato articolo, sollevata, con la stessa ordinanza, in riferimento
agli artt. 4, 31 e 35 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte