Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1957 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953
  • art. 29legge 87/1953
  • art. 9legge 87/1953

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U.

delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773,

promosso con l'ordinanza 7 novembre 1956 del Tribunale di Trapani,

emessa nel procedimento penale a carico di Marino Gioacchino ed altri,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 30

gennaio 1957 ed iscritta al n. 4 del Registro ordinanze 1957.

Ritenuto che con la ordinanza sopra indicata del Tribunale di

Trapani veniva sollevata la questione sulla legittimità costituzionale

dell'art. 18 del T.U. delle leggi di p. s., approvato con R. D. 18

giugno 1931, n. 773, in riferimento al disposto dell'art. 17 della

Costituzione.

Considerato che la Corte costituzionale ha già preso in esame la

questione sollevata e con la propria sentenza n. 9 del 19 giugno 1956 e

con successive pronuncie ha dichiarato non fondata la assunta

illegittimità costituzionale del citato art. 18 nella parte in cui

stabilisce la sanzione, penale per il mancato preavviso all'autorità

competente per le riunioni in luogo pubblico, rimanendo

conseguentemente inapplicabile la detta sanzione per le riunioni in

luogo aperto al pubblico, per le quali, a norma del secondo comma

dell'art. 17 della Costituzione, non è richiesto preavviso;

che, non essendo stata dedotta e non sussistendo alcuna ragione in

contrario, tali pronuncie vanno pienamente confermate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti la Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale, 24 marzo 1956).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata ed ordina che gli atti siano restituiti al

Tribunale di Trapani.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 7 giugno 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte