Sentenza n. 90/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1966 · relatore Aldo Sandulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
siciliana 19 febbraio 1951, n. 20, promosso con ordinanza emessa il 4
giugno 1965 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente
tra l'Istituto di assistenza e beneficenza "Principe di Palagonia e
Conte di Ventimiglia" e la Regione siciliana, iscritta al n. 180 del
Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 242 del 25 settembre 1965 e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 40 del 18 settembre 1965.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione siciliana
e dell'Assessore regionale per le finanze;
udita nell'udienza pubblica del 1 giugno 1966 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente della Regione siciliana e per l'Assessore
regionale per le finanze.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel giudizio civile promosso dall'Istituto di assistenza e
beneficenza "Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia" contro la
Regione siciliana per ottenere la retrocessione di un complesso
immobiliare espropriato nel dicembre 1953 in forza della legge
regionale 19 febbraio 1951, n. 20, in vista della costruzione di un
edificio da destinare a sede degli uffici della Regione, il Tribunale
di Palermo, con ordinanza emessa il 4 giugno 1965, dopo avere ritenuto
manifestamente infondate talune eccezioni di legittimità
costituzionale dell'anzidetta legge regionale proposte dalla difesa
dell'Istituto, sospendeva il giudizio rimettendo a questa Corte una
diversa questione di legittimità costituzionale, sollevata d'ufficio.
Tale questione investe l'art. 1 della legge pel fatto che questo,
nel dichiarare la pubblica utilità dell'opera da realizzare e nel
prevedere l'espropriazione di taluni immobili specificamente
individuati, non stabiliva i termini entro cui l'espropriazione e
l'opera dovevano essere cominciate e compiute. Ciò autorizzerebbe a
dubitare della conformità di essa all'art. 42 della Costituzione e ai
"principi (costituzionali) da tale norma presupposti, di cui si ritrova
la più completa enunciazione legislativa negli artt. 13 e 63 della
legge 25 giugno 1865, n. 2359". L'anzidetto vizio, sussistendo,
comporterebbe poi la ulteriore violazione del limite fissato dall'art.
14 dello Statuto regionale al potere legislativo della Regione.
Ricorda in proposito l'ordinanza che in base alla vigente
legislazione la prefissione dei termini di inizio e di compimento del
procedimento espropriativo - destinata a evitare l'indefinito
prolungarsi dell'incertezza circa la sorte dei beni soggetti a
espropriazione - è condizione della legittimità della dichiarazione
della pubblica utilità di un'opera. Ciò ha la sua spiegazione nel
fatto che, ove essa manchi, l'interesse, al servizio del quale
l'espropriazione è autorizzata, viene a risultare privo dei requisiti
di attualità e determinatezza, i quali sono in essenziale
corrispondenza col noto carattere elastico della proprietà, e cioè
con l'attitudine di questa a riespandersi automaticamente appena
cessino le compressioni ad essa imposte. A tale carattere - che,
essendo connaturale all'essenza della proprietà, è da ritenere
garantito dalla Costituzione nel momento stesso che questa garantisce
la proprietà - si collegano, da un lato l'esigenza che l'interesse
pubblico espropriativo abbia carattere attuale; dall'altro l'istituto
della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità delle opere
non realizzate nei termini e quello della retrocessione dei beni
espropriati in vista della loro realizzazione: istituti i quali,
collegati come sono intimamente all'attributo di elasticità proprio
del diritto di proprietà, hanno anch'essi rilievo costituzionale.
Né - aggiunge l'ordinanza - l'esigenza della fissazione del
termine per le espropriazioni potrebbe considerarsi, nel caso in esame,
soddisfatto attraverso lo stanziamento nel bilancio della Regione delle
necessarie somme, dati i "noti caratteri di permanenza degli impegni di
spesa pubblica e di istituzionale prorogabilità delle imputazioni nei
bilanci successivi a quello del disposto impegno".
D'altro canto sarebbe impossibile ammettere che la determinazione
dei termini possa aver luogo per atto dell'autorità amministrativa: se
la dichiarazione di pubblica utilità è stata effettuata mediante una
legge, la necessaria inscindibilità tra essa e la fissazione dei
termini escluderebbe la legittimità di una siffatta soluzione.
Pertanto il Tribunale ha rimesso a questa Corte la riferita
questione, in relazione all'art. 42, secondo e terzo comma, della
Costituzione e "ai principi costituzionali da questa norma presupposti,
di cui si trova enunciazione nell'art. 834 del Codice civile e negli
artt. 13, primo e terzo comma, e 63 della legge 25 giugno 1865, n.
2359", e inoltre in relazione all'art. 14 dello Statuto della Regione
siciliana.
L'ordinanza è stata notificata il 13 e 14 agosto 1965 alle parti
in causa e al Presidente dell'Assemblea regionale e il 16 agosto al
Presidente della Regione. Essa è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione n. 40 del 18 settembre e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 242 del 25 settembre.
Davanti a questa Corte si sono costituiti tempestivamente il
Presidente della Regione e l'Assessore regionale per le finanze,
rappresentati dall'Avvocatura generale dello Stato, con un unico atto
di deduzioni, depositato l'8 settembre 1965, nel quale chiedono che la
questione sia dichiarata infondata.
Si è anche costituito l'Istituto di assistenza e beneficenza, con
deduzioni depositate il 28 dicembre 1965, e perciò fuori termine.
Tutte le parti hanno altresì presentato memorie illustrative.
Nelle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato si premette in fatto
che la procedura espropriativa fu condotta a compimento nel 1953,
mentre la esecuzione delle opere - il cui progetto risulta approvato
nel 1955, e confermato dal piano regolatore della città di Palermo
approvato nel 1963 - non ha potuto ancora avere inizio a causa di
"sopravvenute difficoltà di ordine politico, tecnico, finanziario". Si
osserva poi, in diritto, che la disciplina costituzionale della
proprietà non può esser ricercata nelle leggi ordinarie, ma va
rinvenuta soltanto nella Costituzione, la quale all'art. 42 pone solo
due condizioni per l'espropriazione: che essa sia disposta per motivi
di pubblico interesse, e che il proprietario riceva un indennizzo. Si
nota ancora che la Regione siciliana dispone, in materia di
espropriazione, ai sensi dell'art. 14, lett. s, del suo Statuto, di
potestà legislativa esclusiva, e non è tenuta a osservare se non le
leggi costituzionali e gli obblighi internazionali assunti dallo Stato.
Onde ben poteva - come fece - derogare alla regola sulla fissazione dei
termini enunciata nell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la
quale non solo non esprime un principio costituzionale, ma nemmeno un
principio fondamentale dell'ordinamento, tanto è vero che vi derogano,
per es., la legge urbanistica e quella sulle opere idrauliche.
Nella memoria depositata il 19 aprile 1966 l'Avvocatura aggiunge
che, dato il carattere esclusivo della propria potestà legislativa in
materia, la Regione non era tenuta nemmeno ad osservare il principio
del giusto procedimento; nondimeno la legge denunciata ebbe a
disciplinare ampiamente la procedura espropriativa. È vero che essa
ebbe a derogare agli artt. 13 e 63 della legge fondamentale sulle
espropriazioni per pubblica utilità; ma nessuna regola costituzionale
la obbligava a uniformarsi a tali disposizioni. Del resto, la
fissazione del termine di compimento delle espropriazioni e dei lavori
fu voluta dalla legge del 1865 per imporre un limite al potere
discrezionale dell'Amministrazione nel compimento di opere pubbliche:
perciò essa non è necessaria quando - come nel caso in esame - sia
una legge a imporre il compimento di un'opera. Inoltre nella specie la
complessità e il costo dell'opera - che ne esigono una realizzazione
graduata nel tempo - ben giustificavano la mancata fissazione di
termini di rigore.
All'udienza di trattazione della causa l'Avvocatura dello Stato ha
insistito nelle precedenti conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Deve essere preliminarmente dichiarata inammissibile per
tardività, in conformità della giurisprudenza (ordinanze 27 marzo e
12 giugno 1957 e sentenza 24 maggio 1960 n. 35), la costituzione in
giudizio dell'Istituto di assistenza e beneficenza "Principe di
Palagonia e Conte di Ventimiglia", avvenuta soltanto il 28 dicembre
1965, e cioè al di là del termine consentito dall'art. 25 della legge
11 marzo 1953, n. 87, e dall'art. 3 delle Norme integrative emanate da
questa Corte il 16 marzo 1956.
2. - Nel merito, la Corte ritiene fondata la questione sottopostale
dal Tribunale di Palermo.
La legge della Regione siciliana 19 febbraio 1951, n. 20, è una
legge singolare, con la quale, al fine di consentire "le costruzioni
del palazzo della Regione siciliana", veniva "autorizzata
l'espropriazione" di un'area della città di Palermo specificamente
individuata attraverso la delimitazione e i dati risultanti nel catasto
urbano. L'ordinanza del Tribunale ha ritenuto di non dover rimettere
alla Corte la questione proposta davanti ad esso, circa la possibilità
che la Regione adotti leggi singolari di espropriazione; e ha
sottoposto alla Corte unicamente la questione di legittimità derivante
dal fatto che, nell'autorizzare l'espropriazione dell'anzidetta area,
la legge non ebbe a fissare alcun termine per l'espletamento della
procedura espropriativa e per l'esecuzione dei lavori. La disamina va
pertanto limitata a quest'ultima questione.
La Regione siciliana dispone in materia di espropriazione per
pubblica utilità di potestà legislativa esclusiva (art. 14, lett. s,
dello Statuto regionale): potestà da esercitare peraltro "nei limiti
delle leggi costituzionali dello Stato". Anche le leggi siciliane non
possono quindi consentire l'espropriazione di beni se non alle
condizioni indicate dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione, e
cioè se non "per motivi d'interesse generale" (concetto
corrispondente, del resto, alla "pubblica utilità", cui si richiama il
ricordato art. 14, lett. s) e "salvo indennizzo".
Il precetto costituzionale, secondo cui una espropriazione non può
essere consentita dalla legge se non per "motivi di interesse generale"
(o - il che è lo stesso - per "pubblica utilità"), e cioè se non
quando lo esigano ragioni importanti per la collettività, comporta, in
primo luogo, la necessità che la legge indichi le ragioni per le quali
si può far luogo all'espropriazione; e inoltre che quest'ultima non
possa essere autorizzata se non nella effettiva presenza delle ragioni
indicate dalla legge.
Orbene, all'esigenza della presenza di siffatte ragioni inerisce
che una espropriazione non può essere autorizzata per far fronte a
bisogni ipotetici ed eventuali, bensì solo quando appaia
indispensabile per far fronte a bisogni che, pure se destinati a
concretarsi in futuro o a essere soddisfatti soltanto col decorso del
tempo, presentino tuttavia fin dal momento attuale quel sufficiente
punto di concretezza che valga a far considerare necessario e
tempestivo il sacrificio della proprietà privata nell'ora presente.
La medesima esigenza comporta inoltre che anche la possibilità di far
luogo alla soddisfazione del bisogno deve essere caratterizzata, fin
dal momento in cui l'espropriazione viene autorizzata, da un
sufficiente punto di effettività e di concretezza.
Il vigente ordinamento costituzionale riconosce e garantisce
l'istituto della proprietà privata (art. 42, secondo comma, della
Costituzione). Il precetto dell'art. 42, terzo comma, della
Costituzione, secondo cui la proprietà privata non può essere
espropriata che per motivi di interesse generale, si riconnette
immediatamente a tale riconoscimento e non può essere inteso se non
nel senso che l'espropriazione deve necessariamente collegarsi - e
cioè deve essere in rapporto immediato - con la soddisfazione di
effettive e specifiche esigenze rilevanti per la comunità. Da ciò
discende, tra l'altro, che non potrebbe esser ritenuta giustificata da
ragioni di interesse generale una espropriazione ordinata non a far
fronte a specifiche e puntuali esigenze di interesse della comunità,
bensì semplicemente a operare il trasferimento di un bene. Né la
situazione sarebbe diversa quando tale trasferimento venisse provocato
in vista di una futura - ma attualmente soltanto ipotetica -
utilizzazione al servizio di specifici fini di interesse generale.
In tal modo inteso, il precetto costituzionale in esame (il quale
sul punto non si discosta sostanzialmente dal corrispondente precetto
dell'art. 29 dello statuto albertino) è pienamente coerente con la
tradizione legislativa del nostro paese, in cui le leggi autorizzative
della espropriazione di beni per ragioni di interesse pubblico sono
state sempre ispirate alle anzidette esigenze di attualità e
concretezza.
Nelle leggi della materia - la cui fondamentale espressione è
rappresentata dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 - si trova infatti
costantemente affermato il concetto (e anche lì dove esso non risulta
espressamente enunciato, è stata la giurisprudenza a proclamare
l'inderogabilità del principio) che fin dal primo atto della procedura
espropriativa debbono risultare definiti non soltanto l'oggetto, ma
anche le finalità, i mezzi e i tempi di essa; e, lì dove
l'espropriazione sia volta a soddisfare un interesse pubblico
attraverso la realizzazione di opere, o attraverso una particolare
destinazione dei beni, debbono risultare altresì definiti il programma
e i tempi delle realizzazioni, essendo disposto che, ove queste non
abbiano luogo, l'originario proprietario possa pretendere la
retrocessione dei beni.
Le anzidette indicazioni - e in particolare quelle relative ai
tempi delle espropriazioni e delle realizzazioni, che specificamente
interessano nel presente giudizio - rappresentano, nel sistema, una
garanzia essenziale per la verifica, nella esigenza di interesse
pubblico addotta per giustificare il sacrificio imposto alla proprietà
privata, di quei caratteri di concretezza ed attualità, che, come si
è visto, necessariamente contraddistinguono una legittima
espropriazione.
Da quanto precede risulta chiara l'illegittimità della legge
denunciata. Essa indica, sì, nella realizzazione di un'opera
pubblica, la ragione dell'espropriazione; ma non fissa alcun termine
per il compimento della procedura espropriativa e dei lavori, rendendo
in tal modo possibile una espropriazione per esigenze non attuali, o
addirittura venute meno.
3. - Né varrebbe obiettare che, pur essendo avvenuta per legge
l'autorizzazione all'espropriazione, l'indicazione dei termini avrebbe
potuto essere effettuata (anche in virtù del richiamo alla legge 25
giugno 1865, n. 2359, contenuto nell'art. 2 della legge denunciata)
dall'autorità amministrativa, così come la giurisprudenza ritiene
debba avvenire in tutti quei casi in cui una legge dichiari di pubblica
utilità intere categorie di opere, facendo così dipendere
l'espropriabilità dei beni occorrenti dalla approvazione dei progetti
da parte dell'autorità amministrativa o addirittura dal semplice
riscontro, da parte della stessa, nelle opere per l'esecuzione delle
quali venga avanzata richiesta di espropriazione, dei caratteri propri
della categoria ipotizzata dal legislatore. Negli anzidetti casi
l'assoggettamento del singolo bene a procedura espropriativa dipende
infatti sempre da un atto di un'autorità amministrativa; con la
conseguenza che, non osservati i termini da questa imposti, la
proprietà viene a riacquistare la sua libertà (occorrendo, per
sottoporla eventualmente a una nuova procedura espropriativa, un nuovo
provvedimento da adottare sulla base di nuove valutazioni). Quando
invece - come nel caso in esame - l'autorizzazione alla espropriazione
sia stata disposta dalla legge nei confronti di singoli beni,
individualmente determinati, l'indicazione dei termini non può essere
idonea ad assicurare la garanzia voluta dalla Costituzione, se non in
quanto sia contenuta nella stessa legge. Infatti, in un caso del
genere, quando la legge non indichi alcun termine, e i termini vengano
fissati dall'autorità amministrativa, la scadenza di essi non potrebbe
fare venir meno gli effetti della legge; con la conseguenza che,
perdurando la possibilità dell'espropriazione autorizzata
legislativamente, l'autorità amministrativa (pur ammesso che in
siffatte condizioni una fissazione di termini da parte di essa potesse
esser necessaria ed utile) ben potrebbe in qualsiasi momento stabilire
termini nuovi e diversi, in tal modo frustrando le garanzie della
proprietà.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la costituzione in giudizio dell'Istituto di
assistenza e beneficenza "Principe di Palagonia e Conte di
Ventimiglia";
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
siciliana 19 febbraio 1951, n. 20, recante "espropriazione per pubblica
utilità dell'area per il costruendo palazzo della Regione".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte